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In questa pagina è disponibile un fac simile Word aggiornato di atto di citazione per inadempimento contrattuale, strutturato per il rito ordinario davanti al Tribunale. Il modello comprende i requisiti generali della citazione, la ricostruzione dei fatti, le condizioni di procedibilità, le prove, gli avvertimenti al convenuto e formule alternative per chiedere l’adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno. Si tratta di un fac simile privato da adattare al caso concreto con l’assistenza di un avvocato, non di un modulo ufficiale utilizzabile indistintamente per qualsiasi controversia.
Fac simile Atto di Citazione per Inadempimento Contrattuale Word
Il modello Word può essere scaricato e personalizzato inserendo i dati delle parti, il contratto interessato, i fatti che integrano l’inadempimento, le domande rivolte al Tribunale, i mezzi di prova e gli allegati. Il file contiene anche istruzioni redazionali e formule alternative che devono essere eliminate quando non pertinenti prima della notificazione o del deposito dell’atto definitivo.

Quando utilizzare l’atto di citazione per inadempimento contrattuale
L’inadempimento contrattuale consiste nella mancata esecuzione della prestazione dovuta oppure nella sua esecuzione inesatta. Può trattarsi, per esempio, del mancato pagamento di un corrispettivo, della mancata consegna di un bene, di una prestazione eseguita in ritardo oppure di una fornitura che non presenta le caratteristiche pattuite.
L’articolo 1218 del Codice civile stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo che dimostri che l’inadempimento o il ritardo dipendono da un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente può inoltre chiedere l’adempimento oppure, quando ne ricorrono i presupposti, la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1453 c.c. La risoluzione giudiziale richiede che l’inadempimento non sia di scarsa importanza rispetto all’interesse della controparte, come previsto dall’articolo 1455 c.c.
Il modello disponibile in questa pagina è predisposto specificamente per il rito ordinario davanti al Tribunale. Non deve essere utilizzato senza modifiche quando la causa deve essere introdotta con ricorso nelle forme del procedimento semplificato di cognizione. L’articolo 281-decies c.p.c. prevede infatti il procedimento semplificato quando i fatti non sono controversi, la domanda è fondata su prova documentale, è di pronta soluzione oppure richiede un’istruzione non complessa. Davanti al Giudice di Pace la domanda viene anch’essa proposta con ricorso secondo la disciplina applicabile.
Cosa contiene il modello Word
Il fac simile è molto più articolato rispetto a una semplice formula di citazione. La prima parte contiene un’avvertenza sul campo di utilizzo del documento e ricorda di verificare rito, competenza, termini, condizioni di procedibilità e prove prima della notifica.
L’atto vero e proprio inizia con l’indicazione del Tribunale e prosegue con i dati dell’attore e del convenuto. Sono previsti campi distinti per persone fisiche e persone giuridiche, per il difensore, per la procura alle liti e per l’indirizzo PEC del convenuto risultante da pubblici elenchi quando disponibile.
Seguono l’oggetto e il valore della causa, una sezione dedicata ai fatti, la descrizione dell’adempimento dell’attore, l’individuazione precisa della condotta contestata alla controparte, le eventuali comunicazioni precedenti e la quantificazione dei danni quando viene proposta una domanda risarcitoria.
Il modello dedica poi una parte autonoma alle condizioni di procedibilità. Sono presenti formule alternative per mediazione, negoziazione assistita, assenza di condizioni preventive oppure altro procedimento richiesto nel caso concreto. Deve essere mantenuta soltanto l’opzione effettivamente applicabile.
Sono inoltre previste sezioni sulla competenza del Tribunale, sulle ragioni di diritto, sui documenti e sulle prove testimoniali, sull’eventuale interrogatorio formale e sulla consulenza tecnica d’ufficio. La parte finale contiene la citazione del convenuto con gli avvertimenti previsti dall’articolo 163 c.p.c., le conclusioni, le istanze istruttorie, la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato e l’indice dei documenti.
Come compilare l’Atto di Citazione per Inadempimento Contrattuale
- Individuare il rito e il giudice competente. Prima di compilare l’intestazione bisogna verificare se la causa deve effettivamente essere introdotta con citazione davanti al Tribunale. La competenza deve essere controllata per materia, valore e territorio, considerando anche eventuali fori inderogabili, foro del consumatore, clausole di scelta del foro e clausole arbitrali.
