Indice
In questa pagina sono disponibili un fac simile di accordo di riservatezza in formato Word e un PDF compilabile. Il modello disciplina la comunicazione di informazioni confidenziali da una Parte Rivelante a una Parte Ricevente ed è particolarmente adatto a collaborazioni tecniche, attività di ricerca e sviluppo e trattative in cui vengono condivisi know-how e informazioni aziendali. Si tratta di un fac simile privato, non di un modulo ufficiale, e deve essere adattato alla natura delle informazioni e al rapporto tra le parti.
Fac simile Accordo di Riservatezza Word
Il modello Word è disponibile in formato DOC e può essere scaricato e personalizzato inserendo i dati delle parti, lo scopo della comunicazione, le informazioni da proteggere, la durata dell’accordo e il foro scelto.
Fac simile Accordo di Riservatezza PDF
Il PDF riproduce l’accordo ed è dotato di campi compilabili nei quali inserire i dati e le informazioni richieste dal modello.

A cosa serve l’Accordo di Riservatezza
L’accordo di riservatezza, indicato anche come NDA, Non Disclosure Agreement, stabilisce quali informazioni una parte può comunicare all’altra, per quale finalità possono essere utilizzate e quali obblighi assume chi le riceve. Può essere sottoscritto prima di una trattativa, durante una collaborazione oppure nell’ambito di un progetto tecnico o commerciale.
Il fac simile disponibile in questa pagina è strutturato come accordo unilaterale: una parte è definita “Parte Rivelante” e comunica le informazioni, mentre gli obblighi di riservatezza sono posti principalmente a carico della “Parte Ricevente”. Se entrambe le imprese devono scambiarsi informazioni confidenziali e vincolarsi reciprocamente, il testo deve essere adattato per trasformare gli obblighi in obblighi bilaterali.
Il modello ha inoltre una marcata impostazione tecnico-scientifica. Le premesse richiamano infatti l’eventuale brevettabilità dei risultati e l’articolo 5 disciplina la proprietà intellettuale derivante dall’attività svolta. Per una semplice trattativa commerciale alcune di queste previsioni possono risultare non pertinenti e devono essere valutate prima della firma.
Informazioni riservate e segreti commerciali
Un accordo di riservatezza può proteggere contrattualmente informazioni definite dalle parti come confidenziali. Questa nozione non coincide necessariamente con quella di “segreto commerciale” tutelato dal Codice della proprietà industriale.
L’articolo 98 del Codice della proprietà industriale richiede, per qualificare un’informazione come segreto commerciale, che essa non sia generalmente nota o facilmente accessibile agli operatori del settore, che abbia valore economico proprio perché segreta e che il legittimo detentore abbia adottato misure ragionevolmente adeguate per mantenerla tale.
L’articolo 99 del Codice della proprietà industriale tutela il legittimo detentore contro l’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione abusiva dei segreti commerciali. La firma di un NDA può quindi contribuire a dimostrare l’adozione di misure di protezione, ma non rende automaticamente qualsiasi informazione un segreto commerciale.
Nel fac simile scaricabile l’articolo 3 richiede inoltre che le informazioni non siano di pubblico dominio e siano indicate come confidenziali al momento della comunicazione. È quindi opportuno identificare concretamente documenti, file, dati o categorie di informazioni da proteggere, anziché limitarsi a formule generiche.
Come compilare l’Accordo di Riservatezza
La prima parte del modello identifica la Parte Rivelante e la Parte Ricevente. Per ciascuna sono previsti denominazione, codice fiscale e partita IVA, sede legale, generalità del rappresentante, domicilio per la carica, codice fiscale e qualifica.
Nelle premesse deve essere indicato lo scopo per il quale la Parte Ricevente chiede di accedere alle informazioni. La stessa finalità deve essere descritta in modo coerente nell’articolo 2, che individua l’attività nell’ambito della quale le informazioni saranno utilizzate. Una finalità precisa consente di distinguere l’uso autorizzato da un eventuale impiego estraneo al progetto.
L’articolo 3 richiede di specificare quali informazioni sono riservate. Per un progetto tecnico possono essere, per esempio, codice sorgente, documentazione progettuale, disegni, parametri di processo, risultati di test o know-how. Devono però essere inserite soltanto le categorie effettivamente interessate dal rapporto.
