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In questa guida spieghiamo come scrivere un documento di vendita tra privati e proponiamo un fac simile documento di vendita tra privati da utilizzare come esempio.
Come Scrivere una Diffida per Comportamento Scorretto
Sulla base del principio dell’autonomia contrattuale è ben possibile affermare che le parti hanno la libertà di stipulare e concludere accordi liberamente, utilizzando sia le forme più comuni, dette anche tipiche, che quelle meno comuni, cioè atipiche. L’accordo delle parti rappresenta, infatti, un requisito essenziale del contratto, in difetto del quale lo stesso può essere dichiarato nullo. Per questo, con riferimento all’accordo delle parti, assume rilievo la reale intenzione delle stesse di addivenire ad un certo tipo contratto rispetto al quale estrema importanza assume la volontà dei soggetti coinvolti. Tale volontà può essere viziata da errore, violenza o dolo, risultando il contratto, in questi casi, annullabile dal giorno in cui il dolo è stato scoperto o la violenza sia cessata. Si tratta di un termine di prescrizione previsto per legge. Essa è prevista anche nei casi di incapacità legale, per cui il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione della causa di incapacità legale, tra le quali ricorrono: l’interdizione, l’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno o il raggiungimento della maggiore età.
L’adempimento delle obbligazioni
L’adempimento di un’obbligazione deve essere esatto. L’articolo 1218 del Codice Civile descrive l’inadempimento come conseguenza dell’inesattezza o del ritardo nell’esecuzione. Pertanto, l’inadempimento contrattuale, determina il risarcimento del danno se non viene dimostrato che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore stesso. Allo stesso modo, l’articolo 1453 del Codice Civile descrive attentamente anche la possibilità di risolvere un contratto oppure di chiedere l’esatto adempimento della prestazione, qualora una delle due parti all’interno dell’accordo stesso risulti inadempiente. In ogni caso, a prescindere dalla scelta effettuata in merito, è fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Inoltre, se il giudizio è stato inizialmente promosso per ottenere l’adempimento, può sempre ancora chiedersi la risoluzione del contratto. Diversamente, se il giudizio è iniziato con una richiesta di risoluzione del rapporto contrattuale, allora non può più chiedersi l’adempimento. L’inadempiente decade dal proprio obbligo, essendo dunque impossibilitato, ad adempiere l’obbligazione dovuta dal momento in cui è stata proposta idonea domanda di risoluzione.
Un’obbligazione può essere adempiuta anche in maniera diversa dal mero adempimento. Si distinguono, a tal fine, i modi satisfattori da quelli non satisfattori. Tra i primi rientra indubbiamente la prestazione in luogo dell’adempimento, disciplinata dall’articolo 1197 del Codice Civile, secondo cui il debitore può liberarsi da un’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta soltanto se il creditore acconsenta a ciò. Inoltre, se tale prestazione dovuta in luogo dell’adempimento consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, allora il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa. Si tratta della medesima garanzia dovuta per i beni venduti, in quanto specifica obbligazione del venditore. Anche la compensazione rappresenta un modo di adempimento dell’obbligazione satisfattorio, poiché il creditore, anche se in modo differente, riceve comunque soddisfazione. La compensazione può essere volontaria, legale o giudiziale. Questo tipo di estinzione dell’obbligazione si realizza quando due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro, per cui i rispettivi crediti e debiti si estinguono secondo le corrispondenti quantità. Il giudice non può rivelare d’ufficio tale compensazione, ma esistono cause di compensazione legale che operano quando due debiti abbiano ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che, quindi, siano allo stesso modo liquide ed esigibili. La confusione rappresenta un ulteriore modo di estinzione dell’obbligazione di carattere satisfattorio e si verifica quando, nella stessa persona, si riuniscono le qualità di debitore e creditore. I modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento che presentano natura non satisfattoria, rispondono al nome di: remissione del debito, che si verifica quando il creditore dichiara di voler rimettere il debito e di voler estinguere l’obbligazione posta a carico del debitore, salvo che costui dichiari di non volerne approfittare. La novazione, tra i modi non satisfattori, consente l’estinzione dell’obbligazione poiché le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova e diversa per oggetto o titolo. La novazione può essere, pertanto, oggettiva, nei predetti casi, oppure soggettiva, quando un nuovo debitore viene sostituito al precedente originario. L’impossibilità sopravvenuta costituisce un modo non satisfattorio di estinzione del rapporto obbligatorio poiché la prestazione non viene adempiuta affatto, distinguendo, a tal fine, cause di impossibilità definitiva e cause di impossibilità temporanea.
