Indice
In questa guida spieghiamo come scrivere una liberatoria fotografica e proponiamo un fac simile Word da utilizzare come esempio.
Fotografia e Diritto d’Autore
Il proliferare delle piattaforme social e, in generale, la crescente diffusione dell’uso del web rendono sempre più attuale la questione relativa alla liceità della pubblicazione, spesso effettuata con troppa leggerezza, di contenuti media, siano essi originali o già presenti in rete. In tali fattispecie vengono infatti in rilievo problematiche connesse con il diritto alla privacy e quello d’autore oltre che con la normativa in materia di marchi e brevetti.
PUBBLICAZIONE DI MATERIALE ORIGINALE
Per quanto riguarda la pubblicazione di materiale originale, ovvero quello creato in prima persona dall’autore, sono necessari alcuni adempimenti che garantiscano il pieno rispetto della legge.
-La Privacy
Preliminarmente va evidenziato che le fotografie che consentono l’identificazione univoca del soggetto ritratto devono essere classificate a tutti gli effetti come dati personali ai sensi dell’art. 4 GDPR, regolamento n. 679/16. Sono dunque esclusi dall’applicazione della normativa de quo le immagini nelle quali la persona appare sfocata o compare di spalle o ancora quando sia ritratta una folla indistinta. In tutti gli altri casi, è buona regola farsi rilasciare apposita autorizzazione preventiva che contempli non solo la facoltà di scattare la fotografia, ma anche quella di diffonderla e pubblicarla.
-Il diritto all’immagine
Anche al di fuori della normativa dettata in materia di dati personali, la legge prevede specifiche tutele per il soggetto la cui immagine sia stata pubblicata e/o esposta abusivamente. All’avente diritto, ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile, è riconosciuta la facoltà di agire giudizialmente per la cessazione dell’abuso (mediante la cancellazione della fotografia non autorizzata), oltre al risarcimento del danno eventualmente patito. Anche in questo caso sono escluse dall’ambito di operatività della norma tutte le fotografie nelle quali la persona non sia riconoscibile e/o identificabile.
-Il Ritratto
Quando si tratta di fotografie dotate di carattere creativo e artistico viene in rilevo la normativa dettata in tema di diritto d’autore. Si segnala in particolare l’art. 96 della Legge 633/1941 secondo cui il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Anche in tal caso, dunque, è necessario farsi rilasciare apposita liberatoria, a meno che non si sia in presenza di una delle eccezioni specificamente previste dall’articolo 97, che esclude la necessità del consenso quando la pubblicazione è connessa
alla notorietà del soggetto ovvero all’ufficio pubblico da questi ricoperto
a necessità di polizia o di giustizia, a scopi scientifici, didattici o culturali
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.
-Marchi e Brevetti
Benchè generalmente la presenza accidentale o secondaria di un prodotto di un particolare “brand” in uno scatto sia considerata giuridicamente irrilevante, viene in rilievo la disciplina di cui all’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale che prevede il diritto per il titolare di usare il marchio registrato in via esclusiva, salve eventuali autorizzazione specificamente concesse ai terzi. La norma in parola, a prescindere da qualsivoglia finalità di lucro della pubblicazione, è finalizzata alla tutela del diritto del legittimo proprietario a scegliere direttamente e in via esclusiva le modalità e i canali di pubblicizzazione del proprio prodotto. Anche in questo caso, dunque, è buona regola ottenere l’espressa autorizzazione all’utilizzo di un determinato marchio nelle proprie fotografie, specie se alla divulgazione dello scatto sono connessi fini commerciali o promozionali.
-Oggetto della fotografie
Vigono limitazioni anche per quanto riguarda il contesto in cui è scattata una fotografia, a prescindere dal consenso della persona eventualmente ritratta. Per gli scatti aventi ad oggetto strade, luoghi pubblici, edifici e altri siti di interesse paesaggistico nel nostro Paese si applica il principio della libertà di panorama, con conseguente piena utilizzabilità – anche a fini di lucro – delle relative immagini. Diverso quando si tratta di un edificio privato o di un ambiente non aperto al pubblico, nel qual caso, alla luce della nota regola dell’inviolabilità del domicilio, viene tassativamente escluso qualsivoglia utilizzo di immagini non autorizzate. Quanto alle fotografie ritraenti l’interno di un museo, essendo qualificabili come riproduzioni di beni culturali, esse sono liberamente utilizzabili per finalità non lucrative e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti imposti dal diritto d’autore e dalle regole dell’Ente, che può imporre restrizioni e particolari modalità. Sono invece completamente inutilizzabili, salvo consenso, le fotografie aventi ad oggetto un’opera d’arte specifica non di pubblico dominio e protetta ancora dalla normativa sul diritto d’autore.
CONDIVISIONE, RIPRODUZIONE, DIFFUSIONE DI IMMAGINI TRATTE DAL WEB
Quanto sopra, come si è evidenziato, riguarda le fotografie originali. Veniamo ora all’ipotesi di mera condivisione e/o diffusione di scatti altrui reperiti sul web.
IMMAGINI DAL CONTENUTO CREATIVO
La prima fattispecie da analizzare è quella relativa ad immagini dal contenuto creativo alle quali, con la pubblicazione del DPR 19/1979, sono state espressamente estese le tutele previste dalla normativa sul diritto d’autore. La regola generale in presenza del copyright è dunque quella dell’inutilizzabilità per i terzi, salvo l’assenso dell’autore/proprietario.