Lo stesso articolo esclude dalla riservatezza le informazioni già pubbliche, quelle che la Parte Ricevente può dimostrare di conoscere già, quelle espressamente comunicate come non riservate, quelle sviluppate autonomamente e quelle ricevute legittimamente da terzi non soggetti a un obbligo di segretezza.
L’articolo 4 vieta alla Parte Ricevente di divulgare le informazioni, impone l’adozione di misure di sicurezza e limita trasferimento, riproduzione e copia in assenza del consenso scritto della Parte Rivelante. Il campo dell’articolo 4.4 deve invece indicare quali risultati la Parte Ricevente potrà presentare nel rispetto degli obblighi di segretezza.
L’articolo 5 contiene due formulazioni alternative al punto 5.4 sulla titolarità dei risultati. Prima della firma deve rimanere soltanto l’alternativa scelta dalle parti. Non è opportuno lasciare entrambe le formulazioni nel documento definitivo.
L’articolo 6 disciplina la restituzione degli originali e delle copie e la cancellazione o distruzione delle registrazioni contenenti informazioni riservate.
All’articolo 7 deve essere indicata la durata dell’accordo in anni. Non esiste una durata standard valida per ogni NDA: deve essere scelta considerando il tipo di informazioni, il progetto e il periodo durante il quale esiste una reale esigenza di segretezza. L’eventuale scadenza del vincolo contrattuale non elimina di per sé la tutela prevista dalla legge per informazioni che continuino a possedere i requisiti dei segreti commerciali.
Infine, l’articolo 10 prevede l’applicazione della legge italiana e richiede di individuare il foro competente. La scelta deve essere verificata in relazione alle caratteristiche delle parti e del rapporto concreto.
Esempio compilato di Accordo di Riservatezza
I dati utilizzati nell’esempio sono inventati e servono soltanto a mostrare come può essere compilato il fac simile. Il contenuto deve essere adattato al caso concreto.
TRA
Alfa Ricerca Esempio S.r.l. – DENOMINAZIONE FITTIZIA, CF NON VALIDO – SOLO ESEMPIO e PARTITA IVA NON VALIDA – SOLO ESEMPIO, con sede legale in Via Esempio 10, Comune Esempio (XX), rappresentata dal signor Mario Esempio, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cod. fisc. CODICE FISCALE NON VALIDO – SOLO ESEMPIO, in qualità di Amministratore unico
(nel seguito denominata Parte Rivelante)
E
Beta Laboratori Demo S.r.l. – DENOMINAZIONE FITTIZIA, CF NON VALIDO – SOLO ESEMPIO e PARTITA IVA NON VALIDA – SOLO ESEMPIO, con sede legale in Via Dimostrativa 25, Comune Demo (YY), rappresentata dalla signora Laura Demo, domiciliata per la carica presso la sede sociale, cod. fisc. CODICE FISCALE NON VALIDO – SOLO ESEMPIO, in qualità di Amministratrice unica
(nel seguito denominata Parte Ricevente)
PREMESSO CHE
Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale, di seguito “Informazioni Riservate” come definite al successivo art. 3.
Dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole.
Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di valutare e sviluppare sperimentalmente l’integrazione di un sistema di monitoraggio industriale denominato, ai soli fini dell’esempio, “Progetto ESEMPIO-01”.
L’utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità.
A tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto
2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all’articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di valutazione tecnica e sviluppo sperimentale del sistema di monitoraggio industriale “Progetto ESEMPIO-01”.
Art. 3 – Informazioni Riservate
3.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare schemi circuitali, codice sorgente e firmware, documentazione tecnica, parametri di processo, risultati di test e know-how tecnico relativi al “Progetto ESEMPIO-01”, di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.
3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma, orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d’esempio, senza alcuna limitazione.
3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
b) erano conosciute o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
e) vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa.
3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo.
Art. 4 – Obblighi della Parte Ricevente
4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.
4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3.4;
b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni e prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre o copiare anche una qualsiasi parte di tali Informazioni Riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.
4.4. Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati dello studio di fattibilità tecnica e delle prove sperimentali svolte nell’ambito del “Progetto ESEMPIO-01”, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.
Art. 5 – Proprietà intellettuale
5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Rivelante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.
5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.