Le obbligazioni sono distinte in prestazioni relative al dare al fare o al non fare. Una prestazione di dare o consegnare può avere ad oggetto sia il pagamento di una certa somma di denaro, sia una cosa generica o di specie. Le prestazioni di fare hanno ad oggetto, invece, obbligazioni di mezzi e di risultato. La differenza tra queste ultime risiede nella diversa distribuzione del rischio assunto tra debitore e creditore. Si tratta del rischio riferito alla mancata realizzazione del risultato inteso quale obbligo assunto. Nel caso dell’obbligazione di mezzi, il rischio grava sul creditore, mentre nel caso di obbligazioni di risultato, il rischio grava sul debitore. Diversamente, le obbligazioni di non fare hanno ad oggetto propriamente un obbligo di non eseguire o compiere determinati atti o negozi giuridici.
La prescrizione
L’adempimento di un’obbligazione è dovuto entro certi limiti. Infatti, il diritto di pretendere tale adempimento è subordinato al mancato compimento dei relativi termini di prescrizione. L’articolo 2934 del Codice Civile determina, infatti, l’estinzione di un diritto per prescrizione qualora il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Così recita l’articolo 2935 del Codice Civile. La prescrizione, diversamente dalla decadenza, può essere sospesa o interrotta. Nel primo caso, non inizia a decorrere un nuovo termine con la fine della sospensione stessa, nel secondo caso dalla fine dell’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
Diffida
Ai fini dell’adempimento di un’obbligazione, qualora il debitore risulti inadempiente, a seconda della tipologia di obbligazione prevista, il creditore può intimare a costui di adempiere entro un certo termine, che sia determinato anche eventualmente dagli usi. In genere il termine entro cui fissare l’adempimento non può essere inferiore a quindici giorni, a meno che non sia pattuito diversamente o, appunto, non sia determinato dagli usi previsti. La diffida ad adempiere rappresenta, dunque, l’ultimo avvertimento intimato al debitore prima di adire le competenti autorità giudiziarie. Infatti, qualora la tipologia contrattuale lo preveda, sarebbe ben possibile agire in giudizio con l’azione ad esecuzione in forma specifica, disciplinata dall’articolo 2932 del Codice Civile, secondo la quale, nel caso in cui un soggetto obbligato non adempia all’obbligazione prevista, il creditore può ben ottenere dal giudice una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso o non eseguito dal debitore medesimo. Nel caso di un’obbligazione di non fare, invece, qualora venga compiuto un atto da parte di chi ha l’obbligo di non compiere alcun atto, allora il creditore, secondo quanto disposto dall’articolo 2933 del Codice Civile, può ottenere che quanto realizzato in violazione del suddetto obbligo sia distrutto in ottemperanza di quanto previamente pattuito. Nel caso in cui non venga adempiuto un obbligo di dare o consegnare un bene, l’articolo 2930 del Codice Civile disciplina l’obbligo di consegna di una determinata cosa mobile o di rilascio se immobile secondo le disposizioni relative alla procedura forzosa di consegna o rilascio.
Qualora il debitore, o comunque il soggetto obbligato secondo un determinato rapporto, non si comporti correttamente eludendo quanto previsto dagli accordi prestabiliti, è possibile per la parte adempiente o creditrice, intimargli di tenere un comportamento in linea alle aspettative e, dunque, nel rispetto di quanto oggetto dei preventivi accordi. La lettera di diffida ad adempiere in cui si intima a tale soggetto di astenersi da comportamenti diversi da quanto previsto, deve essere opportunamente notificata al destinatario tramite strumento che ne certifichino l’avvenuta comunicazione e, dunque, idonea conoscenza. Tali strumenti sono rappresentati dalla raccomandata con avviso di ricevimento o dall’invio di una comunicazione virtuale mediante casella di posta elettronica certificata.
Fac Simile Lettera di Diffida per Comportamento Scorretto
Di seguito si trova un fac simile lettera di diffida per comportamento scorretto che è possibile utilizzare come bozza.