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Home » Patto di non Concorrenza tra Società – Fac Simile Word e PDF e Guida alla Compilazione

Patto di non Concorrenza tra Società – Fac Simile Word e PDF e Guida alla Compilazione

Aggiornato il 13 Maggio 2025 da Luca Martini

Indice

  • Patto di non Concorrenza tra le Società
  • Modello Patto di non Concorrenza tra Società Word
  • Fac Simile Patto di non Concorrenza tra Società PDF Editabile

In questa guida spieghiamo come funziona il patto di non concorrenza tra società e proponiamo un fac simile patto di non concorrenza tra società Word e PDF da utilizzare come esempio.

Patto di non Concorrenza tra le Società

Il patto di non concorrenza concluso tra imprese rappresenta uno degli snodi più delicati dell’autonomia contrattuale contemporanea, perché si colloca al crocevia tra la libertà d’iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione e l’esigenza di tutelare investimenti, know how e organizzazione imprenditoriale. In termini generali si configura come l’accordo mediante il quale due o più operatori si impegnano a non esercitare, in tutto o in parte, attività che possano sovrapporsi ai mercati o ai segmenti di clientela dell’altra parte, per un periodo e in un ambito spaziale determinati. La funzione economica di tale clausola è evidente: ridurre i rischi di free-riding, proteggere scelte strategiche di specializzazione e incentivare la cooperazione in operazioni d’integrazione verticale o orizzontale. Proprio perché incide sull’essenza stessa della concorrenza di mercato, il legislatore, nazionale ed europeo, ne disciplina con puntualità limiti e condizioni di validità, bilanciando l’interesse privato a prevenire interferenze con quello pubblico a preservare una struttura concorrenziale aperta.

Il primo presidio normativo è costituito dall’articolo 2596 del codice civile, la cui collocazione all’interno del titolo dedicato alla concorrenza sleale segnala un approccio eminentemente protettivo dell’ordine concorrenziale interno. La disposizione permette alle imprese di inserire clausole limitative soltanto se tali restrizioni sono circoscritte per oggetto, per territorio o per durata; stabilisce inoltre che, qualora la convenzione ometta di determinare il tempo oppure lo preveda in misura eccedente, la validità non possa oltrepassare il quinquennio. Il testo funziona dunque da meccanismo di auto-riduzione legale, impedendo che un patto eccessivamente ampio si trasformi in un vincolo perpetuo o territorialmente indistinto, e al contempo garantendo un criterio di ragionevolezza proporzionale alla tutela cui l’accordo mira. In giurisprudenza il richiamo a quest’articolo è costante ogniqualvolta si discuta di clausole tra concorrenti potenziali in contratti di fornitura, joint venture o cessioni di azienda.

La durata massima di cinque anni non esaurisce, però, i parametri sostanziali di legittimità. Il patto deve essere calibrato su un ambito territoriale coerente con l’area effettiva di attività dell’impresa che si intende proteggere, e non deve investire categorie merceologiche estranee al core business, perché l’eccesso di ampiezza tradirebbe lo scopo di protezione e degenererebbe in una restrizione ingiustificata della concorrenza. Dottrina e tribunali hanno più volte chiarito che la delimitazione può essere geografica, settoriale o entrambe, ma deve sempre risultare comprensibile e verificabile. La mancata specificazione o la sproporzione possono condurre alla nullità parziale o integrale ai sensi degli articoli 1419 e 1322 del codice civile, con ripristino della piena libertà concorrenziale. La stessa norma aggiunge che, se le parti concordano un’esclusione più lunga del quinquennio, quest’ultima si riduce ex lege a cinque anni, salvo che il patto sia collegato a trasferimenti di azienda in cui la Corte di Cassazione ha talvolta ammesso durate maggiori, purché sorrette da motivate esigenze di salvaguardia del valore avviamento.

Pur muovendo da una disciplina civilistica interna, il tema interseca in profondità il diritto antitrust nazionale (legge 287/1990) ed europeo (articolo 101 TFUE). Dal punto di vista dell’Unione Europea il riferimento irrinunciabile è il Regolamento (UE) 2022/720, entrato in vigore il 1° giugno 2022, che ha rinnovato il sistema di esenzione per categoria degli accordi verticali (VBER). La logica di fondo resta quella di considerare le restrizioni accessorie, necessarie e proporzionate a un accordo di collaborazione fra imprese non concorrenti o in posizione verticale, presumibilmente compatibili se la quota di mercato di ciascun partecipante non supera il 30 per cento. Il regolamento esclude però espressamente dai safe harbours le clausole che prevedono esclusioni assolute di concorrenza per durate superiori a cinque anni o che impediscano alle parti di servire attivamente determinate aree, salvo motivazioni oggettivamente indispensabili per la protezione di know-how trasmesso. La compatibilità antitrust, pertanto, è sempre condizionata a un test di proporzionalità e indispensabilità, che tenga conto sia delle eventuali efficienze prodotte sia del danno potenziale su prezzi, varietà e innovazione.

