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In questa guida spieghiamo come funziona la manleva e proponiamo un fac simile lettera di manleva Word e PDF da utilizzare come esempio.
Manleva
La manleva, spesso definita anche come scarico di responsabilità o liberatoria, costituisce un istituto giuridico di carattere atipico grazie al quale un soggetto si impegna a sollevare un altro dalle conseguenze economiche di eventuali pretese risarcitorie o sanzioni pecuniarie avanzate nei suoi confronti. Il meccanismo che si instaura prevede che il mallevadore (o manlevante, talvolta detto garante) assuma su di sé gli effetti patrimoniali che potrebbero sorgere a carico del mallevato a fronte di una responsabilità di natura contrattuale o extracontrattuale. L’accordo si giustifica a condizione che il mallevadore abbia un interesse patrimoniale, poiché la sua disponibilità a rispondere di un debito o di un danno altrui, senza alcun vantaggio concreto, comporterebbe l’assenza di una causa meritevole di tutela.
Quando si parla di manleva, ci si muove nell’ambito delle garanzie personali atipiche. Esistono garanzie personali tipiche, come la fideiussione, espressamente disciplinate dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile, e ci sono garanzie personali atipiche, per le quali non esiste una normativa puntuale e dettagliata. Nel caso della manleva, l’operazione giuridica non ricalca in modo perfetto la struttura della fideiussione e non è riconducibile a un modello normativo già esistente, ma è frutto dell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’ordinamento ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile. Proprio in forza di tale autonomia, è possibile creare nuove figure contrattuali (dette contratti atipici) a condizione che queste realizzino interessi meritevoli di tutela e rispettino i principi di ordine pubblico e le norme imperative.
Lo schema generale della manleva si può comprendere ancora meglio prendendo a riferimento un esempio frequente nel mondo degli appalti. Se un privato si accorda con un’impresa perché esegua dei lavori di ristrutturazione, può inserirsi nel contratto una clausola con la quale l’appaltatore manleva il committente da ogni responsabilità patrimoniale nei confronti di terzi, in caso di danni causati durante l’esecuzione delle opere. In una situazione del genere, il committente, qualora fosse chiamato a rispondere per tali danni, potrà rifarsi sull’appaltatore grazie alla clausola di manleva. Si tratta, dunque, di un trasferimento di responsabilità economica: la responsabilità civilistica, nel suo contenuto risarcitorio, viene addossata al mallevadore, fermo restando che, nei rapporti esterni, il danneggiato può agire direttamente contro il responsabile, se la legge lo consente, oppure contro il committente, che a sua volta è tutelato dal patto con l’appaltatore.
Sotto il profilo della causa del negozio, la manleva presuppone che il mallevadore abbia un interesse patrimoniale a concederla. Non sempre basta la semplice volontà di favorire il mallevato, perché ciò potrebbe configurare un atto di liberalità che richiederebbe il rispetto della disciplina delle donazioni. Invece, negli accordi di natura commerciale o lavorativa, di frequente l’appaltatore o un altro contraente è incentivato a fornire una garanzia personale a vantaggio della controparte per ottenere il contratto. In tal modo, la clausola risponde a una concreta esigenza del mercato e si configura come lecita, poiché trova la sua giustificazione economico-sociale nel reale interesse di chi la sottoscrive.
La manleva si distingue dalla semplice clausola di esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 1229 del codice civile, laddove la norma vieta patti esonerativi per dolo o colpa grave. Mentre l’esonero della responsabilità tende a eliminare la responsabilità del debitore, la manleva si limita a trasferire gli effetti risarcitori su un terzo (il garante), senza privare il creditore della possibilità di ottenere soddisfazione per il danno subito. Questo trasferimento della responsabilità risarcitoria non viola l’articolo 1229 del codice civile, proprio perché non conduce a un’assenza di garanzia per il danneggiato o il creditore, ma semmai attribuisce al mallevadore l’onere di sostenere le richieste risarcitorie che sarebbero originariamente rivolte al mallevato.
Il contratto di manleva rientra, inoltre, nel novero dei contratti unilaterali o con obbligazioni del solo proponente, poiché chi si obbliga a tenere indenne un’altra parte non riceve necessariamente una controprestazione dal mallevato. Non esiste un sinallagma classico come nella vendita (in cui un bene viene trasferito in cambio di un prezzo), ma piuttosto un’assunzione di garanzia che si perfeziona attraverso la dichiarazione del mallevadore. In diversi casi, tale dichiarazione assume la forma di una “dichiarazione di manleva” o “lettera di manleva”, firmata esclusivamente dal soggetto che si obbliga a rispondere delle conseguenze patrimoniali. Non è richiesta la firma del mallevato per il perfezionamento della garanzia, e l’atto può divenire efficace anche semplicemente con il mancato rifiuto da parte di chi beneficia della manleva, in base all’articolo 1333 del codice civile. Si parla quindi di un negozio unilaterale a rilievo bilaterale, perché, pur non essendo indispensabile l’accettazione formale del beneficiario, l’efficacia dell’atto giova a quest’ultimo in modo evidente.