- Inserire i dati completi delle parti. Per le persone fisiche devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali richiesti. Per società e altri enti occorre specificare denominazione, sede, codice fiscale o partita IVA e soggetto che ne ha la rappresentanza in giudizio. Per il convenuto il modello contempla anche la PEC risultante da pubblici elenchi quando disponibile.
- Definire con precisione l’oggetto della domanda. Espressioni generiche come “inadempimento contratto” non sono sufficienti. Bisogna chiarire se si chiede l’esecuzione di una prestazione, il pagamento di una somma, la risoluzione del contratto, una restituzione oppure un risarcimento.
- Ricostruire cronologicamente i fatti. Il modello richiede data e oggetto del contratto, obblighi assunti dalle parti, scadenze, adempimento dell’attore e condotta contestata al convenuto. Ogni circostanza rilevante dovrebbe essere collegata, quando possibile, al relativo documento.
- Descrivere l’inadempimento. Occorre indicare che cosa avrebbe dovuto fare il debitore, entro quale termine e in quale modo la prestazione non è stata eseguita oppure è stata eseguita in maniera inesatta.
- Indicare contestazioni e comunicazioni precedenti. Il modello permette di riportare diffide, messe in mora o altre contestazioni. Non va però dichiarata l’esistenza di una diffida se questa non è stata effettivamente inviata. Se il problema consiste nella mancata consegna di beni, è disponibile anche il fac simile di diffida per merce non consegnata.
- Quantificare gli eventuali danni. Quando viene chiesto un risarcimento bisogna individuare le singole conseguenze dell’inadempimento e spiegare il collegamento con la condotta della controparte. Il solo inadempimento non rende automaticamente risarcibile qualsiasi somma indicata dall’attore.
- Indicare prove e documenti. Contratto, ordini, fatture, ricevute, corrispondenza, contestazioni, prove dell’adempimento e documentazione dei danni devono essere richiamati in modo ordinato. Quando sono richiesti testimoni, i capitoli di prova devono riguardare fatti storici specifici.
- Scegliere le conclusioni corrette. Il Word contiene tre gruppi alternativi relativi ad adempimento, risoluzione e domanda autonoma di risarcimento. Le opzioni non pertinenti devono essere eliminate e le richieste mantenute devono corrispondere ai fatti e alle ragioni di diritto esposte nell’atto.
Adempimento, risoluzione e risarcimento: quale domanda inserire
Se la prestazione è ancora possibile e il creditore conserva interesse a riceverla, può essere formulata una domanda di esatto adempimento. Se l’obbligazione consiste nel pagamento di una somma, nelle conclusioni devono essere indicati l’importo richiesto e, quando spettanti, gli interessi con la relativa decorrenza.
Quando invece l’inadempimento è sufficientemente rilevante e il creditore non ha più interesse alla prosecuzione del rapporto, può essere chiesta la risoluzione giudiziale del contratto. In questo caso nell’atto bisogna spiegare perché l’inadempimento non sia di scarsa importanza e indicare le eventuali restituzioni conseguenti alla risoluzione.
Il risarcimento può essere domandato insieme all’adempimento o alla risoluzione quando ne ricorrono i presupposti, oppure costituire la domanda autonoma indicata nel modello. Ai sensi dell’articolo 1223 c.c. il risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo. La quantificazione deve essere sostenuta da fatti e prove, mentre la valutazione equitativa del giudice non sostituisce la prova dell’esistenza del danno.
Mediazione e negoziazione assistita
L’inadempimento contrattuale non comporta di per sé l’obbligo di esperire sempre una mediazione o una negoziazione assistita. La condizione di procedibilità dipende dalla materia e dalla domanda concretamente proposta.
La mediazione preventiva è prevista nelle materie indicate dall’articolo 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, tra cui rientrano, con le condizioni stabilite dalla norma, controversie relative a locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari e altre materie espressamente indicate dalla legge.
La negoziazione assistita può invece costituire condizione di procedibilità nelle ipotesi previste dall’articolo 3 del D.L. 132/2014, comprese determinate domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro, ferme le esclusioni stabilite dalla norma.
Il nuovo Word consente quindi di scegliere tra quattro situazioni: mediazione già esperita, negoziazione assistita già esperita, nessuna condizione applicabile oppure diverso procedimento preventivo. Non bisogna conservare formule alternative tra loro incompatibili.
Termini della citazione e costituzione delle parti
Nel rito ordinario davanti al Tribunale, tra la notificazione della citazione e la prima udienza devono intercorrere almeno 120 giorni liberi quando la notificazione avviene in Italia e 150 giorni quando avviene all’estero. Il convenuto deve essere invitato a costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza.