Nel quadro delle intese verticali il patto di non concorrenza si distingue dall’esclusiva di approvvigionamento o distribuzione, perché in quest’ultima la restrizione si proietta su un’unica relazione fornitore-rivenditore e non necessariamente nega la libertà di competere sullo stesso mercato con altri marchi o prodotti affini. Quando invece due imprese orizzontalmente concorrenti, pe resempio due produttori. stabiliscono di non penetrare l’una nel territorio dell’altra, la valutazione antitrust si fa più severa, poiché l’accordo tocca la dimensione centrale del contesto concorrenziale. La Commissione europea e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato considerano tali intese, se non corredate da solidi benefici per il consumatore, come restrizioni “by object”, vale a dire presuntivamente illecite. Ciò non toglie che in talune operazioni di ricerca e sviluppo condiviso o di specializzazione produttiva possano essere giustificati reciproci impegni di non aggressione, purché temporalmente limitati al recupero degli investimenti specifici e territorialmente aderenti alla zona di sfruttamento dell’innovazione. La giurisprudenza recente aiuta a cogliere la linea evolutiva di questo equilibrio. La Corte di giustizia dell’Unione europea, nel settembre 2024, ha riaffermato che le clausole di non concorrenza imposte da piattaforme digitali dominanti agli alberghi affiliati, impedendo loro di praticare tariffe inferiori su canali alternativi, integrano una restrizione caratterizzata dall’oggetto anticoncorrenziale, in quanto soffocano la libertà di fissare prezzi e limitano la comparabilità delle offerte online. Il principio espresso ribadisce che, quando un’azienda detiene quote di mercato significative, la soglia di tolleranza verso patti di non concorrenza si abbassa sensibilmente, perché il rischio di effetti escludenti è più elevato.
Sul versante italiano, l’Ordinanza 17108 del 20 giugno 2024 della Cassazione ha chiarito che un patto intervenuto in esecuzione di un’intesa più ampia già qualificata come illecita dall’Autorità antitrust è a sua volta invalido, non potendosi riconoscere efficacia a un accordo accessorio che darebbe attuazione a un progetto anticoncorrenziale vietato.

La sanzione della nullità, che opera sia ex articolo 1418 del codice civile sia per violazione delle norme di ordine pubblico economico ex articoli 2 e 101 TFUE, si accompagna alla possibile irrogazione di ammende amministrative da parte delle autorità di concorrenza. Nelle ipotesi più gravi le parti possono subire azioni di risarcimento danni promosse dai concorrenti o dai consumatori, secondo i principi espressi dalla direttiva 2014/104/UE sul private enforcement. Ciò impone all’impresa che intenda inserire una clausola di non concorrenza di effettuare un’analisi ex ante del mercato rilevante, della propria quota e del nesso di causalità fra la restrizione e i possibili guadagni di efficienza: elementi che dovranno essere documentati, affinché in caso di indagine si possa dimostrare l’indispensabilità della misura. Tra le strategie alternative, spesso preferibili, vi sono gli accordi di licenza con royalties adeguate o le clausole di esclusiva reciproca su singoli canali di vendita, strumenti che limitano la concorrenza in modo meno radicale preservando buona parte dei benefici competitivi.

Particolare cautela merita il momento patologico della cessazione del patto. Se l’accordo è stato stipulato senza definire un termine o oltre i cinque anni consentiti, il limite legale interviene automaticamente; tuttavia la parte che continui a subire pressioni per osservare il divieto può agire in giudizio per ottenerne la declaratoria di nullità e il risarcimento del lucro cessante. L’onere della prova incombe su chi contesta la validità, ma si alleggerisce qualora la clausola sia ambigua o priva di riferimento geografico. Le parti possono pattuire penali in caso di violazione, purché tali importi non si traducano in un effetto dissuasivo sproporzionato che, in pratica, cristallizzi una restrizione indefinita. La Corte di cassazione ha in più pronunce ridimensionato penali astronomiche, ritenendole in contrasto con il principio di equilibrio contrattuale e con la funzione della clausola penale di predeterminare, non di sovrastimare, il danno.

In sede di redazione contrattuale conviene quindi prevedere una clausola di step-down, che riduca automaticamente l’estensione territoriale o la durata se venissero meno i presupposti economici giustificativi. Ugualmente opportuno è inserire un impegno di rinegoziazione qualora intervengano modifiche normative, si pensi alle nuove linee guida della Commissione del 2022 sull’esenzione verticale, o mutamenti significativi della struttura di mercato. In questo modo si mitiga il rischio che il patto, pienamente legittimo al momento della firma, diventi in futuro uno strumento d’ostacolo alla concorrenza a causa di sopravvenienze non contemplate. Nei contratti multilaterali o di rete d’impresa è buona prassi istituire un organo di monitoraggio interno che verifichi periodicamente l’aderenza del patto alle condizioni di proporzionalità, per fare in modo che eventuali correzioni siano tempestive e concordate.

Fac Simile Patto di non Concorrenza tra Società
Fac Simile Patto di non Concorrenza tra Società

Modello Patto di non Concorrenza tra Società Word

Di seguito si trova un fac simile patto di non concorrenza tra società Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.

Icona
Patto di non concorrenza tra società Word
1 file(s)

Fac Simile Patto di non Concorrenza tra Società PDF Editabile

Il fac simile patto di non concorrenza tra società PDF editabile può essere scaricato e compilato con i dati mancanti.

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Patto di non concorrenza tra società PDF
1 file(s)

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