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In questa guida spieghiamo come scrivere un accordo tra le parti e proponiamo un fac simile Word da utilizzare come esempio.
Caratteristiche di un Accordo tra le Parti
Quando due soggetti raggiungono un’intesa non si fa altro che concludere un contratto, anche se molti ritengono che tale documento debba necessariamente avere la forma scritta e riportare la firma dei contraenti. Vediamo, qui di seguito, tutto quello che bisogna sapere sull’argomento.
Diversamente da ciò che comunemente si pensa, un contratto si può perfezionare pure verbalmente, ovvero a seguito di un accordo tra due o più soggetti, come per esempio un venditore e un acquirente. Basta quindi una semplice stretta di mano o un consenso tacito per far scattare in capo ai contraenti l’obbligo di impegnarsi in maniera reciproca.
Alla luce di quanto spiegato si definisce accordo tra le parti un contratto già concluso e vincolante. Solo in alcune ipotesi, espressamente previste dalla legge, è previsto che il contratto debba avere una forma scritta. Si pensi, per esempio, agli accordi conclusi con la banca, come i mutui e i finanziamenti, nonché alle compravendite immobiliari che devono avvenire mediante il rogito notarile. In mancanza di forma scritta il contratto sarà nullo, in quanto il mero accordo verbale non è sufficiente per spiegare effetti giuridici.
Dal punto di vista tecnico, infatti, l’accordo che raggiungono le parti rappresenta soltanto la volontà delle stesse di assumere un certo impegno e quindi di far scaturire specifici effetti legali. L’articolo 1325 del codice civile prevede che gli ulteriori elementi del contratto sono la causa, ovvero la finalità del contratto (ad esempio una donazione, una vendita, ecc.), l’oggetto, cioè le prestazioni dovute dai contraenti, come una casa o una somma di denaro, e la forma. Quest’ultima, a pena di nullità, si configura solo quando prevista dalla normativa, come avviene per il contratto di locazione di un immobile.
In ogni caso l’accordo costituisce l’elemento essenziale di ogni contratto, perché non si configura alcuna intesa se un soggetto pretendesse una donazione e di contro l’altra sarebbe solo disposta a corrispondere un importo a titolo di prestito. In circostanze di questo tipo, com’è facile intuire, non si configura un vincolo di natura contrattuale.
Si può quindi affermare che una volta che viene raggiunto l’accordo fra le parti il contratto si perfeziona. Esistono, tuttavia, delle eccezioni, cioè quei contratti che richiedono necessariamente la forma scritta, in quanto stavolta l’efficacia dipende dalla stipula. Si pensi a un venditore e a un acquirente di un appartamento che, pur essendosi messi d’accordo su ogni condizione della compravendita, fino a quando non si recano dal notaio a firmare il rogito non possono trasferire la proprietà.
In buona sostanza, prima della firma del contratto si susseguono soltanto trattative che non sono affatto vincolanti. Quando, invece, il contratto non riveste la forma scritta sarà più complicato identificare il momento in cui sorge l’obbligazione, per cui l’organo giudicante si occuperà di valutare il comportamento concreto tenuto dai contraenti, nonché l’aspettativa che si è determinata nell’altro contraente.
La conclusione di un contratto avviene quando il contraente che fa la proposta (altrimenti noto come proponente), viene a conoscenza dell’accettazione dell’altro soggetto. L’incontro fra la proposta e l’accettazione può essere simultaneo se i soggetti si trovano nello stesso posto o in modalità differita se l’accordo viene concluso a distanza, ad esempio per corrispondenza tramite uno scambio di mail oppure di lettere.
Le volontà di entrambi i contraenti devono coincidere, ovvero essere corrispondenti su vari elementi del contratto. Qualora ci fossero divergenze viene meno l’accordo. Quest’ultimo, infatti, presuppone il susseguirsi delle dichiarazioni, per cui potrà essere immediato oppure concretizzarsi dopo una trattativa più o meno lunga.
