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In questa guida spieghiamo come scrivere una dichiarazione negativa del terzo pignorato e proponiamo un fac simile Word da utilizzare come esempio.
Dichiarazione Negativa del Terzo Pignorato
Le differenti procedure esecutive che sono finalizzate a recuperare coattivamente il credito comprendono anche il pignoramento presso terzi, così denominato poiché l’atto che precede l’espropriazione verrà notificato non solo alla parte morosa ma anche a un soggetto che trattiene un rapporto obbligatorio con lo stesso debitore.
Più nello specifico, il terzo sarebbe a sua volta debitore a qualunque titolo del pignorato. A tal riguardo, basti pensare al datore di lavoro tenuto a versare lo stipendio, al commerciante che deve delle somme al suo fornitore o all’istituto di credito presso il quale il debitore ha il conto corrente
Succede spesso che il creditore, nel momento in cui esegue la notifica del pignoramento alle parti non conosca esattamente se e in quale ammontare il terzo sia tenuto verso il debitore, perché non possiede tutte le relative informazioni.
Pertanto, tornando al caso del conto corrente, il creditore potrebbe essere a conoscenza dell’esistenza di un conto intestato al debitore presso un certo istituto di credito ma nella maggior parte dei casi non sa a quanto ammontano le somme versate da poter pignorare. Queste informazioni sono inaccessibili perché coperte dalla segretezza, almeno fino all’inizio del pignoramento.
Dichiarazione del terzo – Aspetti generali
A norma dell’articolo 543 del codice di procedura civile, il terzo che si vede notificare l’atto di pignoramento entro dieci giorni sarà tenuto a rendere al creditore una dichiarazione a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale specifica il totale dell’importo di cui è debitore nei confronti del pignorato. Dovrà poi indicare se su tale somma o su altri beni che appartengono al debitore e dei quali ha la disponibilità sussistono o meno vincoli per precedenti pignoramenti, cessioni di credito o sequestri.
Può comunque succedere che il terzo renda una dichiarazione negativa qualora non vi sia nessuna somma da pagare e in situazioni del genere il creditore, qualora dovesse ritenere che la situazione dovesse cambiare nell’arco di poco tempo, potrà chiedere al Giudice designato l’accertamento dell’obbligo del terzo.
Si tratta di una delle fasi della procedura esecutiva che obbliga il terzo a fare una dichiarazione entro la data stabilita dal Tribunale. In caso di omessa dichiarazione il Giudice potrà obbligare il terzo nei riguardi del creditore procedente.
Quando, invece, la dichiarazione è positiva, a partire dal giorno in cui è avvenuta la notifica dell’atto di pignoramente, le somme o i beni specificati nella stessa dichiarazione, a norma dell’articolo 547 del codice di procedura civile, saranno vincolati, ovvero dichiarati non disponibili.
Tutto questo significa che, allo stesso modo di ciò che avviene con i beni sequestrati, il terzo, come debitore, non potrà disporne, per cui vige il divieto di distrarre a terzi le somme e i beni in suo possesso. Queste somme e beni non possono essere impiegati neanche per pagare direttamente il creditore, il quale riveste la posizione di pignorato nella procedura esecutiva.
Alla luce di quanto spiegato si comprende l’importanza che la dichiarazione del terzo rivesta nella procedura di esecuzione, non solo perché questo attraverso questo atto il creditore potrà conoscere l’effettivo ammontare da poter pignorare, ma anche perché a partire da quel momento il credito verrà considerato esistente.
Insomma, la dichiarazione del terzo è determinante in quanto rappresenta un elemento integrativo del pignoramento e permette al creditore di valutare l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. In mancanza di somme e beni, infatti, procedere con l’azione giudiziaria si rivela sicuramente una scelta per nulla proficua.
Contenuto della dichiarazione del terzo
Come specificato il terzo è tenuto a rendere la dichiarazione ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura penale, per cui sarà chiamato a collaborare con il creditore specificando di quali cose e somme si trova in possesso, se in passato sono stati eseguiti presso di lui sequestri o notificate cessioni eventualmente accettate.
Questa dichiarazione viene effettuata personalmente oppure mezzo del procuratore tramite pec o raccomandata entro 10 giorni, termine che comunque si considera non perentorio e infatti capita spesso nella prassi di ricevere comunicazioni oltre questa data.
In passato la dichiarazione avveniva direttamente all’udienza di comparizione dinanzi al Giudice ma adesso basta solo una comunicazione scritta che dovrà essere quanto più possibile completa. Tuttavia succede spesso di ricevere atti carenti e imprecisi che rendono difficoltosa l’assegnazione.
Ecco, quindi, che l’avvocato procedente potrà chiedere i chiarimenti necessari al terzo prima della data dell’udienza. Del resto la posizione del terzo nel processo esecutivo riveste un ruolo fondamentale in quanto un’eventuale dichiarazione erronea potrebbe generare conseguenze negative per l’intera procedura.
