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In questa guida spieghiamo come scrivere un contratto di catering e banqueting e proponiamo un fac simile contratto di catering e banqueting Word da utilizzare come esempio.
Come Scrivere un Contratto di Catering e Banqueting
Il contratto di catering, che costituisce una delle applicazioni, nella prassi, del processo di outsourcing (per il quale le imprese decidono di rivolgersi ad un fornitore esterno per affidare la gestione di un settore marginale e/o accessorio del processo produttivo) non ha ricevuto riconoscimento da parte del legislatore che si limita, invero, a menzionarlo nella 1. n. 856/1986.
Tale fattispecie contrattuale ha per oggetto una varietà di servizi che, nell’ambito della ristorazione collettiva, sono finalizzati a soddisfare la fornitura periodica di alimenti e bevande in favore della comunità. Nell’ambito della ristorazione si distinguono sei tipi di catering
-la ristorazione aziendale;
-la refezione scolastica e ristorazione universitaria (Cons. Stato, 17 gennaio 2000, n. 289)
-la ristorazione istituzionale della comunità
-la ristorazione collegata alle reti di trasporto
-la ristorazione turistico commerciale.
Il contratto di catering, sebbene la molteplicità delle configurazioni assunte, si connota sempre di due differenti prestazioni di cui, rispettivamente, l’una è rappresentata da un “fare” (preparazione e confezionamento dei pasti), l’altra da un “dare” (consegna dei pasti al cliente).
Fattispecie contrattuali tipiche, atipiche, innominate e miste
Il catering, creato dalla prassi commerciale nell’ambito dell’autonomia contrattuale in virtù dell’art. 1322, comma 2, c.c., non integra uno specifico schema contrattuale ma una vasta gamma di tipologie contrattuali (in giurisprudenza, Trib. Venezia, 12 aprile 1994) i cui modelli legali di riferimento per individuarne la disciplina sono quelli dell’appalto di servizi ex arti. 1655-1677 c.c., laddove prevalga l’elemento organizzativo-strumentale del carattere e la prestazione sia essenzialmente una prestazione di facere e/o della somministrazione di merci ex artt. 1559-1570 c.c., laddove prevalga il carattere continuativo o periodico della prestazione e la stessa sia essenzialmente una prestazione di dare.
Precisamente, nel settore della ristorazione collettiva, il contratto di catering ricalca lo schema tipico della somministrazione qualora la società di catering si limiti a garantire la sola fase di fornitura di pasti preconfezionati senza, invero, assumere anche il compito di gestire il servizio di mensa che viene curato direttamente dal cliente.
Diversamente, il contratto di catering ricalca lo schema tipico dell’appalto di servizi nel caso in cui la società di ristorazione (appaltatore) assuma, con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento del servizio di catering dietro corrispettivo di denaro. Nella delineata fattispecie, la società appaltatrice si impegna a gestire anche la mensa interna facendosi carico, altresì, di garantire la fase preparatoria e di allestimento in ordine all’assunzione del personale necessario, la fase di confezionamento dei pasti, la fase di somministrazione dei pasti e la fase di riordino e pulizia.
Ora, la prestazione di conferimento di locali e attrezzature si caratterizza per la gratuità, la vincolatività della gestione e la transitorietà, essendo il godimento della società di ristorazione destinato a venire meno al momento della cessione della gestione. Nella specie, viene a configurarsi la tipologia del comodato (v. sub voce “Comodato” in questo volume), essendo posto a carico del gestore, al termine del servizio di ristorazione, l’obbligo di restituire quanto ricevuto in comodato nelle migliori condizioni d’uso.
Invero, accanto ai modelli contrattuali tipizzati possono esservi anche fattispecie non riconducibili ai medesimi presentandosi, dunque, come atipiche. In particolare, se il contratto si presenta come innominato, essendo la sua causa sconosciuta dall’ordinamento, può farsi ricorso a tipologie contrattuali tipiche; di contro, ove il contratto si presenti come misto (Trib. Roma, 6 luglio 1995) si adotteranno i criteri dell’assorbimento o della combinazione a seconda della prevalenza, rispettivamente, dell’una o dell’altra prestazione.