L’avvertimento contenuto nel nuovo modello richiama inoltre le decadenze previste dagli articoli 38 e 167 c.p.c., l’obbligo della difesa tecnica mediante avvocato davanti al Tribunale, salve le eccezioni di legge, e la possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrono i requisiti.
Dopo la notificazione l’attore deve procedere alla costituzione nel termine previsto dall’articolo 165 c.p.c. Il modello contiene una nota operativa che ricorda di coordinare notificazione, procura alle liti, iscrizione a ruolo, contributo unificato e deposito telematico con le regole concretamente applicabili. La nota deve essere eliminata dall’atto definitivo.
Prove e documenti da indicare nell’atto
Il modello prevede un elenco dedicato ai documenti offerti in comunicazione. A seconda della controversia possono assumere rilievo il contratto e i relativi allegati, la documentazione che dimostra l’adempimento dell’attore, fatture, ordini, ricevute, documenti di consegna, corrispondenza, contestazioni, prove della ricezione delle comunicazioni e documenti utilizzati per quantificare i danni.
La prova testimoniale deve riguardare fatti specifici e non valutazioni generiche. L’eventuale consulenza tecnica d’ufficio deve essere richiesta quando esiste una questione realmente tecnica da accertare e non può essere utilizzata per supplire alla mancanza delle prove che spettava alla parte fornire.
Esempio compilato di Atto di Citazione per Inadempimento Contrattuale
I dati utilizzati nell’esempio sono inventati e servono soltanto a mostrare come può essere compilato il fac simile. Il contenuto deve essere adattato al caso concreto.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Civile
ATTO DI CITAZIONE
per inadempimento contrattuale – artt. 163 e ss. c.p.c.
PER
ALFA MANIFATTURA ESEMPIO S.R.L. – SOLO ESEMPIO, C.F./P. IVA PARTITA IVA NON VALIDA – SOLO ESEMPIO, con sede legale in Torino, VIA INDUSTRIALE ESEMPIO N. 10 – SOLO ESEMPIO, in persona della legale rappresentante pro tempore Francesca Bianchi, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Verdi, C.F. CODICE FISCALE NON VALIDO – SOLO ESEMPIO, del Foro di Torino, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato al presente atto, con studio in Torino, VIA FORENSE ESEMPIO N. 5 – SOLO ESEMPIO.
Attore
CONTRO
BETA MACCHINE ESEMPIO S.R.L. – SOLO ESEMPIO, C.F./P. IVA PARTITA IVA NON VALIDA – SOLO ESEMPIO, con sede in Torino, VIA TECNICA ESEMPIO N. 20 – SOLO ESEMPIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, PEC risultante da pubblici elenchi PEC NON VALIDA – SOLO ESEMPIO.
Convenuto
Oggetto: risoluzione di contratto di compravendita per grave inadempimento, restituzione del prezzo e risarcimento dei danni.
Valore della causa: euro 102.500,00 ai fini del presente esempio, salva la verifica secondo le regole applicabili al caso concreto.
PREMESSO IN FATTO
- In data 15 ottobre 2025 l’attore e il convenuto hanno concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto una macchina automatica per il confezionamento di prodotti, al prezzo complessivo di euro 90.000,00. Nel contratto era prevista una capacità produttiva di almeno 500 confezioni all’ora e la consegna, installazione e messa in funzione entro il 15 gennaio 2026. Il contratto è prodotto come documento n. 1.
- In base agli accordi, l’attore era tenuto a corrispondere il prezzo pattuito, mentre il convenuto doveva consegnare una macchina conforme alle caratteristiche tecniche contrattuali e renderla pienamente operativa entro il termine indicato.
- L’attore ha integralmente adempiuto la propria obbligazione mediante due bonifici, rispettivamente di euro 45.000,00 in data 20 ottobre 2025 e di euro 45.000,00 in data 10 gennaio 2026, come risulta dalle contabili prodotte come documenti nn. 2 e 3.
- Il convenuto ha consegnato la macchina il 20 gennaio 2026. Sin dalle prove di avviamento l’impianto ha raggiunto una produzione massima di circa 230 confezioni all’ora ed è stato interessato da ripetuti arresti automatici, risultando pertanto non conforme alle prestazioni espressamente previste nel contratto.
- Il convenuto ha effettuato interventi tecnici nelle date del 5 febbraio, 18 febbraio e 10 marzo 2026, senza riportare la macchina alle prestazioni contrattualmente stabilite. Le relative schede di intervento sono prodotte come documento n. 4.