Occorre comunque far presente che il terzo non rappresenta tecnicamente una parte del procedimento esecutivo e quindi viene inquadrato come un ausiliario del Giudice. Questo spiega come mai la citazione a comparire in udienza venga rivolta soltanto al debitore, mentre il terzo non verrà convocato in quella sede, ma solo eventualmente per rendere ulteriori chiarimenti.
La dichiarazione dovrebbe giungere al creditore entro dieci giorni dall’avvenuta notifica del pignoramento al terzo, ma la giurisprudenza ammette che tale adempimento possa avvenire fino alla prima udienza. In mancanza il creditore procedente potrà chiedere al Giudice che venga fissata una nuova udienza per tale incombenza.
Cosa succede quando il terzo non dovesse inviare la dichiarazione neppure alla seconda udienza? In situazioni del genere egli potrà essere chiamato a comparire davanti al Giudice o comunque a fornire le necessarie integrazioni.
Accertamenti a carico del terzo
Nel corso del procedimento coattivo che viene instaurato nei confronti del pignorato potrebbe verificarsi una fase di accertamento giudiziale relativa ai crediti che il debitore esecutato vanta nei riguardi del terzo. Questo succede quando il terzo omette l’inoltro della dichiarazione anche alla seconda udienza fissata appositamente dal Giudice, oppure quando sorgono delle contestazioni in ordine alla dichiarazione in quanto ritenuta non veritiera.
A seguito della seconda udienza qualora il terzo non dovesse presentarsi o, pur comparendo non renda alcuna dichiarazione, e se il creditore procedente aveva specificato nell’atto di pignoramento in maniera abbastanza specifica le somme vantate dal debitore nei riguardi del terzo, si potrà desumere che il credito sussista e quindi non sia contestato. Tutto ciò verrà quindi inteso al pari di una dichiarazione positiva e il Giudice potrà essere messo in condizione di disporre o meno l’assegnazione delle somme.
Nel momento in cui la dichiarazione del terzo non dovesse pervenire nemmeno alla seconda udienza, il silenzio assume il valore di un riconoscimento implicito delle somme, ma è comunque onere del creditore specificare l’ammontare che si vuole pignorare e per questo dovrà chiedere al Giudice un nuovo rinvio per convocare il terzo. Sul punto, tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che basti l’inoltro della dichiarazione e quindi potrà venir meno la presenza in udienza del terzo. L’organo giudicante, tenuto conto delle allegazioni del creditore, si occuperà di verificare il rapporto giuridico esistente per poter disporre l’assegnazione.
L’ordinanza di assegnazione delle somme e dei beni viene considerata un titolo esecutivo, attraverso il quale il creditore è autorizzato a recuperare le somme presso il terzo. Quest’ultimo, ove ricorrano i presupposti, potrà eventualmente proporre opposizione a norma dell’articolo 617 del codice di procedura civile.
Quando invece la dichiarazione è negativa, ma il creditore ha comunque motivo di pensare che il credito esista, si aprirà la fase dell’accertamento dell’obbligo del terzo su istanza dello stesso creditore procedente. All’interno di questo giudizio la posizione dell’attore è rivestita dal creditore, il convenuto è il terzo, mentre il pignorato rappresenta il litisconsorte necessario.
Il giudizio di accertamento ha come scopo quello di individuare l’ammontare del credito che il debitore pignorato vanta nei riguardi del terzo, a seguito della mancata o contestata dichiarazione. Grava quindi sul creditore procedente l’onere di dimostrare l’assenza del credito, mentre sarà il terzo che dovrà provare l’inesistenza delle somme e dei beni o che il credito è stato estito prima della notifica del pignoramento. In buona sostanza il terzo potrà eccepire soltanto questioni sorte prima dell’avvenuta notifica dell’atto di pignoramento.
Affinché si possa instaurare un giudizio di accertamento è poi indispensabile che il creditore ne faccia apposita istanza a norma dell’articolo 548 del codice di procedura civile e che poi l’iter prosegua ai sensi dell’articolo 549 del codice di procedura civile. Il procedimento in questione deve essere richiesto necessariamente dal creditore procedente perché non può essere disposto d’ufficio.
Contestazione della dichiarazione del terzo
Come spiegato il giudizio di accertamento prosegue a norma dell’articolo 549 del codice civile su impulso del creditore quando dovessero sorgere delle contestazioni sulla dichiarazione resa dal terzo oppure non è possibile identificare in modo esatto le somme e i beni da pignorare. Compete al Giudice svolgere tutti i necessari accertamenti del caso, nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti e previa istanza del creditore procedente.
Siamo quindi davanti a un giudizio di tipo incidentale, molto simile a quello cautelare che ha finalità di accertamento. L’ordinanza che conclude questo procedimento può essere impugnata entro 20 giorni da quando viene emessa nelle forme di cui all’articolo 617 del codice di procedura civile. Quando poi viene accertato che la dichiarazione non era corrispondente al vero potrà essere disposta la condanna per lite temeraria a norma dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Modello di Dichiarazione Negativa del Terzo Pignorato
Di seguito si trova un fac simile dichiarazione negativa del terzo pignorato che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.