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In questa guida spieghiamo come scrivere una ricevuta per deposito cauzionale e proponiamo un fac simile ricevuta deposito cauzionale da utilizzare come esempio.
Come Scrivere una Ricevuta per Deposito Cauzionale
Il deposito cauzionale, nonché la relativa ricevuta, rientra tra i momenti più importanti relativi alla sottoscrizione di una determinata tipologia di contratto.
Stante la facilità con cui tuttavia è possibile incappare in dubbi o errori, qua di seguito troverete tutto ciò che è necessario sapere sul tema in oggetto.
Prima di parlare della ricevuta per il deposito cauzionale è necessario comprendere cosa s’intenda per deposito e quando questo deve essere effettuato.
Innanzitutto, appare opportuno precisare che quando due parti decidono di stipulare un determinato tipo di contratto, è possibile che venga previsto che uno di questi soggetti versi, in favore dell’altro, uno specifico importo che servirà da garanzia delle obbligazioni contrattuali. Tale deposito, dal termine stesso, non andrà perso ma verrà restituito a chi lo ha versato al termine del rapporto di natura contrattuale.
Tutto ciò si inserisce nell’ambito dei contratti di locazione: il proprietario dell’immobile pretende, a garanzia, di ricevere dal futuro inquilino una somma. Più nel dettaglio, detta garanzia sarà finalizzata a proteggere il locatore da eventuali danni che il conduttore potrebbe generare all’interno dell’appartamento durante il periodo di durata della locazione.
Da un punto di vista giuridico, il deposito cauzionale può agilmente essere paragonato al pegno cosiddetto irregolare, giacché il deposito ha ad oggetto un bene che è considerato fungibile (ovverosia il denaro), e cioè che risulta sostituibile con altre tipologie di beni della medesima natura, di cui il proprietario avrà la possibilità di disporre finché il contratto di locazione non risulterà definitivamente concluso.
A ciò si aggiunge che il deposito cauzionale si ritrova non solo in tema di contratti di locazione, bensì anche in quelli relativi alle utenze. In quest’ultimo caso il deposito viene previsto quale garanzia a fronte del regolare saldo delle fatture rilasciate dalle varie società per ciò che viene fornito. Anche in questo caso, il deposito deve essere restituito qualora la parte decidesse di recedere dal contratto.
In linea generale, il deposito cauzionale trova la propria disciplina nell’articolo undici della legge numero 392 dell’anno 1978, detta anche Legge “dell’equo” canone. Essa infatti stabilisce che l’importo che viene versato quale garanzia non deve in alcun modo risultare maggiore di tre mesi di canone, ed è idoneo a produrre interessi di natura legale che devono essere versati al conduttore al termine dell’anno.
Posto quanto sopra, essenziale è anche l’articolo tredici della legge numero 431 del 1998, ed in particolare il comma uno, tre e quattro. Detta norma, infatti, prevede espressamente una sanzione, ovverosia quella della nullità, per tutte le pattuizioni che siano finalizzate a stabilire la somma del canone che sia maggiore rispetto a quello che risulta dal contratto stipulato e già opportunamente registrato. Il che significa che il deposito cauzionale può essere stabilito, e dunque quantificato, solamente in base al canone che è stato espressamente indicato nel sopracitato contratto di affitto. Sono, pertanto, nulli tutti gli eventuali patti che non siano indicati nell’atto registrato, che prevedano un canone più elevato, dal quale naturalmente deriverebbe anche un deposito cauzionale maggiore.
Alla luce di quanto appena evidenziato, si evince, dunque, come il deposito cauzionale sia, per l’intero tempo del rapporto di natura contrattuale, una vera e propria garanzia per tutti quegli obblighi assunti contrattualmente. E questo perché, nell’ipotesi di inadempimento, il soggetto nei confronti del quale è stato corrisposto il deposito, avrà la possibilità di ottenere soddisfazione in ordine alla perdita di tipo economico, tramite una domanda di genere giudiziale.
Questione che, tuttavia, deve essere meglio specificata, specialmente per via del fatto che, in materia locatizia, la finalità del deposito cauzionale risiede, innanzitutto, nella tutela del locatore per ciò che concerne gli eventuali danni arrecati all’appartamento e per la perdita di natura economica scaturita dall’omesso versamento dei canoni. Invero, al termine del rapporto contrattuale, il proprietario dello stabile ha la facoltà di trattenere la cosiddetta compensazione dalla somma relativa al deposito cauzionale per i canoni di locazione rimasti eventualmente privi di versamento, benché non vi siano state contestazioni da parte del conduttore.
