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Home » Fac Simile Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati Word e PDF

Fac Simile Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati Word e PDF

Aggiornato il 25 Agosto 2026 da Luca Martini

Indice

  • Fac simile Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati Word
  • Fac simile Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati PDF
  • A cosa serve il contratto di appalto per lavori edili privati
  • Cosa contiene il modello scaricabile
  • Come compilare il Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati
  • Prezzo a corpo e pagamenti
  • Varianti al progetto
  • Subappalto
  • Inizio, durata e consegna dei lavori
  • Verifica, collaudo e accettazione
  • Vizi e difformità dell’opera
  • Recesso del committente
  • Sicurezza del cantiere e obblighi del committente
  • Fideiussione prevista dal modello
  • Autorizzazioni edilizie
  • Committente consumatore e foro competente
  • Esempio compilato di Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati
  • Clausole del modello da verificare prima della firma
  • Errori da evitare

In questa pagina sono disponibili un fac simile Word in formato DOC e un modello PDF di contratto di appalto per lavori edili privati. Il documento è predisposto per disciplinare la costruzione di un immobile e contiene clausole su progetto, prezzo a corpo, pagamenti, varianti, subappalto, collaudo, garanzie, assicurazione, tempi e recesso. Si tratta di un fac simile privato, da adattare al lavoro concretamente affidato e da verificare con i professionisti coinvolti prima della firma.

Fac simile Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati Word

Il modello Word può essere scaricato e personalizzato con i dati di committente e appaltatore, la descrizione dell’opera, il prezzo, i tempi di esecuzione e le altre condizioni concordate.

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Fac Simile Appalto per Lavori Edili Privati
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Fac simile Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati PDF

Il PDF riproduce un contratto articolato in 22 clausole, con spazi da completare e sezioni finali per le firme. Può essere scaricato, consultato o stampato.

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Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati PDF
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Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati
Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati

A cosa serve il contratto di appalto per lavori edili privati

L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Questa è la nozione contenuta nell’articolo 1655 del Codice Civile.

Nel settore edile il contratto serve soprattutto a definire con precisione quali lavori deve eseguire l’impresa, con quali materiali e documenti tecnici, entro quali tempi e a quale prezzo. Consente inoltre di stabilire come gestire varianti, stati di avanzamento, subappalto, verifiche dell’opera, difetti e cessazione anticipata del rapporto.

Il fac simile disponibile è impostato per la costruzione di un immobile e prevede due parti che agiscono quali rappresentanti di società. Può essere adattato ad altri lavori privati, ma per una semplice ristrutturazione o per un committente persona fisica devono essere eliminate o modificate le clausole non pertinenti.

Non si applicano a questo modello le procedure di gara proprie degli appalti pubblici. Il rapporto tra committente privato e impresa è regolato principalmente dal Codice Civile, dalle clausole concordate e dalla normativa specifica applicabile ai lavori edilizi, alla sicurezza e agli eventuali rapporti con consumatori.

Cosa contiene il modello scaricabile

Il contratto identifica innanzitutto committente e appaltatore e descrive l’immobile da realizzare attraverso il progetto e la planimetria allegata indicata come allegato A.

Le successive clausole disciplinano l’organizzazione dell’impresa, la fornitura dei materiali, le modifiche al progetto, il subappalto, il prezzo a corpo, le rate di pagamento, la verifica finale, la garanzia per vizi e difformità, l’assicurazione, una fideiussione bancaria, la responsabilità per gravi difetti, il recesso del committente, l’impossibilità sopravvenuta, il perimento dell’opera, i termini di esecuzione, il foro competente, le autorizzazioni edilizie, le modifiche contrattuali e le spese dell’eventuale registrazione.

Il modello termina con le firme delle parti e con una seconda sottoscrizione riferita a specifiche clausole. Il testo è quindi più articolato di un semplice preventivo accettato, ma alcune disposizioni devono essere coordinate con la disciplina vigente e con le caratteristiche effettive del cantiere.

Come compilare il Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati

Nella prima parte devono essere indicati i dati completi delle parti. Se il committente o l’appaltatore è una società occorrono denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA e dati del rappresentante che firma. Il modello prevede inoltre per l’impresa gli estremi dell’iscrizione al Registro delle Imprese.