- L’attore ha contestato formalmente l’inadempimento con comunicazione di messa in mora del 5 maggio 2026, ricevuta dal convenuto il 6 maggio 2026, chiedendo di rendere la macchina conforme alle caratteristiche pattuite entro venti giorni. La comunicazione e la prova della ricezione sono prodotte come documenti nn. 5 e 6.
- Nonostante la contestazione, il convenuto non ha eliminato i difetti e la macchina continua a non raggiungere la capacità produttiva contrattualmente prevista.
- A causa dell’inadempimento l’attore ha sostenuto costi documentati pari a euro 12.500,00 per il noleggio temporaneo di una macchina sostitutiva e per interventi tecnici resi necessari dall’indisponibilità dell’impianto acquistato, come risulta dalle fatture prodotte come documento n. 7.
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ
La presente controversia, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di compravendita tra imprese con domanda restitutoria di euro 90.000,00 e risarcitoria di euro 12.500,00, non è soggetta, nello scenario del presente esempio, a preventiva mediazione, negoziazione assistita o altra condizione di procedibilità. Tale conclusione deve essere verificata nel caso concreto in relazione al rapporto effettivamente dedotto in giudizio e alle domande formulate.
COMPETENZA DEL TRIBUNALE
Il Tribunale di Torino è indicato come competente nell’esempio in quanto la società convenuta ha sede nel relativo circondario e il rapporto contrattuale oggetto della controversia è stato eseguito nello stesso territorio, ferme le verifiche sulle regole di competenza per materia, valore e territorio applicabili al caso concreto e sull’eventuale esistenza di clausole di foro o arbitrali.
IN DIRITTO
- Ai sensi dell’articolo 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno salvo che provi che l’inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel caso descritto nell’esempio, la macchina consegnata non raggiunge le prestazioni espressamente pattuite e presenta ripetuti arresti durante il funzionamento.
- L’inadempimento del convenuto non è di scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra parte ai sensi dell’articolo 1455 c.c., poiché riguarda la capacità produttiva che costituiva una caratteristica essenziale della macchina acquistata e ne compromette l’impiego previsto dall’attore.
- Ricorrono pertanto, nello scenario utilizzato nell’esempio, i presupposti per chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1453 c.c. e le conseguenti restituzioni.
- Il danno richiesto è indicato come conseguenza dell’inadempimento e consiste nei costi documentati sostenuti per il noleggio di un macchinario sostitutivo e per gli interventi tecnici, per complessivi euro 12.500,00.
MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI
Documenti offerti in comunicazione:
- contratto di compravendita del 15 ottobre 2025 e specifiche tecniche;
- contabile del bonifico di euro 45.000,00 del 20 ottobre 2025;
- contabile del bonifico di euro 45.000,00 del 10 gennaio 2026;
- schede degli interventi tecnici del 5 febbraio, 18 febbraio e 10 marzo 2026;
- comunicazione di messa in mora del 5 maggio 2026;
- prova della ricezione della comunicazione in data 6 maggio 2026;
- fatture relative al noleggio della macchina sostitutiva e agli ulteriori costi tecnici;
- report delle prove di funzionamento effettuate sull’impianto.
Prova testimoniale
Si chiede di ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
- Vero che durante le prove di funzionamento effettuate nel mese di gennaio 2026 la macchina oggetto del contratto non superava una produzione di circa 230 confezioni all’ora ed era interessata da ripetuti arresti automatici.
- Vero che, anche dopo gli interventi tecnici effettuati dal personale della società convenuta nel febbraio e marzo 2026, la macchina non raggiungeva le 500 confezioni all’ora previste dalle specifiche contrattuali.
Si indica quale testimone Luca Neri, responsabile di produzione dell’attore, RECAPITO NON VALIDO – SOLO ESEMPIO.
Interrogatorio formale: non richiesto nello scenario del presente esempio.
Consulenza tecnica d’ufficio: si chiede, ove ritenuta necessaria, consulenza tecnica diretta ad accertare le caratteristiche funzionali della macchina, le prestazioni effettivamente raggiungibili e la loro corrispondenza alle specifiche indicate nel contratto, sulla base dei fatti e dei documenti ritualmente acquisiti al processo.