Ed è appunto per via della sua specifica finalità che il deposito cauzionale dev’essere subito restituito all’inquilino che ormai già già riconsegnato le chiavi dell’appartamento. Nel caso in cui il locatore esiga un risarcimento dopo aver rilevato la presenza di danni all’interno della casa, egli non ha la facoltà di trattenere in maniera automatica, né tantomeno di propria iniziativa, l’importo corrispondente al deposito cauzionale versato dal conduttore al momento della stipula del contratto. Occorrerà, infatti e come già brevemente accennato, apposita domanda di natura giudiziale volta a verificare che effettivamente tali danni sussistano, nonché il valore degli stessi.
In materia locatizia, nella specie, il giudice avrà la facoltà di assegnare al locatore un risarcimento unicamente a seguito di apposito accertamento a proposito dei lamentati danni allo stabile. Detti danni, invero, non soltanto dovranno risultare effettivamente esistenti, ma anche siano stati anche provati dall’inquilino e che non derivino da circostanze relative all’immobile in questione.
Quando cessa il rapporto di natura contrattuale tra i due soggetti, in via automatica, cessa altresì lo scopo di garanzia che è proprio del deposito cauzionale. Ne consegue che la parte che aveva ottenuto detto deposito, sarà immediatamente tenuta a restituire il relativo importo all’altra.
Per ciò che invece concerne l’ambito delle utenze, la restituzione avviene in contemporanea con l’interruzione del rapporto contrattuale. In materia locatizia, invece, è possibile che il proprietario dell’immobile ritardi il sopracitato passaggio, e questo per via di lamentati danni all’immobile locato.
In ogni caso, la restituzione del deposito cauzionale scatta quando lo stabile oggetto di locazione viene rilasciato dall’inquilino. Da ciò ne deriva che le eventuali contestazioni che il locatore intenda sollevare, potranno essere fatte valere unicamente tramonta apposita domanda di natura giudiziale che consentirà l’accertamento circa l’esistenza o meno di tali danni. Solamente una volta accertato che egli ha detto il vero, e che dunque i danni sussistono realmente, potrà ottenere un risarcimento. Al contrario, non avrà mai la facoltà di trattenere in modo automatico l’importo che il conduttore ha precedentemente versato come deposito cauzionale.
Posto quanto sopra, il soggetto conduttore che, finito il periodo di locazione, ha puntualmente fatto avere le chiavi dell’immobile al locatore, avrà fino a dieci anni per chiedere che gli venga restituita la somma corrisposta a titolo di deposito. Questo perché potrà agire in via giudiziale, mediante apposito Decreto Ingiuntivo, e chiedere ciò che gli spetta, giacché trattasi di un credito certo, liquido ed esigibile.
Dunque, ricapitolando: il deposito cauzionale è spesso trattenuto e destinato ad un ipotetico risarcimento dei danni causati allo stabile ad opera dell’inquilino. Esso però può comprendere ogni obbligo che grava sul conduttore stesso, che non siano stati correttamente adempiuti, salva la più alta copertura di genere economico che possono svolgere differenti modalità di garanzia e che siano richieste dal proprietario quando viene concluso il contratto di locazione (ne sono un esempio la fideiussione di natura bancaria, oppure una polizza di tipo assicurativo).
Oltre a questo preme ribadire che il deposito cauzionale si basa su tre mesi di canone, proprio come stabilito da entrambi i soggetti nel contratto. Inoltre il proprietario deve versare all’inquilino gli interessi che via via maturano sulla somma corrispondente al deposito cauzionale (anno per anno oppure al termine del rapporto). Si precisa però che, a seguito della legge numero 431 del 1998, i contraenti hanno la facoltà di optare per un deposito che non produca interessi.
Da ultimo occorre precisare che, nella prassi comune delle locazioni, solitamente si ricorre alla cosiddetta compensazione, al termine del rapporto contrattuale, tra il deposito e gli ultimi canoni che l’inquilino deve corrispondere al proprietario, se di uguale importo. Operazione che la normativa in materia locatizia non prevede né consente, dato che sostanzialmente trattasi di una pratica che va ad affievolire lo scopo di garanzia del deposito stesso. Dunque potrebbe essere un’ipotesi qualora l’immobile locato sia stato effettivamente rilasciato in buono stato ed entrambe le parti concordano in questo.
Avendo spiegato cos’è il deposito cauzionale e in quale ambito si inserisce, è possibile procedere con l’esplicare ciò che è importante sapere sulla ricevuta per deposito cauzionale. Ebbene, come si può evincere dal termine stesso di ricevuta, trattasi di un vero e proprio documento che prova che il proprietario dell’immobile ha ricevuto, da parte dell’inquilino, l’importo stabilito a titolo di deposito cauzionale
La ricevuta per deposito cauzionale viene compilata nel momento iniziale del rapporto locatizio, una volta concluso il contratto in oggetto.
Detto documento riveste un’importanza assoluta, giacché, come già brevemente anticipato, ha lo scopo di attestare che il locatore ha ricevuto l’importo e che il conduttore lo ha effettivamente versato.