L’opera deve essere descritta senza formule generiche. È opportuno identificare l’immobile, la tipologia dei lavori e i documenti che definiscono tecnicamente ciò che deve essere realizzato. Nel fac simile il progetto e la planimetria sono richiamati come allegato A: l’allegato deve quindi corrispondere effettivamente al progetto concordato e dovrebbe essere identificato in modo inequivocabile.

Per lavori complessi può essere opportuno affiancare al progetto un capitolato, un computo metrico, un cronoprogramma e specifiche sui materiali. Questi documenti consentono di ridurre le contestazioni su ciò che è compreso nel prezzo.

La prima clausola del modello prevede inoltre che la direzione dei lavori venga affidata dall’appaltatore a un tecnico. Questa impostazione non deve essere mantenuta automaticamente: ruolo, soggetto che conferisce l’incarico, poteri e compenso del direttore dei lavori devono corrispondere all’organizzazione effettiva dell’intervento.

Prezzo a corpo e pagamenti

Il fac simile prevede un prezzo a corpo, cioè un importo complessivo concordato per l’opera descritta nel contratto e nei relativi allegati. Il modello suddivide il pagamento in più momenti: una prima rata alla firma, una seconda al completamento delle fondazioni, una successiva durante l’avanzamento e il saldo dopo il collaudo.

Importi e fasi devono essere definiti con precisione. È preferibile collegare ciascun pagamento a un evento verificabile, evitando espressioni come “a lavori avanzati” senza indicare quale parte dell’opera debba essere completata.

La determinazione del prezzo a corpo non impedisce in assoluto qualsiasi successivo adeguamento. L’articolo 1664 del Codice Civile disciplina, in presenza dei relativi presupposti, le variazioni imprevedibili del costo dei materiali o della manodopera superiori a un decimo del prezzo complessivo e prevede che la revisione riguardi la differenza eccedente il decimo. Le parti possono inoltre disciplinare contrattualmente la revisione del prezzo nei limiti consentiti.

Varianti al progetto

Il modello distingue le modifiche proposte dall’appaltatore da quelle richieste dal committente. Le variazioni introdotte dall’impresa devono essere preventivamente autorizzate per iscritto, così da evitare contestazioni sull’esistenza dell’autorizzazione e sul relativo compenso.

Per le variazioni ordinate dal committente l’articolo 1661 del Codice Civile prevede, in linea generale, la possibilità di apportare modifiche purché il loro ammontare non superi un sesto del prezzo complessivo, con diritto dell’appaltatore al compenso per i maggiori lavori anche quando il prezzo sia stato determinato globalmente. La norma prevede però limiti ulteriori quando la variazione modifica in modo rilevante la natura dell’opera o i quantitativi delle singole categorie di lavori.

Ogni variante dovrebbe indicare almeno lavorazioni aggiunte o eliminate, variazione del prezzo, eventuale proroga dei tempi e data di autorizzazione. Affidarsi soltanto a indicazioni verbali in cantiere aumenta il rischio di controversie alla chiusura dei lavori.

Subappalto

Il contratto vieta all’appaltatore di cedere o subappaltare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del committente. La previsione è coerente con l’articolo 1656 del Codice Civile, secondo cui l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio senza autorizzazione del committente.

L’autorizzazione al subappalto non elimina gli obblighi che restano a carico dell’appaltatore principale e non sostituisce le verifiche richieste dalla normativa sulla sicurezza. È quindi opportuno conoscere prima dell’ingresso in cantiere quali imprese e lavoratori autonomi parteciperanno effettivamente all’esecuzione.

Inizio, durata e consegna dei lavori

Il modello prevede che i lavori inizino entro trenta giorni dalla comunicazione scritta del committente e richiede di inserire il numero di mesi entro cui l’opera deve essere completata. Il termine di trenta giorni è una scelta contrattuale del fac simile, non una scadenza prevista in modo generale dalla legge.

Per evitare dubbi è opportuno individuare una data di avvio o una procedura precisa per determinarla e stabilire da quale momento decorra il termine finale. L’effettivo avvio del cantiere può essere documentato anche attraverso un verbale di consegna dei lavori.

La clausola del modello relativa ai ritardi contiene una formulazione molto ampia sulle difficoltà sopravvenute, sugli scioperi e sulla reperibilità di materiali e mezzi. Prima della firma deve essere adattata distinguendo i ritardi imputabili all’impresa dalle sospensioni, dalle varianti, dagli eventi non imputabili e dalle altre circostanze che possono legittimamente incidere sul cronoprogramma.