Bisogna poi fare presente che l’accordo si può raggiungere anche con un comportamento concludente. Basti pensare al caso in cui un soggetto preleva la merce dagli scaffali di un negozio e, dopo averla portata alla cassa, decide di pagarla.
Come spiegato, solo grazie alla conclusione del contratto può sorgere il vincolo tra le parti, con le relative obbligazioni. Il nostro codice civile, tuttavia, prevede anche un importante principio, ovvero la regola della buona fede nel corso delle trattative, la cui violazione può far scattare il risarcimento del danno. Più nel dettaglio, le parti sono tenute a non porre in essere comportamenti lesivi dell’interesse altrui.
Se durante la fase della trattativa una delle parti è a conoscenza, o dovrebbe esserlo in forza dell’ordinaria diligenza, di una causa che determina l’invalidità del contratto, dovrà informare prontamente l’altro contraente. Si pensi, ad esempio, a un locatore che concede in affitto un appartamento a una persona, pur sapendo che questa ne vuole fare uno studio professionale, ma ben consapevole del fatto che il regolamento condominiale vieta il cambio di destinazione d’uso degli immobili.
Il dovere di comunicazione tra le parti si riferisce a ogni informazione che può influire sulla volontà di giungere a un accordo. In caso di compravendita immobiliare sarà contrario alla buona fede l’omissione su una variante del piano regolatore che apporta una modifica alla destinazione della struttura oggetto del contratto.
Le parti sono inoltre tenute a mantenere la riservatezza sull’accordo, ma è comunque possibile recedere dalle trattative in ogni momento e per qualsiasi motivazione. Quando le trattative si trovano a un punto avanzato, tanto da creare un legittimo affidamento sulla futura conclusione del contratto, allora il recesso viene ammesso, ma solo in presenza di un giustificato motivo. Questa volta, infatti, chi induce la parte a sostenere spese oppure a rinunciare a occasioni maggiormente favorevoli deve risarcire il danno.
Si pensi a un soggetto che garantisce a un altro di dare in affitto il proprio appartamento, spingendolo di conseguenza disdire una precedente locazione ma poi, all’ultimo momento e senza alcuna giustificazione, si rifiuta di firmare il contratto. La tutela dell’affidamento nel corso delle trattative sussiste se l’accordo fra le parti è stato raggiunto su tutti gli elementi del contratto e non solo parzialmente.
L’incontro tra la proposta e l’accettazione è indispensabile per poter considerare il contratto concluso. Per fare in modo che l’accordo sia effettivamente vincolante per entrambi i contraenti è fondamentale che la proposta sia completa, ovvero che ricopra tutti gli elementi del contratto. Inoltre è richiesto che l’accettazione risulti conforme alla proposta, quindi non dovrà contenere richieste di modifica dell’oggetto oppure della causa del contratto.
In altri termini si rivela necessaria l’intesa fra le parti su ogni elemento contrattuale, non solo su quelli principali, ma anche sui secondari, salvo che i contraenti stessi abbiano considerato il contratto comunque valido, pur in mancanza di aspetti ancora da definire.
La stipula dei contratti è all’ordine del giorno e talvolta la proposta potrà essere irrevocabile a norma dell’articolo 1329 del codice civile. In circostanze di questo tipo il proponente mantiene ferma la sua proposta per un certo lasso di tempo, durante il quale la revoca non produce effetti giuridici.
Quando il proponente si impegna a firmare un contratto, entro un termine e a determinate condizioni, il potenziale accettante potrà arrivare alla conclusione del contratto senza temere revoche. Eventuali revoche prima della scadenza, infatti, sono del tutto inefficaci: se entro il termine dovesse pervenire l’accettazione della controparte il contratto si conclude, anche se nel frattempo il proponente avesse cambiato idea.
In fase di trattativa, quindi, è molto importante verificare tutte le condizioni, ma soprattutto la natura della proposta che, quando non revocabile, resta ferma fino alla scadenza pattuita.
Modello di Accordo tra le Parti
Di seguito si trova un fac simile accordo tra le parti che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.