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In questa guida spieghiamo come scrivere una lettera di richiamo per assenza ingiustificata e proponiamo un fac simile contestazione assenza ingiustificata Word da utilizzare come esempio.
Come Scrivere una Lettera di Richiamo per Assenza Ingiustificata sul Lavoro
Le assenze ingiustificate dal lavoro comportano conseguenze più o meno pesanti, ovvero sanzioni che in alcuni casi possono sfociare nel licenziamento. Bisogna infatti considerare che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad osservare tutta una serie di regole, fra cui quella di presentarsi sul posto di lavoro nei giorni e nell’ora stabilita dal contratto.
Il nostro codice civile prevede inoltre che i lavoratori debbano agire in maniera corretta e in buona fede, per cui sono tenuti a comunicare al datore le ragioni per le quali non possono eventualmente presentarsi sul luogo di lavoro per svolgere le normali mansioni.
In buona sostanza le assenze devono essere comunicate preventivamente e non solo nelle ipotesi di malattia, ma anche per altri motivi, ad esempio in caso di congedo e nelle ulteriori ipotesi previste dai singoli contratti collettivi. L’assenza della comunicazione verrà considerata a tutti gli effetti un’assenza non giustificata. Vediamo, qui di seguito, tutto quello che bisogna sapere sull’argomento.
Il nostro ordinamento prevede che le assenze ingiustificate comportano varie conseguenze negative e nei casi più gravi anche il licenziamento del lavoratore.
Non sempre le esigenze del dipendente possono coincidere con quelle dell’azienda e infatti succede spesso che sorgano discussioni in merito ai turni oppure ai giorni di ferie.
Il problema principale risiede nel fatto che le mansioni lavorative devono sempre essere pianificate con un certo anticipo, in modo che tutti i processi lavorativi possano svolgersi senza intoppi.
A questo riguardo, come del resto stabilito dallo stesso contratto lavorativo, il dipendente è tenuto a rispettare dei doveri per evitare di incorrere in pesanti sanzioni. Le assenza ingiustificate, infatti, possono comportare danni al datore, per questo vengono punite anche con il licenziamento.
Ma quando si configura un’assenza ingiustificata? Questa ipotesi ricorre nel momento in cui il dipendente non si presenta sul posto di lavoro senza una valida ragione.
Naturalmente in certe situazioni l’assenza può derivare da circostanze del tutto imprevedibili e che si sono verificate in modo inaspettato, per cui non c’è stato il tempo per poter avvertire l’azienda. Basti solo pensare a un malore improvviso, a un incidente oppure alla necessità di accompagnare un familiare al pronto soccorso. In casi del genere il soggetto potrà dimostrare di avere una buona motivazione per non essere sanzionato, ma la giustificazione deve essere supportata da prove oggettive.
Occorre comunque far presente che, qualsiasi cosa succeda, il lavoratore sarà chiamato a comunicare quanto prima con il proprio datore. Al giorno d’oggi è abbastanza difficile ipotizzare difficoltà di comunicazioni, in quanto è semplice inviare un sms, considerato che tutti hanno a portata di mano uno smartphone.
Tante volte i lavoratori dimenticano che fra gli obblighi da rispettare c’è pure quello di diligenza, il quale si riferisce all’impegno di seguire le direttive, eseguire correttamente le mansioni e tener conto degli orari che sono stati pattuiti contrattualmente.
L’assenza ingiustificata, cioè che non viene comunicata al datore di lavoro o basata su motivazioni non oggettive, nonché negata dallo stesso datore, ha come prima conseguenza ripercussioni dal punto di vista retributivo.
Coloro che scelgono di non andare a lavoro, violando le regole vigenti, rischiano di non ricevere il compenso giornaliero, di maturare le ferie, il TFR, i permessi ed eventuali mensilità extra, quali la tredicesima e la quattordicesima.
Chi si assenta in modo ingiustificato in definitiva non farà altro che violare l’obbligo previsto dall’articolo 2014 del codice civile, ovvero di diligenza e fedeltà, oltre che delle regole di correttezza e buona fede, previste dagli articolo 1175 e 1375 del codice civile.
Ecco, quindi, che l’assenza ingiustificata viene considerata a tutti gli effetti un illecito civile, con natura disciplinare e contrattuale. Tutto questo vuol dire che un comportamento del genere può essere sanzionato dal datore e l’entità delle conseguenze dipende dal numero dei giorni di assenza, nonché tipologia di CCNL, quindi da quanto previsto dal contratto.