Verifica, collaudo e accettazione

Il fac simile prevede che, terminati i lavori, il committente proceda alla verifica e al collaudo e stabilisce contrattualmente un termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’appaltatore, trascorso il quale l’opera viene considerata accettata.

Non esiste però una regola generale del Codice Civile che fissi sempre trenta giorni. L’articolo 1665 disciplina il diritto del committente di verificare l’opera prima della consegna e gli effetti della mancata verifica o comunicazione dopo l’invito dell’appaltatore. Il termine concreto inserito nel contratto deve quindi essere letto come una clausola pattizia.

Alla fine dell’intervento può essere opportuno documentare separatamente lo stato delle opere, le eventuali riserve e la documentazione consegnata. In base alla tipologia dell’intervento può risultare utile anche una relazione di fine lavori.

Vizi e difformità dell’opera

Il contratto prevede la garanzia dell’appaltatore per vizi e difformità e richiede che siano denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta. Questo termine corrisponde a quello stabilito dall’articolo 1667 del Codice Civile per la garanzia ordinaria, salvo che l’appaltatore abbia riconosciuto i difetti o li abbia occultati.

Per i vizi ordinari l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera. La precedente formulazione della pagina, che indicava un anno dalla denuncia per qualsiasi vizio, confondeva questa garanzia con quella speciale prevista per gli edifici e le altre cose immobili destinate a lunga durata.

Per tali opere l’articolo 1669 prevede infatti una disciplina distinta: quando, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera rovina in tutto o in parte, presenta evidente pericolo di rovina oppure gravi difetti per vizio del suolo o difetto della costruzione, la denuncia deve essere effettuata entro un anno dalla scoperta e il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia.

Nel PDF la comunicazione dei vizi viene prevista mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Questa forma deriva dalla clausola contrattuale del modello e non dal testo dell’articolo 1667, che non impone in via generale la raccomandata. Una comunicazione che permetta di provare contenuto e ricezione resta comunque prudente.

Recesso del committente

La clausola 14 del modello deve essere letta insieme all’articolo 1671 del Codice Civile sul recesso del committente.

La norma consente al committente di recedere dal contratto anche quando l’esecuzione dell’opera è già iniziata, ma prevede che tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Non è quindi corretto limitare automaticamente le conseguenze del recesso al solo pagamento delle opere già realizzate.

Sicurezza del cantiere e obblighi del committente

Il modello contiene una clausola con cui l’appaltatore assume la responsabilità per incidenti e danni e si obbliga a stipulare adeguate coperture assicurative. Una clausola contrattuale di questo tipo non può però trasferire all’impresa gli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 pone direttamente a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Nei cantieri temporanei o mobili il committente deve verificare gli adempimenti che gli competono in relazione alla sicurezza, alla presenza di più imprese, alla nomina dei coordinatori quando richiesta e all’idoneità tecnico-professionale dei soggetti esecutori.

Da ottobre 2024 è inoltre operativa la disciplina della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, con le esclusioni previste dalla normativa. Tra queste rientrano le mere forniture, le prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso di qualificazione SOA almeno in classifica III. Le informazioni aggiornate sono disponibili nella pagina dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla patente a crediti.

La dichiarazione contenuta nel contratto secondo cui l’impresa dispone di personale e attrezzature adeguati non sostituisce quindi le verifiche che la legge pone a carico dei diversi soggetti del cantiere.

Fideiussione prevista dal modello

La clausola 12 richiede all’appaltatore una fideiussione bancaria e collega il suo mancato rilascio alla risoluzione del contratto. Questa garanzia costituisce una specifica scelta del fac simile e non deve essere presentata come obbligatoria per qualsiasi appalto edile tra privati.

Se le parti intendono mantenerla devono definire con precisione importo garantito, beneficiario, durata, condizioni per l’escussione e momento dello svincolo. La disciplina può essere diversa nei casi in cui trovino applicazione specifiche norme a tutela dell’acquirente di un immobile da costruire.

Autorizzazioni edilizie

Il modello stabilisce che il committente abbia richiesto e ottenuto le autorizzazioni amministrative necessarie e contiene una formula molto ampia di esonero dell’appaltatore.