Corrispettivo e ticket
Quanto alla determinazione del corrispettivo adottato ex art. 1657 c.c., le parti possono adottare quattro formule, quali il forfait integrale, il doppio forfait, il triplo forfait, il conto aperto.
Nella prassi, si ricorre, in prevalenza, al criterio del forfait integrale nella forma di un prezzo unitario per pasto distribuito che copre le spese di gestione e la remunerazione per la società di ristorazione.
Il doppio forfait prevede che il corrispettivo sia corrisposto per spese fisse (di personale) e per pasto (viveri e spese variabili). Il triplo forfait prevede che il corrispettivo sia ripartito per le spese fisse, per pasto e per remunerazione (spese generali e utile lordo). Il quarto ed ultimo criterio del conto aperto prevede che il corrispettivo sia suddiviso in tre voci ma prevede la fatturazione dei puri costi per l’acquisto dei materiali in luogo del forfait per pasti.
Nel contratto di catering, il corrispettivo della somministrazione dei pasti può essere determinato anche in via cautelare ed urgente in forza della disposizione adottata in tema di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (Trib. Roma, 6 luglio 1995, cit.).
Detta procedura può essere azionata qualora:
1) gli indici stabiliti dalle parti per l’aggiornamento del prezzo non esistano;
2) l’impresa somministrante ha ottenuto gli aggiornamenti del corrispettivo sulla base dell’indice inesistente;
3) risulta difficile il recupero del credito per il pagamento del corrispettivo non dovuto;
4) lo stato di incertezza sull’ammontare del corrispettivo rende il pregiudizio irreparabile.
La fornitura del servizio può avvenire anche dietro presentazione di buoni pasto (tickets restaurant) rilasciati dalla società di catering che vengono poi rimborsati dall’impresa-cliente; ciò può verificarsi nelle sedi della stessa società di rate-ring ovvero di un’altra azienda ad essa collegata. Nel primo caso, la disciplina normativa di riferimento è quella dell’appalto di servizi nel cui ambito i tickets restaurant svolgono una funzione analoga ai buoni pasti che vengono normalmente assegnati a coloro che usufruiscono della ristorazione presso i lordi aziendali; nel secondo, si richiama la disciplina del sub-appalto.
Catering e banqueting
Ulteriore tipologia del catering è il banqueting che riguarda le ipotesi in cui la società di ristorazione assume l’impegno, verso imprese o anche privati, di organizzare banchetti, feste, ricevimenti, colazioni di lavoro, in occasione di festeggiamenti o ricorrenze, spettacoli, fiere o convegni.
In tali casi, la società di catering si obbliga non solo a preparare in loro o a preconfezionare cibi e bevande, ma anche a somministrarli agli invitati, con l’impiego di proprio personale e di propria attrezzatura.
La società di catering, ove sia richiesto dal cliente, mette a disposizione locali ad essa appartenenti o si incarica di reperirne di idonei allo scopo.
Il contratto di banqueting può considerarsi come una variante del contratto di catering da cui si discosterebbe in ragione di due elementi:
1) il carattere necessariamente occasionale pur se, tuttavia, il carattere periodico non è estraneo alla fattispecie in esame (si pensi ai meeting aziendali con cadenza mensile);
2) l’elemento organizzativo concernente ciò che precede, accompagna e segue la preparazione e la consegna dei pasti.
Si tratterebbe, pertanto, di un contratto innominato unitario sotto il profilo causale e caratterizzato da una pluralità di prestazioni, di cui una principale (la preparazione e consegna dei pasti) e le altre accessorie.
Di conseguenza, la disciplina applicabile risulterebbe dalla combinazione delle norme in tema di appalto di servizi e delle norme che regolano i vari tipi contrattuali che, di volta in volta, vengono in rilievo.
Il banqueting può, invero, anche rappresentare una complessiva operazione economico-sociale che si realizza attraverso una pluralità di negozi.