TUTTO CIÒ PREMESSO
ALFA MANIFATTURA ESEMPIO S.R.L. – SOLO ESEMPIO, come sopra rappresentata e difesa,
CITA
BETA MACCHINE ESEMPIO S.R.L. – SOLO ESEMPIO, C.F./P. IVA PARTITA IVA NON VALIDA – SOLO ESEMPIO, con sede in Torino, VIA TECNICA ESEMPIO N. 20 – SOLO ESEMPIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di Torino all’udienza del 20 gennaio 2027, ore di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell’articolo 168-bis c.p.c., con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 c.p.c., e a comparire alla predetta udienza, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.; che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria nei giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali; e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- accertare e dichiarare l’inadempimento non di scarsa importanza di BETA MACCHINE ESEMPIO S.R.L. – SOLO ESEMPIO rispetto al contratto del 15 ottobre 2025;
- per l’effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c.;
- condannare il convenuto a restituire all’attore la somma di euro 90.000,00 corrisposta a titolo di prezzo, oltre gli eventuali accessori nella misura legalmente dovuta;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento, quantificati in euro 12.500,00 ovvero nella diversa somma risultante dagli atti e dall’istruttoria nei limiti della domanda, oltre accessori se dovuti;
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge se dovuti.
ISTANZE ISTRUTTORIE
L’attore chiede l’ammissione della prova testimoniale sui capitoli sopra indicati e, ove ritenuta necessaria, della consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto le caratteristiche funzionali della macchina e la verifica della corrispondenza tra prestazioni effettive e specifiche contrattuali.
DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai soli fini del presente esempio si dichiara che il valore del processo è pari a euro 102.500,00. Nella pratica il valore deve essere determinato secondo le regole processuali applicabili alle domande effettivamente proposte.
Torino, 26 agosto 2026
Avv. Marco Verdi
FIRMA DIGITALE NON VALIDA – SOLO ESEMPIO
INDICE DEI DOCUMENTI
- Contratto di compravendita del 15 ottobre 2025 e specifiche tecniche;
- contabile bonifico del 20 ottobre 2025;
- contabile bonifico del 10 gennaio 2026;
- schede degli interventi tecnici;
- comunicazione di messa in mora del 5 maggio 2026;
- prova della ricezione della comunicazione;
- fatture relative ai costi sostenuti;
- report delle prove di funzionamento.
Errori da evitare nella compilazione
- Utilizzare la citazione quando la causa deve essere introdotta con ricorso. Il nuovo file è predisposto per il rito ordinario davanti al Tribunale e il rito deve essere verificato prima della redazione definitiva.
- Lasciare nel documento tutte le formule alternative. Le opzioni su mediazione, negoziazione e conclusioni sono istruzioni redazionali: devono rimanere soltanto quelle compatibili con il caso concreto.
- Descrivere l’inadempimento in modo generico. Data, obbligo, scadenza e condotta contestata devono essere esposti con precisione e collegati alle prove disponibili.
- Chiedere contemporaneamente rimedi incompatibili senza una corretta formulazione processuale. Le conclusioni devono distinguere chiaramente tra adempimento, risoluzione, restituzioni e risarcimento.
- Omettere la verifica delle condizioni di procedibilità. La natura contrattuale della controversia non consente di presumere né che mediazione o negoziazione siano sempre necessarie né che siano sempre escluse.
- Sbagliare i termini della vocatio in ius. La data dell’udienza deve essere scelta considerando i termini liberi di comparizione, il luogo della notifica e i giorni destinati alla prima comparizione presso il Tribunale competente.
- Inserire una richiesta di risarcimento senza indicare il danno. Le singole voci devono essere descritte e, per quanto possibile, documentate.
- Considerare la CTU una prova sostitutiva. La consulenza tecnica può assistere il giudice nell’accertamento di questioni tecniche, ma non colma automaticamente la mancanza dei fatti e delle prove che la parte avrebbe dovuto allegare.
Soluzione stragiudiziale prima o durante la controversia
Quando esistono margini per una definizione economica, le parti possono tentare un accordo senza attendere la sentenza. Se il debitore propone di corrispondere un importo inferiore rispetto alla pretesa per chiudere la posizione, può essere utile il fac simile di proposta di saldo e stralcio. La proposta deve però essere accettata dalla controparte e non sospende da sola eventuali termini processuali.
Quando invece il pagamento concordato è stato eseguito integralmente, il creditore può documentarlo mediante una quietanza liberatoria formulata in modo coerente con lo specifico rapporto. Se una causa è già iniziata, qualunque accordo deve essere coordinato anche con le attività processuali pendenti.