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In questa guida spieghiamo come scrivere uno scarico di responsabilità generico e proponiamo un fac simile autocertificazione di reddito presunto Word da utilizzare come esempio.
Come Scrivere uno Scarico di Responsabilità Generico
Presentare una garanzia è sinonimo di maggiore certezza in ogni ambito della vita sociale ma, in maniera più specifica lo è ancora di più in ambito finanziario, laddove il richiedente un prestito, ad esempio, diventa, agli occhi dell’istituto di credito, maggiormente affidabile soltanto se è in grado di prestare un’idonea garanzia in termini di solvenza del debito contratto. Le garanzie rappresentano, da questo punto di vista, un indubbio vantaggio per il creditore che ne giova traendo una sicura certezza di solvibilità nel garante ovvero nella garanzia prestata dal debitore per far fronte alla soddisfazione del credito. D’altra parte, anche il debitore ottiene benefici dal momento che è proprio sulla base della garanzia prestata che lo stesso può ottenere il prestito, o comunque soddisfare i propri interessi. Le garanzie possono essere, dunque, di varia natura, consentendo di sviluppare rapporti fiduciari tra il cliente e l’istituto bancario di riferimento. Nel mondo bancario le garanzie vengono, pertanto, intese come crediti di impegno a fronte dei quali la banca si impegna, appunto, a rispondere per i debiti contratti dal proprio cliente. Ovviamente la banca si surrogherà al precedente creditore, quello nei cui confronti era sorto il precedente rapporto obbligatorio. Pertanto, l’istituto bancario diventerà il nuovo creditore da soddisfare in conseguenza dell’impegno precedentemente assunto.
In generale, esistono diversi tipi di garanzie, suddivisibili in garanzie reali e personali.
Le garanzie reali
Le garanzie reali vengono annoverate tra i diritti reali su cosa altrui e, in quanto tali, si contrappongono ai diritti reali su cosa propria. Suddette garanzie possono incidere, dunque, sui beni mobili o immobili a seconda della tipologia specificamente considerata. Qualora la garanzia gravi su un bene mobile, infatti, si può parlare di pegno, definibile come un contratto reale, che si perfeziona, dunque, soltanto mediante il trasferimento della cosa. Alla consegna della cosa è, tuttavia, equiparato il trasferimento della stessa su documenti. In tal modo, si verifica propriamente lo spossessamento del bene da una parte e l’impossesamento dall’altra. L’istituto giuridico del pegno è disciplinato dall’articolo 2784 del Codice Civile, che lo definisce quale garanzia dell’obbligazione data dal debitore, che si costituisce con la consegna della cosa o del documento al creditore, oppure a un terzo designato dalle parti. Tuttavia, il creditore o chi per lui non può utilizzare la cosa data in pegno, a meno che l’uso non si riveli necessario per la conservazione della cosa stessa, né può concederla ad altri in pegno o in godimento. La restituzione della cosa stessa avviene soltanto una volta che il debitore abbia saldato interamente il suo debito. Diversamente, qualora il debitore non riesca a pagare quanto dovuto, il creditore, ai sensi dell’articolo 2796 del Codice Civile, potrà vendere la cosa ricevuta in pegno, intimando al debitore di pagare e solo successivamente, in mancanza di riscontro positivo, procedere alla vendita.
Mentre il pegno rappresenta una garanzia reale su beni mobili, l’ipoteca indica la costituzione di una garanzia reale su beni immobili e beni mobili registrati. Inoltre, mentre il pegno, per soddisfare il creditore in maniera vittoriosa deve sempre risultare da atto scritto, l’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L’articolo 2808 del Codice Civile la disciplina. I successivi articoli ne statuiscono l’ambito di applicazione nonché l’oggetto che, oltre a riguardare i beni immobili e mobili registrati, può estendersi anche ai diritti di usufrutto, di superficie ed enfiteusi. Dunque le ipoteche costituite sull’usufrutto hanno una durata limitata nel tempo poiché si estinguono con il cessare di quest’ultimo, a meno che la cessazione non si verifichi per rinuncia o abuso dell’usufruttuario o per acquisto della nuda proprietà da parte dello stesso. Se, al contrario, sia la nuda proprietà ad essere gravata dall’ipoteca, al cessare dell’usufrutto, quest’ultima si estende all’intera proprietà. In caso di enfiteusi, qualora l’ipoteca gravi sul concedente, questa si risolve sulla base del prezzo pagato per l’intervenuta affrancazione, invece, se l’ipoteca grava sull’enfiteuta, allora questa si estenderà alla piena proprietà.