In mancanza di specifiche pattuizioni, sarà il datore a scegliere come procedere nei confronti del lavoratore rimasto assente. Nello specifico, si prenderanno in considerazione tutta una serie di variabili, quali le ragioni dell’assenza, il numero dei giorni e il comportamento complessivo tenuto dal dipendente.
Alla luce di quanto spiegato, il lavoratore che non rispetta gli obblighi di correttezza, viola le norme del contratto collettivo e del codice disciplinare, rischia pesanti sanzioni, licenziamento compreso.
A seguito di un’assenza ingiustificata un datore disponibile potrebbe chiudere un occhio, ma quando questa situazione di verifica più volte di certo scatterà una contestazione disciplinare. In pratica, dopo un comportamento illecito del dipendente, l’azienda potrà adottare tutti i provvedimenti del caso, comunicando previamente l’avvio delle procedure a mezzo raccomandata AR o consegnando a mano una lettera allo stesso interessato.
Questo può succedere dopo che sono state svolte azioni in mala fede, ovvero con dolo, ma non solo. I provvedimenti da parte del datore possono scattare pure se il dipendente dovesse comportarsi scorrettamente senza tener conto delle possibili conseguenze, cioè con colpa.
Nello specifico, le sanzioni da applicare sono strettamente legate alla gravità della situazione e possono essere un rimprovero verbale, cioè un mero richiamo che non comporta l’apertura di alcun procedimento, nonché l’ammonizione e la multa.
In alcuni casi si procede con il trasferimento, per ragioni di incompatibilità ambientale dovuta ai rapporti con i superiori o gli altri colleghi e con il licenziamento.
Ad ogni modo, in presenza di un’assenza ingiustificata oppure di un altro atteggiamento non lecito, occorre sempre rispettare uno specifico percorso prima di giungere all’adozione del provvedimento finale.
Sul punto lo Statuto dei Lavoratori prevede che si debba rispettare un preciso iter che prevede, subito dopo il fatto illecito, l’inoltro di una lettera di contestazione al lavoratore. A questo punto il dipendente avrà 5 giorni di tempo per poter presentare eventuali scritti difensivi oppure per chiedere di essere sentito dal datore, senza l’assistenza di un avvocato ma con la presenza di un sindacalista.
L’esito del procedimento disciplinare si conclude con l’irrogazione della sanzione scelta. Nel caso in cui l’interessato dovesse ritenere la sanzione eccessiva, quindi ingiusta o troppo severa, potrà contestare in due modi. Nel termine di 60 giorni avrà la possibilità di mandare una pec al datore o una lettera raccomandata AR al fine di informare l’azienda della volontà di opporsi alla decisione. Entro il termine di 180 giorni, invece, deposita il ricorso al Tribunale competente.
Come già spiegato, un’assenza ingiustificata del lavoratore può comportare numerosi danni a carico dell’azienda, all’interno della quale sarà necessario organizzare il flusso di lavoro in modo differente e programmare le mansioni seguendo una differente turnazione.
Ecco spiegato perché il dipendente che non rispetta gli orari sarà esposto a una sanzione disciplinare più o meno severa in base all’entità della violazione. La sanzione applicata potrà persino sfociare nel licenziamento, proprio nel momento in cui viene meno la fiducia che rende impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo.
Bisogna fare presente che esistono due differenti tipologie di licenziamenti disciplinari, la prima della quale è per giusta causa, ovvero in tronco, perché non è possibile portare avanti il contratto. In questo caso la decisione viene assunta quanto l’assenza ingiustificata si protrae per più giorni.
Esiste poi il licenziamento per giustificato motivo, che ricorre quando viene rispettato il periodo di preavviso previsto dal contratto oppure pagando l’indennità sostitutiva di preavviso.
In ogni caso occorre capire come deve essere valutata la gravità del comportamento assunto dal dipendente che non si è presentato in azienda e quando l’assenza dello stesso può essere considerata inaccettabile per il datore di lavoro.
La valutazione della condotta illecita si fonda su un criterio oggettivo e soggettivo. Il primo tiene conto del ruolo rivestito dal dipendente.