-Copyright e diritto d’autore
Preliminarmente, si evidenzia che – laddove utilizzato in senso tecnico – il termine “copyright” non è del tutto sovrapponibile al diritto d’autore. Mentre il primo ha carattere prettamente economico e viene generalmente connesso ad un processo di registrazione che, in Italia, è di competenza della SIAE, Società Italiana Autori e Editori, il secondo tutela innanzitutto l’aspetto morale della paternità dell’opera sin dalla sua creazione, a prescindere da qualsivoglia adempimento formale. La differenza non è soltanto teorica, dal momento che anche in caso di avvenuta cessione dei diritti di sfruttamento economico, l’autore conserva la facoltà di rivendicare l’attribuzione dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o modifica pregiudizievole della stessa.
-Ambito della tutela
Per quanto riguarda la portata del divieto di utilizzo non autorizzato di immagini coperte da copyright, esso si estende a innumerevoli condotte abusive, quali pubblicazione, divulgazione, diffusione, condivisione, modifica, manipolazione e quant’altro. Da un punto di vista soggettivo, trattasi di una proibizione generale, rivolta a chiunque. Inoltre, il divieto in parola non si applica soltanto a trattamenti connessi a scopi commerciali ed effettuati su domini aziendali, ma anche ad usi privi di qualsivoglia scopro di lucro e realizzati mediante l’utilizzo di siti internet liberamente accessibili, ivi compresi i social media. E’ escluso dalla protezione soltanto l’utilizzo in forma privata e protetta da password di accesso.
-Durata della protezione
Come noto, in base all’art. 25 L. 633/1941 e s.s., la potestà di sfruttamento economico perdura per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua morte, mentre i diritti morali posti a tutela della paternità e all’integrità dell’opera, essendo per natura inalienabili, sono considerati perpetui.
FOTOGRAFIE SEMPLICI
Anche all’autore di fotografie prive di carattere creativo, originale e innovativo sono riconosciute particolari tutele tra cui, in particolare, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio di cui all’art. 88 L. 633/1941. Ai sensi dell’art. 92 della Legge in parola, la protezione accordata a queste opere ha durata ventennale, salvo il caso di fotografie “riproducenti opere d’arte figurativa o architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico o di spiccato valore artistico”, alle quali vengono riconosciuti quarant’anni di tutela, a condizione che sia effettuato il deposito dell’opera ai sensi dell’art. 105 L.D.A.
Come Scrivere la Liberatoria Fotografica
Come si è visto, dunque, appare di primaria importanza ottenere dall’avente diritto una dettagliata liberatoria che deve avere ad oggetto non soltanto l’autorizzazione allo scatto ma pure la diffusione, la pubblicazione, la condivisione dell’immagine nonchè, più in generale, il suo utilizzo.
Consenso del soggetto ritratto
Per quanto riguarda la liberatoria sottoscritta dal soggetto della fotografia per l’utilizzo della sua immagine, si rammenta la necessità di indicare, oltre alle generalità delle parti, tutti i dati relativi al contesto di formazione dell’opera, alla durata della concessione, al mezzo di pubblicazione e alla sua finalità. E’ inoltre importante
-dare atto dell’avvenuta informativa ai sensi del GDPR, Regolamento 679/2016, quando si ottiene il consenso al trattamento dell’immagine di una persona come dato personale
-ottenere l’autorizzazione del tutore o del genitore esercente la patria potestà, quando lo scatto ha per soggetto un minore di anni 18.
Consenso del titolare del diritto sull’immagine
Come si è visto, la liceità della condivisione r diffusione di fotografie di proprietà di un terzo è condizionata all’autorizzazione da quest’ultimo rilasciata, a prescindere dal contenuto semplice o creativo dell’opera. In questo caso il titolare concede gratuitamente l’utilizzo della propria immagine per una determinata finalità, con espresso esonero della controparte da qualsivoglia responsabilità. Si tratta, evidentemente, di una fattispecie del tutto diversa rispetto ad un contratto di cessione del copyright, in cui sono ceduti a titolo oneroso i diritti patrimoniali di sfruttamento, o di licenza d’uso, nella quale l’autore consente, dietro corrispettivo, un determinato uso dell’opera per un certo periodo. Elementi essenziali della liberatoria in parola sono, oltre alle generalità delle parti, l’indicazione puntuale dell’immagine oggetto dell’atto, la dichiarazione espressa circa la proprietà dell’opera in capo al concedente, con eventuale espressa esenzione di responsabilità dell’utilizzatore in caso di rivendica di terzi autori, l’individuazione dell’oggetto dell’autorizzazione e la dichiarazione di gratuità della concessione.
E’ ovviamente esclusa dalla necessità di liberatoria la condivisione di immagini di dominio pubblico, royalty free o con licenze creative commons, sempre nel rispetto delle relative condizioni d’uso.
Analogamente, è sempre possibile pubblicare sul web immagini a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico, sempre che tale utilizzo sia esente da scopo di lucro.
Modello di Liberatoria Fotografica
Di seguito si trova un fac simile liberatoria fotografica che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.