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In questa guida spieghiamo come scrivere l’atto costitutivo e lo statuto di un’associazione e proponiamo un modello atto costitutivo e statuto associazione Word e PDF.
Cosa Sono le Associazioni
La natura dell’atto associativo riflette quella del suo oggetto: l’associazione. La definizione di associazione trova fondamento nella Carta Costituzionale che, all’art. 18, descrive il diritto di associarsi come quella facoltà concessa ai cittadini che decidano di perseguire scopi non contrari alle norme di matrice penalistica. Nello specifico, è espressamente proibita la costituzione di associazioni segrete nonché quelle di indirizzo politico avente carattere militare. Tutto ciò che non si pone in contrasto con l’ordinamento può, dunque, rappresentare un lecito oggetto dell’associazione, senza previsione di autorizzazione alcuna. L’associazione è, pertanto, definibile come l’insieme di più persone che perseguono uno scopo comune, sulla base di un’organizzazione stabile, capace di disciplinare i rapporti tra gli associati e con i terzi. La legge che regola tali rapporti è quella dello Stato in cui il procedimento di costituzione dell’associazione stessa è stato perfezionato. Così recita l’art. 25 della legge n. 218 del 1995.
Un’associazione si compone di soci che possono svolgere vari ruoli al suo interno. Tali rapporti vengono dettagliatamente disciplinati all’interno dello statuto di ogni singola associazione. Tra gli organi principali esiste anche l’assemblea cui è demandato il potere di nominare e revocare i componenti degli organi sociali, quello di approvare il bilancio, di deliberare sulla responsabilità dei vari componenti, di modificare lo statuto stesso e di deliberare sull’esclusione degli associati stessi. Inoltre, deve essere nominato anche un organo di natura amministrativa, rispetto al quale coloro che vengono scelti come amministratori, generalmente, devono presentare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
Il potere attribuito agli amministrato è il generico potere di rappresentanza. La presenza di un ulteriore organo con poteri di controllo è invece obbligatoria soltanto in caso di superamento di taluni limiti di natura patrimoniale. L’associazione presenta una struttura a contratto aperto poiché consente l’esercizio del diritto di chiedere di entrare a far parte della stessa, diritto da non confondere con quello di entrare che non può essere, invece, liberamente esercitato. Inoltre, all’interno dell’associazione i soci godono del principio dell’uguaglianza sociale tale per cui tutti i singoli associati sono titolari dei medesimi diritti e doveri. Tra i principali doveri rientra quello relativo al versamento della quota associativa.
Tipologie Associazioni
Le associazioni perseguono, generalmente, scopi di pubblica utilità che si pongono entro i confini di liceità stabiliti dall’ordinamento giuridico. Dallo scopo culturale a quello ricreativo o semplicemente solidaristico, un’associazione deve sempre dichiarare il fine che persegue e, dunque, la ragione per cui un certo numero di persone abbia deciso di esercitarne il relativo diritto. Le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute. Le prime vengono qualificate come persone giuridiche le quali possono, inoltre, avere natura pubblica o privata. Alla prima categoria appartengono: le Province, i Comuni e gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche i quali ricavano la loro precipua disciplina dal diritto pubblico. Diversamente, fanno parte della categoria delle persone giuridiche private tutte quelle associazioni riconosciute, il cui riconoscimento avviene mediante l’iscrizione presso un apposito registro istituito nelle Prefetture.
Le associazioni, che si possono distinguere in riconosciute e non riconosciute, seguono una disciplina differente a seconda della loro tipologia. Le prime acquistano la qualità di persona giuridica, e seguono la disciplina dettata dal libro primo, titolo secondo del Codice Civile, dedicato alle persone giuridiche. La principale differenza tra le due tipologie di associazione risiede nella presenza di un regime di autonomia patrimoniale perfetta in quelle riconosciute, tale per cui delle obbligazioni contratte in nome e per conto dell’associazione risponde soltanto il patrimonio della stessa.
In questo modo opera, infatti, una completa scissione tra il patrimonio dell’ente e quello dei singoli associati, nonché degli amministratori. Perciò, è necessario destinare una certa somma di denaro a garanzia della futura solvibilità dell’associazione al momento della costituzione della medesima.
L’iter burocratico, pur non prevedendo autorizzazioni vere e proprie, richiede che le associazioni debbano presentare una serie di documenti per ottenere il relativo riconoscimento. Non necessariamente le associazioni manifestano la volontà di essere riconosciute e, dunque, possono evitare di presentare la suddetta documentazione presso gli uffici della Prefettura o della Regione di competenza.
L’atto costitutivo delle associazioni riconosciute
Le associazioni, che per definizione vengono fondate con l’obiettivo di realizzare uno scopo di natura non economica, possono essere riconosciute dall’ordinamento nazionale qualora presentino determinati requisiti. Innanzitutto lo scopo perseguito deve essere lecito, e generalmente apprezzabile in termini di utilità sociale. Per ottenere il riconoscimento dallo Stato, e dunque la personalità giuridica, è necessario che l’associazione in oggetto venga costituita per atto pubblico. Tutte le associazioni, infatti, rappresentano dei soggetti di diritto ma soltanto quelle riconosciute possono beneficiare dell’appellativo di persona giuridica, nonché dell’autonomia patrimoniale perfetta che consente la netta separazione tra il patrimonio degli associati e quello dell’associazione stessa.