Questa disposizione deve essere adattata alla pratica edilizia effettiva. CILA, SCIA, permesso di costruire o altri titoli dipendono dalla natura dell’intervento e una clausola privata non può eliminare responsabilità e obblighi che la legge attribuisce direttamente all’impresa, ai tecnici o agli altri soggetti coinvolti.

Committente consumatore e foro competente

Il fac simile prevede uno spazio nel quale scegliere il foro competente e, alla fine, una specifica approvazione di alcune clausole ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile.

Quando il committente è una persona fisica che stipula per esigenze estranee alla propria attività imprenditoriale o professionale e l’appaltatore opera come professionista, deve essere considerata anche la disciplina del Codice del Consumo. Le indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulle clausole vessatorie comprendono tra le clausole presuntivamente vessatorie quella che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

La doppia sottoscrizione non rende automaticamente valida una clausola che risulti nulla in base alla disciplina consumeristica. Per un contratto destinato a un proprietario di casa che agisce come consumatore questa parte deve quindi essere verificata specificamente.

Esempio compilato di Contratto di Appalto per Lavori Edili Privati

I dati utilizzati nell’esempio sono inventati e servono soltanto a mostrare come può essere compilato il fac simile. Il contenuto deve essere adattato al caso concreto.

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI EDILI PRIVATI

L’anno 2026, il giorno 25 del mese di agosto, tra il Sig. Marco Verdi, nato a Comune di Esempio il 10 aprile 1975, residente in Comune di Esempio, Via Modello n. 10, nella qualità di legale rappresentante della società Alfa Immobiliare Esempio S.r.l. – DENOMINAZIONE DI FANTASIA, con sede in Comune di Esempio, Via Progetto n. 5, codice fiscale CODICE FISCALE NON VALIDO – SOLO ESEMPIO, partita IVA PARTITA IVA NON VALIDA – SOLO ESEMPIO, di seguito denominato committente o appaltante,

e il Sig. Luca Bianchi, nato a Comune di Esempio il 18 novembre 1978, residente in Comune di Esempio, Via Cantiere n. 8, nella qualità di legale rappresentante della società Edilizia Dimostrativa S.r.l. – DENOMINAZIONE DI FANTASIA, con sede in Comune di Esempio, Via Costruzioni n. 12, codice fiscale CODICE FISCALE NON VALIDO – SOLO ESEMPIO, partita IVA PARTITA IVA NON VALIDA – SOLO ESEMPIO, iscritta al Registro delle Imprese con numero ISCRIZIONE NON VALIDA – SOLO ESEMPIO, di seguito denominato appaltatore,

si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto dell’appalto

Il committente affida all’appaltatore, che accetta, la costruzione di un fabbricato ad uso ufficio e deposito della superficie complessiva di circa 300 mq, sito nel Comune di Esempio, Via Progetto n. 20, come descritto nel progetto e nella planimetria allegata sub A, esaminata e sottoscritta dalle parti.

La direzione dei lavori è affidata, secondo l’organizzazione concordata dalle parti, all’Ing. Giulia Esempio – NOME DI FANTASIA, per un compenso di euro 6.000,00, ferme le attribuzioni e le responsabilità previste dalla normativa applicabile.

2. Organizzazione dell’appaltatore

L’appaltatore dichiara di disporre dell’organizzazione, delle capacità tecniche, delle attrezzature e del personale necessari per eseguire l’opera e assume la gestione dei mezzi e il rischio dell’esecuzione nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto.

3. Materiali e forniture

I materiali e le forniture necessari alla realizzazione dell’opera sono procurati dall’appaltatore e devono corrispondere alle caratteristiche previste dal progetto e dagli allegati contrattuali.

4. Variazioni proposte dall’appaltatore

L’appaltatore non può introdurre variazioni al progetto senza preventiva autorizzazione scritta del committente. Eventuali lavori aggiuntivi e il relativo corrispettivo devono essere concordati per iscritto.

5. Variazioni richieste dal committente

Il committente può richiedere variazioni nei limiti consentiti dall’articolo 1661 del Codice Civile. L’appaltatore avrà diritto al compenso relativo ai maggiori lavori effettivamente autorizzati ed eseguiti.