La clausola di manleva o patto di manleva si incontra in svariate situazioni commerciali. Una delle più diffuse applicazioni consiste nell’accordo con cui un fornitore solleva il concedente di un contratto di leasing da ogni pretesa derivante da vizi della merce fornita all’utilizzatore. In giurisprudenza, sono numerose le pronunce che ne hanno riconosciuto la validità, tra cui la sentenza 2265 del 1998, relativa a un caso di leasing in cui il patto di manleva a carico del fornitore e a favore del concedente non è stato ritenuto nullo, purché vi fosse un interesse concreto a giustificarlo. Altre decisioni di legittimità hanno fatto emergere la liceità di patti simili nel rapporto di appalto e concessione di lavori o servizi con le Ferrovie dello Stato, in cui l’amministrazione pubblica fa gravare sull’appaltatore o sul concessionario gli effetti di responsabilità per danni, a condizione che quest’ultimo abbia un interesse a sostenere tale onere. Lo stesso principio è stato riaffermato dalla Cassazione in tema di società che manlevano propri amministratori per le conseguenze di eventuali responsabilità nell’esercizio delle loro funzioni di gestione.
Un aspetto delicato in materia di manleva riguarda la necessità di definire con precisione il contenuto del patto e i limiti di applicazione. Se l’obbligo del mallevadore è relativo a un obbligo futuro e indeterminato, i principi codicistici espressi dall’articolo 1938, norma che disciplina la fideiussione per obbligazioni future, si applicano per analogia. Ciò significa che è opportuno indicare, nei limiti del possibile, un importo massimo garantito, così da evitare di incorrere in nullità parziali o totali per indeterminatezza dell’oggetto. Questo requisito è stato riconosciuto dalla giurisprudenza come un principio generale di ordine pubblico economico, atto a prevenire abusi e a salvaguardare la sicurezza giuridica, soprattutto quando la garanzia copra più operazioni o potenziali esposizioni che potrebbero assumere dimensioni imprevedibili.
Per quanto concerne la necessità di specifica sottoscrizione, la manleva può incorrere nella disciplina delle clausole vessatorie prevista dall’articolo 1341, secondo comma, del codice civile e dalle norme del Codice del Consumo. La giurisprudenza ha chiarito che le clausole che limitano o escludono la responsabilità del debitore, trasferendola su un terzo, possano essere considerate limitative della responsabilità e, di conseguenza, richiedano una doppia sottoscrizione per essere valide ed efficaci. Nel caso di contratti tra professionista e consumatore, diventa ancora più importante esaminare la natura della clausola, poiché la normativa di tutela del consumatore (articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo) stabilisce la presunzione di vessatorietà per alcune previsioni contrattuali, in particolare quando pregiudichino in modo sproporzionato i diritti del consumatore rispetto al professionista.
Sul piano dei rapporti esterni, il patto di manleva non priva il creditore della propria pretesa iniziale contro il mallevato, a meno che non ci si trovi in una situazione in cui la legge consenta l’azione esclusiva contro il mallevadore. In genere, il creditore conserva il diritto di agire nei confronti del mallevato, il quale, grazie alla clausola di manleva, potrà poi rifarsi sul garante o ottenerne l’intervento nel giudizio per evitare di subire in prima persona gli effetti economici della condanna. Anche sotto questo profilo si evince che la manleva non cancella la responsabilità, ma la rende economicamente neutra per il beneficiario, a patto che il mallevadore sia effettivamente in grado di far fronte all’impegno assunto.
I soggetti coinvolti in un patto di manleva devono infine prestare attenzione alle disposizioni di ordine pubblico che rendono invalide alcune limitazioni di responsabilità, soprattutto se riguardano la tutela di beni fondamentali come l’integrità fisica o la sicurezza del lavoratore. Non sono ammesse pattuizioni che rendano del tutto inesigibile l’obbligo di adottare cautele antinfortunistiche o che ne annullino la valenza, poiché la tutela del lavoratore o del terzo danneggiato è espressione di un principio fondamentale, indisponibile alle parti. Esistono poi i casi in cui la colpa grave o il dolo non possono essere oggetto di esonero da responsabilità, per il divieto dell’articolo 1229 del codice civile, e anche in tali frangenti non può valere una manleva tesa ad assicurare impunità totale a chi abbia agito dolosamente o con notevole negligenza.
In conclusione, la manleva si configura come un istituto peculiare, nato dall’autonomia delle parti e volto a garantire un soggetto contro gli effetti patrimoniali della propria responsabilità, senza annullare la garanzia per il creditore danneggiato o per chiunque si ritenga vittima di un inadempimento o di un illecito. È un negozio tipicamente unilaterale, privo di sinallagma, e riconducibile alle garanzie personali atipiche, che non trova una disciplina specifica nel codice civile, ma viene legittimata dal principio di autonomia contrattuale, dall’assenza di profili di contrarietà all’ordine pubblico e dal concreto interesse economico del mallevadore. La sua liceità non significa assenza di limiti, poiché l’ordinamento richiede la chiarezza dei patti, la specifica sottoscrizione in talune circostanze, il rispetto dell’articolo 1229 del codice civile e la tutela dei valori essenziali che non possono essere messi in discussione dalle parti. L’importanza pratica di tale strumento emerge con particolare evidenza in molteplici rapporti, tra cui appalti, contratti di leasing, patti parasociali e, più in generale, in tutte le situazioni in cui una parte abbia convenienza a garantire personalmente gli eventuali risarcimenti che possano gravare sulla controparte, pur di raggiungere un accordo e di svolgere l’attività in sicurezza sotto il profilo dei rischi economici connessi.

Fac Simile Manleva Word
Di seguito si trova un fac simile dichiarazione di manleva Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Manleva PDF Editabile
Il fac simile manleva PDF editabile può essere scaricato e compilato con i dati mancanti.