5.3. In nessun caso il presente Accordo offre o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.
5.4. Le Parti si impegnano a disciplinare con separato accordo l’eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall’attività di ricerca in oggetto.
Art. 6 – Restituzione di documenti
6.1. Alla scadenza del presente Accordo o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.
6.2. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.
Art. 7 – Periodo di durata
7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Art. 8 – Divieto di cessione
8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte.
Art. 9 – Modifica
9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente
10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.
10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Milano.
Milano, 24 agosto 2026
Per la Parte Rivelante
Alfa Ricerca Esempio S.r.l. – DENOMINAZIONE FITTIZIA
Mario Esempio, Amministratore unico
Firma: Mario Esempio
Per la Parte Ricevente
Beta Laboratori Demo S.r.l. – DENOMINAZIONE FITTIZIA
Laura Demo, Amministratrice unica
Firma: Laura Demo
Durata dell’accordo e restituzione delle informazioni
Nel modello la durata dell’accordo decorre dalla sottoscrizione. La scelta deve essere coerente con il ciclo delle informazioni. Un progetto prossimo alla pubblicazione o al deposito di una domanda di brevetto può richiedere una durata diversa rispetto a know-how destinato a restare segreto nel tempo.
Alla scadenza o in caso di risoluzione, il modello impone alla Parte Ricevente di restituire gli originali e le copie dei documenti e di cancellare o distruggere le registrazioni delle informazioni riservate. Prima della firma è opportuno verificare se questa previsione sia concretamente compatibile con backup, archivi obbligatori o altri sistemi che le parti utilizzano.
Accordo di riservatezza, patto di non concorrenza e patto di esclusiva
L’NDA non impedisce automaticamente alla Parte Ricevente di esercitare un’attività concorrente. Limita l’utilizzo e la divulgazione delle informazioni individuate nell’accordo. Se le parti intendono vietare specifiche attività concorrenziali, si tratta di un vincolo diverso, per il quale può essere pertinente il fac simile di patto di non concorrenza tra società.
Allo stesso modo, l’accordo di riservatezza non obbliga una parte a lavorare esclusivamente con l’altra. Quando l’esigenza consiste nel limitare la possibilità di instaurare rapporti analoghi con altri soggetti può essere necessario valutare separatamente un patto di esclusiva.
Clausola penale e risarcimento
Il fac simile scaricabile non contiene una clausola penale. Le parti possono valutare se aggiungerla, definendo con precisione l’inadempimento rilevante, l’importo o il criterio di determinazione e l’eventuale risarcibilità del danno ulteriore. Una clausola di questo tipo deve essere calibrata sul rapporto concreto.
Anche senza una penale, la violazione di obblighi contrattuali può comportare le conseguenze previste dalla disciplina generale dell’inadempimento e, quando ricorrono i requisiti degli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale, possono operare anche le specifiche tutele previste per i segreti commerciali.
Accordo di riservatezza e dati personali
L’articolo 4 del modello richiama il rispetto della normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati personali. Questa clausola non sostituisce però gli ulteriori adempimenti eventualmente richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679.
Se, per esempio, una parte tratta dati personali per conto dell’altra assumendo il ruolo di responsabile del trattamento, può essere necessario un contratto o altro atto giuridico conforme all’articolo 28 del GDPR. Un semplice NDA disciplina la riservatezza ma non sostituisce automaticamente tale accordo.
Errori da evitare prima della firma
Il primo errore è descrivere le informazioni riservate in modo talmente generico da rendere incerto ciò che deve essere protetto. È preferibile individuare categorie precise e adottare anche modalità operative coerenti per contrassegnare o identificare le informazioni confidenziali.
Occorre inoltre verificare che lo scopo indicato nelle premesse corrisponda all’attività riportata nell’articolo 2, scegliere una sola delle alternative previste dall’articolo 5.4, correggere la numerazione della seconda clausola dell’articolo 6 e compilare il periodo di durata e il foro competente. Infine, bisogna verificare che il modello corrisponda al rapporto effettivo. Se entrambe le parti comunicano informazioni riservate, se non vi è alcuna attività di ricerca o sviluppo oppure se sono necessarie clausole specifiche su penali, divulgazioni obbligatorie, conservazione dei backup o trattamento di dati personali, il testo deve essere adattato prima della sottoscrizione.