6. Subappalto

L’appaltatore non può cedere il contratto né affidare in subappalto l’esecuzione delle opere senza preventiva autorizzazione scritta del committente.

7. Prezzo e modalità di pagamento

Il prezzo dell’appalto viene determinato a corpo in complessivi euro 240.000,00, oltre agli eventuali oneri fiscali dovuti per legge. Il prezzo comprende manodopera, materiali e costi accessori ricompresi nelle lavorazioni contrattuali.

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

  • euro 40.000,00 alla sottoscrizione del contratto;
  • euro 60.000,00 al completamento delle fondazioni;
  • euro 80.000,00 al raggiungimento dello stato di avanzamento costituito dal completamento delle strutture e della copertura;
  • saldo di euro 60.000,00 dopo la verifica e il collaudo previsti dal contratto.

8. Verifica e collaudo

Ultimata l’opera, l’appaltatore ne darà comunicazione al committente affinché proceda alla verifica e al collaudo. Le parti stabiliscono contrattualmente un termine di 30 giorni dalla comunicazione per lo svolgimento delle verifiche, fermo quanto previsto dalla disciplina applicabile in materia di accettazione dell’opera.

9. Denuncia di vizi e difformità

Gli eventuali vizi o difformità devono essere denunciati nei termini previsti dalla legge. Ai fini delle comunicazioni tra le parti, il presente contratto prevede l’utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla scoperta per i vizi soggetti alla garanzia ordinaria, fatti salvi i casi in cui la denuncia non sia necessaria secondo la legge.

10. Rimedi per vizi e difformità

In presenza dei relativi presupposti il committente può chiedere l’eliminazione dei vizi e delle difformità a spese dell’appaltatore oppure la riduzione proporzionale del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento del danno nei casi previsti dalla legge.

11. Responsabilità e assicurazione

L’appaltatore assume le responsabilità connesse all’organizzazione e all’esecuzione delle proprie attività e si obbliga a mantenere adeguata copertura assicurativa per i rischi di propria competenza, consegnandone documentazione al committente prima dell’inizio dei lavori. Restano fermi gli obblighi che la normativa attribuisce direttamente al committente, al responsabile dei lavori, ai coordinatori, ai tecnici e agli altri soggetti del cantiere.

12. Fideiussione

L’appaltatore si obbliga a procurare una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi contrattuali per l’importo di euro 24.000,00, con durata sino al collaudo dell’opera, secondo le condizioni concordate tra le parti. Il mancato rilascio produce gli effetti previsti dalla presente clausola.

13. Responsabilità per rovina e gravi difetti

Per gli edifici e le altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata trova applicazione, quando ne ricorrono i presupposti, la responsabilità prevista dall’articolo 1669 del Codice Civile per rovina, pericolo di rovina e gravi difetti manifestatisi entro dieci anni dal compimento dell’opera, con i termini di denuncia e prescrizione stabiliti dalla stessa norma.

14. Recesso del committente

Il committente può recedere dal contratto anche dopo l’inizio dei lavori, tenendo indenne l’appaltatore, secondo l’articolo 1671 del Codice Civile, delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

15. Impossibilità di esecuzione

Qualora l’esecuzione divenga impossibile per causa non imputabile alle parti, il committente corrisponderà la parte dell’opera eseguita nei limiti in cui essa gli risulti utile, determinata in rapporto al prezzo complessivo secondo la disciplina applicabile.

16. Perimento dell’opera

Il rischio del perimento o deterioramento dell’opera prima dell’accettazione viene regolato secondo la disciplina prevista dal Codice Civile, tenuto conto che, in base al presente contratto, i materiali sono forniti dall’appaltatore.

17. Termine di esecuzione

I lavori dovranno essere ultimati entro 10 mesi dalla data effettiva di inizio. L’appaltatore dovrà dare avvio alle opere entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del committente. Eventuali sospensioni, ritardi o proroghe saranno valutati secondo le cause concretamente verificatesi, il contratto e la normativa applicabile.

18. Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre norme vigenti pertinenti all’intervento.

19. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto viene indicato il Tribunale di Esempio – UFFICIO INESISTENTE, fermo il rispetto delle norme inderogabili sulla competenza eventualmente applicabili.