Essenziale la forma scritta, in modo tale che nessuna delle parti possa negare il versamento del deposito cauzionale, come, al contrario, potrebbe avvenire se il tutto si concludesse mediante un semplice accordo verbale. Trattasi di una forma di tutela piuttosto comune, utile in tutti quei casi in cui avviene passaggio di denaro.
Venendo adesso al contenuto dell’atto in esame, questo deve necessariamente contenere: la dichiarazione che l’inquilino consegna al proprietario dell’immobile uno specifico importo in denaro che corrisponde al deposito cauzionale; l’esatta somma versata dal conduttore; le modalità con cui la cifra è stata corrisposta (bonifico bancario, assegno e via dicendo); i riferimenti al contratto di locazione; le generalità delle parti; la specificazione che la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale non potrà essere considerata, e dunque trattenuta, dal proprietario, quale canone di locazione; l’indicazione che l’importo versato dovrà essere restituito all’inquilino a seguito di interruzione del rapporto e del quale il locatore potrà chiedere il risarcimento nel caso in cui scoprisse eventuali danni all’immobile nel monto successivo al rilascio; il termine entro il quale il deposito verrà restituito.
In tema di deposito cauzionale e relativa ricevuta, è bene precisare che un immobile può essere locato anche per fini commerciali e non soltanto abitativi. In simili circostanze, conformemente a quanto sopra esplicato, è possibile che venga richiesto il pagamento di un deposito cauzionale avente la medesima finalità di garanzia per ciò che concerne l’adempimento di tutti quegli obblighi che gravano sul soggetto conduttore per i contratti di locazione aventi uso abitativo.
Anche in simili ipotesi, il deposito non potrà risultare maggiore di tre mesi di canone, e il proprietario dell’immobile dovrà necessariamente restituirlo alla fine del rapporto (aumentato della cifra corrispondente agli interessi maturati).
Parlando invece delle utenze di tipo domestico, il deposito cauzionale risulta l’equivalente di una somma di denaro che l’utente si impegna a corrispondere alla società che fornisce sia luce che gas, al tempo in cui il contratto è stato sottoscritto, e nella misura che viene determinata dalla specifica Autorità per dette utenze.
La finalità di una simile proceduta concerne l’omesso versamento dei consumi “fatturati” dalle sopracitate società. E siccome le eventuali morosità, solitamente vengono distribuite sugli oneri che via via vengono addebitati ai clienti che invece hanno sempre pagato in modo regolare, la garanzia di ogni deposito cauzionale viene conseguentemente estesa anche al resto degli utenti cosiddetti in regola.
Il deposito cauzionale relativo alle utenze viene, di solito, domandato quando viene emessa la primissima fattura, sia essa dei clienti del mercato definito tutelato, che di quella del mercato “libero”, nelle ipotesi in cui il versamento avviene tramite bollettino e non con domiciliazione di tipo bancario.
Dunque, le casistiche inerenti alla stipula di un contratto con successiva richiesta di pagamento di un deposito possono agilmente concernere: il subentrare e l’attivazione di un “contatore”, sia esso nuovo oppure cessato; la voltura con modifica del soggetto intestatario sulla relativa bolletta; il mutamento del fornitore.
Nell’eventualità in cui il cliente che aveva optato per versare il deposito con bollettino, decida poi di attivare il pagamento che opera in via automatica, tramite addebito sul conto bancario, potrà vedersi restituito il deposito cauzionale già corrisposto precedentemente. Tralasciando le ipotesi appena enunciate, il deposito cauzionale deve essere reso all’utente nel termine di trenta giorni dalla data dall’ultimissima bolletta, nel caso in cui l’utenza sia cessata perché il cliente si è avvalso della disdetta prevista dal contratto, per mutamento del fornitore oppure nelle circostanze di voltura ad opera dell’inquilino, purché non via siano morosità gravanti sul soggetto che intende recedere al contratto e via dicendo.
In ogni caso, e tornando alla disciplina generale sul deposito cauzionale e relativa ricevuta, appare opportuno rammentare, data la sua importanza, che questo non potrà mai essere trattenuto, in maniera arbitraria, dal soggetto proprietario dell’immobile. Ne consegue che solamente all’esito di un eventuale giudizio introdotto con apposita domanda da parte del locatore, potrà essere deciso se l’immobile ha o meno riportato i danni lamentati, e dunque se il conduttore dovrà procedere con il risarcimento. Per il resto, il deposito cauzionale, attestato da ricevuta sottoscritta da entrambe le parti, che attesti l’effettivo passaggio di denaro avente lo scopo di garanzia, avrà unicamente la finalità di tutela: sia per ciò che concerne i già citati danni, sia per i canoni eventualmente impagati.
Fac Simile Ricevuta Deposito Cauzionale
Di seguito si trova un fac simile ricevuta per deposito cauzionale che è possibile utilizzare come bozza.