Basti pensare, ad esempio, a una guardia giurata che omette di prestare servizio davanti a un istituto di credito per comprendere che tale fatto sia maggiormente grave rispetto a quello di un operaio che non prende parte alla catena di montaggio.
L’aspetto soggettivo, invece, considera le ragioni che hanno spinto il dipendente ad assentarsi in modo ingiustificato.
Il dipendente che si è assentato in modo ingiustificato ed è stato pertanto licenziato ha diritto alla disoccupazione?
Quando la condotta illecita è particolarmente grave o reiterata nel tempo può comportare il licenziamento per giusta causa oppure per giustificato motivo soggettivo. Giunti a questo punto, dopo aver preso atto della decisione del datore, il dipendente inizia a pensare al proprio futuro, quindi ad adoperarsi per trovare un nuovo posto di lavoro. Nel frattempo egli si preoccuperà di come fronteggiare le spese quotidiane mentre è disoccupato.
Il nostro Stato, come note, ha previsto l’indennità di disoccupazione, nota come Naspi, allo scopo di supportare i soggetti che non hanno un lavoro e rispettano specifici requisiti. Questo aiuto economico viene riconosciuto a tutti coloro che hanno perso il lavoro indipendentemente dalla propria volontà, per cui non viene erogato a seguito di dimissioni.
Stesso vale pure quando l’ex dipendente è stato licenziato per assenza ingiustificata. Alcuni potrebbero pensare che alcuni lavoratori potrebbero tenere volutamente delle condotte illecite proprio alla scopo di diventare disoccupati. Anche in situazioni del genere la sanzione disciplinare non è stata voluta dal soggetto, ma dal datore, per cui scatta comunque il diritto alla Naspi.
Visto che il nostro codice civile prevede che il dipendente debba comportarsi rispettando i doveri di correttezza e secondo buona fede, questi sarà tenuto a comunicare al datore le assenze, quindi l’impossibilità di presentarsi sul posto di lavoro.
Un’assenza non previamente comunicata verrà ritenuta ingiustificata e come tale comporterà l’applicazione di una sanzione disciplinare. Secondo la giurisprudenza, salvo diversa prescrizione del CCNL, affinché si possa configurare l’assenza non giustificata è sufficiente che il dipendente salti un solo giorno di lavoro, purché la stessa comporti la rottura del rapporto di fiducia, tale da non rendere più possibile la prosecuzione del contratto.
Durante il periodo di assenza ingiustificata il lavoratore non matura il diritto alla retribuzione, sia questa differita o corrente. La condotta illecita non fa inoltre maturare la copertura previdenziale e assistenziale e verrà meno la possibilità di chiedere il riscatto.
Durante il procedimento disciplinare il lavoratore potrà esercitare il suo diritto di difesa senza rispettare particolari forme, ovvero in maniera libera. Lo stesso, ad esempio, potrebbe presentare degli scritti a sua discolpa o scegliere di rinunciare a difendersi.
In ogni caso quando il lavoratore chiede espressamente di essere sentito, il datore ha il dovere di consentire la sua audizione, pena l’illegittimità della stessa sanzione disciplinare adottata. Questo diritto sussiste anche nel caso in cui l’istanza di audizione orale avvenga dopo la presentazione delle note difensive.
Insomma, l’audizione orale durante il procedimento disciplinare, che potrà prevedere o meno la presenza di un rappresentante sindacale, rappresenta un diritto fondamentale del dipendente ed strettamente legato all’esercizio del diritto di difesa. Quest’ultimo non è sindacabile da parte del datore di lavoro.
Il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal posto di lavoro nel momento in cui si verificano le fattispecie previste dalla legge che lo autorizzano a farlo.
In tutte le altre situazioni l’assenza sarà ritenuta non giustificata ed espone il dipendente a tutta una serie di sanzioni, fra cui il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il soggetto che subisce tale sanzione potrà comunque beneficiare della Naspi, a condizione di essere un dipendente del settore privato, non aver presentato le dimissioni, aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio e svolto almeno 30 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi.
L’indennità di disoccupazione scatta anche quando il licenziamento è stato provocato dalla condotta del lavoratore, visto che questo tipo di cessazione del rapporto di lavoro è da ricondurre al volere del datore.
Modello Lettera di Richiamo per Assenza Ingiustificata Word
Di seguito si trova un fac simile lettera di richiamo per assenza ingiustificata Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.