20. Titoli e autorizzazioni

Il committente dichiara di avere provveduto, per quanto di propria competenza, alla richiesta e all’ottenimento dei titoli e delle autorizzazioni necessari all’esecuzione dell’intervento. Restano ferme le responsabilità e gli adempimenti che la legge pone direttamente a carico dell’appaltatore e degli altri soggetti coinvolti.

21. Modifiche del contratto

Le modifiche e integrazioni al presente contratto devono risultare da atto scritto sottoscritto dalle parti.

22. Registrazione e spese

L’eventuale registrazione del contratto, quando dovuta o richiesta, sarà curata dal committente. Le relative imposte, marche e spese di redazione saranno sostenute in parti uguali tra committente e appaltatore, salvo diverso trattamento imposto dalla normativa fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: Comune di Esempio, 25 agosto 2026

Il Committente
Marco Verdi, per Alfa Immobiliare Esempio S.r.l. – DENOMINAZIONE DI FANTASIA
FIRMA DI ESEMPIO

L’Appaltatore
Luca Bianchi, per Edilizia Dimostrativa S.r.l. – DENOMINAZIONE DI FANTASIA
FIRMA DI ESEMPIO

Approvazione specifica

Le parti dichiarano di approvare specificamente, per quanto necessario e applicabile, le clausole 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19 e 21.

Luogo e data: Comune di Esempio, 25 agosto 2026

Il Committente
FIRMA DI ESEMPIO

L’Appaltatore
FIRMA DI ESEMPIO

Clausole del modello da verificare prima della firma

Il fac simile costituisce una base articolata, ma non dovrebbe essere utilizzato senza adattamenti. In particolare, richiedono una verifica attenta la clausola sulla nomina del direttore dei lavori, quella che attribuisce all’appaltatore una responsabilità molto ampia per gli incidenti, la fideiussione bancaria, il recesso del committente, il termine di trenta giorni per il collaudo, il foro competente e la dichiarazione relativa alle autorizzazioni edilizie.

Anche la clausola sulle spese di registrazione esprime una ripartizione contrattuale e non stabilisce, da sola, se il contratto debba essere registrato e quale trattamento fiscale si applichi. Questi aspetti dipendono dalle caratteristiche dell’atto, dalle parti e dal regime fiscale dell’operazione.

Errori da evitare

  • descrivere i lavori in modo generico senza allegare progetto, capitolato o documenti tecnici sufficienti a determinarne il contenuto;
  • stabilire un prezzo a corpo senza chiarire quali opere e materiali siano compresi;
  • pagare stati di avanzamento non collegati a fasi oggettivamente verificabili;
  • affidare varianti soltanto a ordini verbali senza definirne costo e conseguenze sui tempi;
  • consentire il subappalto senza verificare autorizzazione, soggetti coinvolti e obblighi di sicurezza;
  • considerare il termine di trenta giorni previsto dal modello per il collaudo come una scadenza imposta in ogni caso dalla legge;
  • confondere il termine biennale dell’azione per i vizi ordinari con la diversa disciplina dei gravi difetti degli immobili prevista dall’articolo 1669;
  • prevedere che, in caso di recesso, spettino all’appaltatore soltanto i lavori già eseguiti, ignorando spese e mancato guadagno previsti dall’articolo 1671;
  • pensare che una clausola contrattuale possa trasferire all’appaltatore tutti gli obblighi di sicurezza posti dalla legge anche a carico del committente;
  • considerare la fideiussione prevista dal fac simile obbligatoria per qualsiasi appalto edile privato;
  • utilizzare una clausola di foro predisposta per rapporti tra imprese senza verificare la tutela inderogabile applicabile quando il committente è un consumatore;
  • ritenere che una doppia firma renda automaticamente valida qualsiasi clausola vessatoria nei rapporti con un consumatore.

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About Luca Martini

Luca Martini ha una consolidata esperienza collaborativa al fianco delle principali associazioni per i consumatori. Negli anni, Luca ha sviluppato una profonda conoscenza delle sfide e delle problematiche che i consumatori affrontano quotidianamente, ed è stato testimone diretto della necessità di avere strumenti chiari e accessibili per navigare nel complicato mondo dei diritti dei consumatori.

Attraverso la sua piattaforma, mette a disposizione di cittadini e consumatori una serie di moduli pronti all'uso, guide e altre risorse informative per aiutare le persone a difendere i propri diritti e a navigare con sicurezza nel mare delle normative.

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