Per quanto riguarda il diritto di superficie, le eventuali ipoteche si estinguono con il decorso del termine stabilito per il diritto di superficie, oppure si risolvono sul prezzo qualora sia previsto un corrispettivo per l’estinzione del diritto di superficie. Allo stesso modo, l’ipoteca iscritta contro il proprietario del suolo non si estende alla superficie e, anche in caso di riunione in un’unica persona del diritto di superficie e della proprietà, le ipoteche permangono separate, come da costituzione iniziale. L’ipoteca può essere legale, come nel caso dell’alienante che la costituisca sui beni immobili alienati in ragione dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’alienazione stessa, giudiziale, per effetto di sentenze o di altri provvedimenti giudiziali, o volontaria, concessa mediante dichiarazione unilaterale, per atto pubblico o scrittura privata, ma mai per testamento. L’iscrizione ipotecaria conserva, tuttavia, i suoi effetti soltanto per venti anni, pertanto, l’effetto cessa se l’iscrizione non viene rinnovata prima della scadenza.
Oltre al pegno e all’ipoteca, un’ulteriore garanzia reale è rappresentata dal privilegio che viene stabilito direttamente dalla legge quale garanzia su determinati immobili, come nel caso del privilegio per il pagamento del bene in custodia a garanzia del debito del depositante. Inoltre, nel rapporto tra garanzie reali, il pegno viene preferito al privilegio, mentre il privilegio è preferito rispetto all’ipoteca.
Le garanzie personali
Oltre le garanzie reali, il creditore può essere meglio tutelato anche dalle garanzie personali, tra cui rilevano la fideiussione e l’avallo. La fideiussione è disciplinata dall’articolo 1936 del Codice Civile, il quale qualifica il fideiussore come colui che garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore stesso. Tale volontà deve essere espressa e può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura. Tuttavia, la fideiussione non ha validità se non è valida l’obbligazione principale. La fideiussione, quindi, necessita di riferimento all’obbligazione precedentemente sorta con il limite relativo all’impossibilità di eccedere ciò che è dovuto dal debitore. La fideiussione è, dunque, un contratto all’interno del quale si costituisce la garanzia personale a favore del creditore. Il fideiussore diventa obbligato in solido con il creditore principale e le parti convenzionalmente stabilire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale, definendo tale indicazione quale beneficio di escussione preventiva del debitore principale. Il fideiussore che, ad ogni modo, paga il credito a favore del debitore principale, è surrogato nei diritti del creditore stesso, potendo così agire in regresso nei confronti del debitore. Tale azione di regresso non è, tuttavia, consentita nel caso in cui il fideiussore abbia pagato senza comunicare al debitore l’avvenuto pagamento, qualora il debitore abbia già effettuato il pagamento al creditore. In questo caso, il fideiussore può comunque agire in ripetizione contro il creditore stesso, in quanto indebito oggettivo, ai sensi dell’articolo 2033 del Codice Civile.
Un’ulteriore garanzia di natura personale è rappresentata dall’avallo. Si tratta di una garanzia tipicamente inserita all’interno di titoli di credito, come la cambiale. Sulla stessa, infatti, può essere inserita una garanzia dal parte di un terzo che prende il nome di avallo. Se i garanti sono più di uno, allora si parla di coavallo. Dunque, se al momento della scadenza della cambiale il debitore principale non paga, il creditore può rivolgersi all’avallante, il quale, a sua volta, può pretendere il rimborso dai giranti della cambiale che lo hanno preceduto.
Una garanzia personale atipica – La manleva o liberatoria
La manleva è una garanzia personale atipica, anche definita liberatoria o esonero di responsabilità, non specificatamente disciplinata dalla legge. Si tratta, infatti, di un patto o comunque di un accordo all’interno del quale una parte, il mallevadore, assume gli effetti patrimoniali che scaturiscono dalla responsabilità del soggetto mallevato davanti ad un terzo. La manleva trova applicazione sia nell’ambito della responsabilità contrattuale che extracontrattuale. Il mallevadore è, dunque, il soggetto che assume i rischi derivanti da un determinato evento. Si tratta di un contratto unilaterale con obbligazioni del solo proponente. Tra gli esempi di applicazione più diffusi rileva l’ambito relativo all’appalto, in cui l’appaltatore manleva il committente dall’eventuale responsabilità per danni verso terzi, in considerazione del fatto che il committente potrebbe risultare obbligato in solido per i danni occorsi ai terzi durante i lavori svolti dall’appaltatore. Gli interessi risultanti dalla manleva in oggetto devono comunque essere idonei e meritevoli di tutela, in conformità con l’ordinamento giuridico, in mancanza della quale caratteristica l’accordo risulterebbe assolutamente nullo. Tra gli ambiti di applicazione rilevano, oltre l’appalto, anche lo scarico di responsabilità nell’ambito di attività sportive, laddove lo sportivo dichiara, tramite manleva, di tenere indenne il titolare del centro sportivo da eventuali danni a cose o persone. Si tratta, dunque, di dichiarazioni unilaterali o di vere e proprie clausole contrattuali. Il patto di manleva è, generalmente, oneroso e la responsabilità assunta dal mallevadore incontra limiti nel dolo o colpa grave, così come stabilito dall’articolo 1229 del Codice Civile.
Modello Scarico di Responsabilità Generico
Di seguito si trova un fac simile scarico di responsabilità generico che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.