In sostanza, esso rappresenterebbe una forma di collegamento volontario tra il contratto innominato di catering, ascrivibile tendenzialmente all’appalto di servizi, e il tipo legale del mandato senza rappresentanza, in esecuzione del quale vengono stipulati altri eventuali contratti (es. la locazione dei locali).
Obblighi del gestore
Nel contratto di catering, il gestore è responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato nel servizio, assumendo in proprio l’organizzazione di feste ed eventi ed impegnandosi a preparare i locali e a preparare, su ordinazione, il menù o il rinfresco concordati, direttamente con il terzo che ha richiesto il servizio.
Il gestore provvede all’assunzione del personale necessario al normale andamento del ristorante e del servizio di banqueting, con osservanza della normativa applicabile al lavoro del personale medesimo. Provvede, altresì, all’approvvigionamento delle derrate alimentari e al loro stoccaggio e conservazione, assumendo il rischio del loro naturale deterioramento a condizione che i magazzini del ristorante aziendale siano idonei alla conservazione delle derrate.
Il gestore è tenuto a presentare al cliente, con congruo anticipo, una lista settimanale da cui risulteranno le scelte dei piatti posti ai commensali.
Al gestore è riconosciuto il diritto di esporre, collocare ed installare nell’ambito del locale tabelle pubblicitarie fisse e mobili e qualsiasi altro mezzo visivo di diffusione pubblicitaria che rechi il suo nome commerciale, obbligandosi a corrispondere al Comune e all’appaltatore del servizio affissioni l’imposta di pubblicità secondo le tariffe vigenti .
Obblighi del cliente
Il cliente è tenuto a mettere a disposizione del gestore-società di ristorazione i locali e le attrezzature necessarie al funzionamento del ristorante in conformità delle disposizioni vigenti in materia di igiene e di sicurezza, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria e garantendone la loro completa efficienza. Il cliente deve assicurare il rinnovo delle attrezzature della cucina e del ristorante in vista delle necessità, nonché assicurare le forniture di acqua, gas, energia elettrica, vari generi di pulizia, riscaldamento e telefono connessi alla mensa e ai magazzini.
Al cliente è imposto, altresì, l’obbligo di comunicare, per iscritto, al gestore, con almeno due giorni di preavviso, gli eventuali scioperi del personale o il sorgere di altri eventi che possano incidere sul buon funzionamento del ristorante aziendale.
Quanto al corrispettivo dovuto al gestore per il servizio, il cliente ha la facoltà di effettuare il pagamento in un triplice termine: entro 15 giorni dal momento del ricevimento delle fatture mensili; entro un mese dalla fattura contro ricevuta bancaria presentata al cliente dalla banca incaricata dell’incasso; entro 20 giorni di ogni mese, dovrà corrispondere, a titolo di acconto sull’importo dovuto per quel mese, una percentuale del totale fatturato dal gestore nel mese precedente, essendo poi il saldo corrisposto alla fine del mese successivo. Qualora il cliente risulti inadempiente, il gestore potrà sospendere il servizio di mensa dandone un preavviso di almeno 8 giorni
Risoluzione automatica
Il cliente, ove la società di catering non si attenga, nell’esecuzione del servizio, alle condizioni contrattualmente pattuite, ha diritto a comunicare al gestore di doversi conformare alle prefissate condizioni entro un congruo termine, decorso il quale il contratto si risolve ipso iure.
Qualora poi la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari e/o imprevedibili, le parti potranno chiedere una revisione del prezzo, facendo riferimento agli indici ISTAT. Ove il cliente non accetti i maggiori prezzi richiesti dal gestore, questi può riservarsi la facoltà di risolvere il contratto a norma dell’art. 1467 c.c. dandone un preavviso di 30 giorni; in tal caso, il cliente rimarrà obbligato, nei confronti del gestore, al solo pagamento delle fatture emesse dal medesimo sulla base del prezzo in vigore prima della richiesta di aumento del prezzo.
Recesso unilaterale
Nel caso di recesso unilaterale, la parte dovrà darne comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con obbligo del preavviso.
Fac Simile Contratto di Catering e Banqueting
Di seguito si trova un fac simile contratto di catering e banqueting che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.