Quest’ultima, infatti, risponde delle obbligazioni nei limiti del patrimonio così costituito. L’atto di costituzione è il primo passo da compiere per fondare un’associazione. Questo consiste in un accordo plurilaterale, che dunque avviene tra più soggetti definiti poi associati, in costanza del quale vengono stabiliti diritti ed obblighi tra questi ultimi nascenti dall’atto in questione. In genere il contratto associativo è anche un contratto aperto in relazione all’adesione dei terzi. Infatti, si può diventare associato al momento della costituzione dell’associazione ovvero in un momento successivo. Le modalità attraverso le quali l’associazione si rende pubblicamente manifesta e la regolamentazione dei rapporti interni tra i soci, nonché la rappresentanza e la possibilità di stipulare accordi con i terzi, vengono specificamente definiti all’interno dello statuto dell’associazione stessa.
Una volta stabilite, all’interno dell’atto costitutivo, le generalità dell’associazione, prima tra tutte la denominazione, nonché ogni altro elemento atto ad identificare la stessa, occorre presentare apposita domanda nei confronti della Prefettura di riferimento al fine di ottenerne il volontario riconoscimento. L’iter normativo che si occupa di disciplinare il percorso corretto, finalizzato all’ottenimento del riconoscimento, trova fondamento nel DPR 361/2000. La Prefettura competente è quella nella cui provincia si trova la sede dell’associazione. Alla domanda, presentata da un rappresentante dell’associazione, deve essere allegata copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto. Le condizioni che determinano il riconoscimento dell’ente sottoposto al vaglio della Prefettura consistono nella presenza di uno scopo possibile e lecito e in una adeguata capienza idonea alla realizzazione dello scopo. Se i requisiti vengono interamente soddisfatti il Prefetto provvede alla relativa iscrizione presso apposito registro entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. Diversamente, la Prefettura può chiedere di integrare la suddetta domanda ovvero rigettarla interamente comunicandolo all’interessato entro trenta giorni.
Un’associazione riconosciuta può estinguersi quando lo scopo sia stato raggiunto ovvero quando sia divenuto impossibile. Può, inoltre, estinguersi qualora tutti gli associati siano venuti a mancare. Anche lo stesso Prefetto può dichiarare l’estinzione dell’associazione, su istanza di qualunque interessato oppure d’ufficio, qualora l’assemblea non abbia deliberato in merito. Una volta dichiarata estinta l’associazione, quest’ultima verrà sottoposta alle ordinarie procedure di liquidazione del patrimonio e, solo successivamente, potrà procedersi con la cancellazione dal Registro delle persone giuridiche.
Sono definibili enti del Terzo Settore tutte quelle organizzazioni che non perseguono alcun fine legato al profitto ma relativo soltanto a scopi di pubblica utilità, tra cui le organizzazioni di volontariato, le fondazioni, le associazioni riconosciute e non riconosciute. Il nuovo Codice del Terzo settore contempla il Registro unico nazionale quale documento all’interno del quale confluiscono tutte le informazioni inerenti le associazioni riconosciute e altri enti dotati di personalità giuridica. La stipula dell’atto costitutivo dell’associazione viene effettuata davanti ad un notaio il quale provvede al deposito presso il competente Registro unico nazionale entro venti giorni dalla stipula dello stesso. Qualora non riceva risposta entro i sessanta giorni successivi, viene a configurarsi la fattispecie amministrativa del silenzio diniego, quale forma di rigetto della domanda così presentata. Mediante il predetto Codice è stata inserita anche una revisione periodica relativa alla permanenza dei requisiti in capo a tutti gli enti già iscritti presso il suddetto Registro.
L’atto costitutivo delle associazioni non riconosciute
L’associazione, in quanto ente non profit, non persegue uno scopo economico e, dunque, non può neanche consentire una eventuale ripartizione dei guadagni tra soci. L’associazione può svolgere, ad ogni modo, un’attività economica ma quest’ultima deve essere svolta ad esclusivo servizio del fine per cui la stessa è stata costituita. Nel caso in cui l’associazione decida di svolgere un’attività economica utile alla realizzazione dello scopo prefissato nell’atto costitutivo, la stessa deve dotarsi di Partita Iva e presentare, successivamente, la relativa contestuale dichiarazione reddituale. L’associazione non riconosciuta presenta, in genere, un proprio patrimonio che viene chiamato fondo comune. Anche in questo caso è, ovviamente, vietata la distribuzione degli utili tra soci, anche in maniera indiretta. Le associazioni non riconosciute, in quanto prive di personalità giuridica e carenti di autonomia patrimoniale perfetta, non necessitano di costituzione formale davanti ad un notaio, ma per crearla è sufficiente un accordo orale o derivante da semplice scrittura privata.
L’associazione non riconosciuta rappresenta comunque un soggetto di diritto, capace di stipulare accordi e contrarre obbligazioni con i terzi. Tuttavia, l’autonomia patrimoniale imperfetta non consente di separare il patrimonio personale del socio con quello dell’associazione, per cui il socio che agisce in nome e per conto dell’associazione stessa risponderà personalmente e solidalmente. L’associazione non riconosciuta presenta formalità meno stringenti nella redazione dell’atto costitutivo e del relativo statuto, che può disciplinare o meno alcune attività dei soci. Oltre a questa duplice documentazione che è fondamentale per stabilire la denominazione e altri requisiti puramente identificativi della stessa, è necessario richiedere, per lo stesso fine, un Codice fiscale e la registrazione presso il relativo Registro unico nazionale in cui vengono in un certo senso censite tutte le tipologie di enti, comprese sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute.
Modello Atto Costitutivo e Statuto Associazione Word
Di seguito si trova un fac simile atto costitutivo e statuto associazione Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Atto Costitutivo e Statuto Associazione PDF
Il fac simile atto costitutivo e statuto associazione PDF editabile può essere scaricato e compilato inserendo al suo interno i dati richiesti.