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Home » Modello Documento di Trasporto Word e PDF

Modello Documento di Trasporto Word e PDF

Aggiornato il 25 Agosto 2026 da Luca Martini

Indice

  • Fac simile Documento di Trasporto Word
  • Fac simile Documento di Trasporto PDF
  • A cosa serve il Documento di Trasporto
  • Quali dati deve contenere il DDT
  • Come compilare il Documento di Trasporto
  • La causale del DDT nei trasferimenti senza vendita
  • DDT e fatturazione differita
  • Il DDT deve accompagnare fisicamente la merce?
  • Esempio compilato di Documento di Trasporto
  • DDT elettronico, PDF e invio al destinatario
  • Conservazione del Documento di Trasporto
  • Errori da evitare nella compilazione del DDT

In questa pagina sono disponibili un fac simile Word in formato DOC e un modello PDF del Documento di Trasporto, comunemente indicato come DDT. Il documento può essere utilizzato per documentare una consegna di beni ai fini della fatturazione differita oppure una movimentazione effettuata per una causale diversa dalla vendita, come reso, lavorazione, riparazione o deposito. Si tratta di fac simile privati e non di moduli ufficiali.

Fac simile Documento di Trasporto Word

Il modello Word può essere scaricato e personalizzato inserendo i dati del mittente, del destinatario, dei beni e del trasporto.

Icona
Fac simile documento di trasporto
1 file(s)

Fac simile Documento di Trasporto PDF

Il modello PDF può essere scaricato e utilizzato per riportare i dati della consegna o della movimentazione dei beni. Prima dell’utilizzo è necessario completare i campi pertinenti al trasporto effettuato.

Icona
Fac Simile DDT PDF
1 file(s)
Modello DDT Word e Pdf
Modello DDT Word e Pdf

A cosa serve il Documento di Trasporto

Il DDT trova la propria disciplina nel D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, che ha soppresso l’obbligo generalizzato della precedente bolla di accompagnamento delle merci viaggianti. Non è quindi corretto affermare che ogni trasporto di beni debba necessariamente essere accompagnato da un DDT.

Il documento assume particolare rilevanza in due situazioni. La prima è la fatturazione differita delle cessioni di beni. La seconda riguarda la necessità di documentare perché determinati beni si trovino fuori dai locali dell’impresa, in particolare quando il trasferimento non comporta una cessione, così da poter superare le presunzioni fiscali di cessione o acquisto nei casi previsti dalla normativa.

Per alcune categorie di beni soggette a discipline fiscali speciali possono applicarsi documenti e regole differenti. Il modello generico presente nella pagina non sostituisce la documentazione specifica eventualmente richiesta per tali merci.

Quali dati deve contenere il DDT

L’articolo 1 del D.P.R. 472/1996 individua gli elementi essenziali del documento: la data, le generalità del cedente e del cessionario, le generalità dell’eventuale soggetto incaricato del trasporto e la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni.

Il modello scaricabile contiene inoltre il numero del documento, la causale del trasporto, il luogo di destinazione, l’unità di misura, la modalità con cui viene eseguito il trasporto, la data del ritiro, uno spazio per le annotazioni e gli spazi destinati alle firme.

Numero progressivo e data permettono di individuare con precisione il DDT e di collegarlo alla successiva fattura. Il peso, il numero dei colli, l’aspetto esteriore dei beni e il loro prezzo possono essere aggiunti quando risultano utili per esigenze logistiche o aziendali, ma non rientrano tra gli elementi minimi indicati dall’articolo 1 del D.P.R. 472/1996 per il DDT ordinario.

Le firme del mittente, del vettore e del destinatario, presenti nel fac simile, possono essere utilizzate per documentare la presa in carico e la consegna. Non fanno però parte degli elementi minimi espressamente elencati dal D.P.R. 472/1996.

Come compilare il Documento di Trasporto

Nel riquadro Mittente devono essere indicati il nome o la denominazione dell’impresa che spedisce i beni e i relativi dati fiscali. Nel riquadro Destinatario vanno riportati i dati del soggetto al quale i beni sono consegnati.

Il campo relativo al luogo di destinazione è particolarmente utile quando la consegna avviene in un magazzino, stabilimento, cantiere o altra sede diversa da quella anagrafica del destinatario.

Nel campo causale del trasporto deve essere riportata la ragione della movimentazione. In una normale cessione può essere indicata la vendita. Quando invece i beni vengono trasferiti senza passaggio della proprietà, la causale assume particolare importanza: possono ricorrere, a seconda del caso, conto lavorazione, conto visione, riparazione, deposito, comodato, trasferimento interno o reso.

Nella tabella centrale bisogna descrivere i beni in modo sufficientemente preciso, indicando per ogni voce la relativa unità di misura e quantità. Una descrizione generica come “materiale vario” può essere poco utile per ricostruire l’operazione.

Nella parte dedicata al trasporto occorre selezionare se questo viene effettuato dal mittente, da un vettore oppure dal destinatario. Quando interviene un vettore, il relativo soggetto deve essere identificato nel campo previsto dal modello.

La causale del DDT nei trasferimenti senza vendita

La causale non è un elemento espressamente incluso tra i dati minimi del D.P.R. 472/1996 per una normale cessione documentata ai fini della fatturazione differita. Diventa però determinante quando il DDT serve a dimostrare che lo spostamento dei beni non costituisce una vendita.

Se, per esempio, un macchinario viene inviato a un’officina affinché sia riparato e successivamente restituito, una causale come conto riparazione consente di distinguere chiaramente la movimentazione da una cessione. Lo stesso criterio vale per deposito, conto lavorazione, comodato e conto visione.

In caso di restituzione di beni al fornitore può essere utilizzato anche lo specifico fac simile di bolla di reso, indicando con precisione la ragione della restituzione.

DDT e fatturazione differita

Una delle principali funzioni del Documento di Trasporto consiste nel consentire la fatturazione differita delle cessioni di beni. L’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 consente, per le cessioni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o altro documento idoneo avente le caratteristiche previste dal D.P.R. 472/1996, di emettere una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo per le operazioni effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso soggetto.

Numero e data dei DDT devono essere gestiti in modo da consentire il collegamento tra le singole consegne e la fattura riepilogativa. La Camera di commercio di Torino nella scheda dedicata al DDT richiama proprio la necessità di una numerazione progressiva e di una corretta individuazione della data della consegna o spedizione.

Non è invece necessario allegare obbligatoriamente il PDF del DDT alla fattura elettronica trasmessa tramite Sistema di Interscambio. Il file XML della fattura elettronica dispone di campi specifici per i riferimenti ai DDT e l’eventuale allegazione del documento può essere effettuata per esigenze organizzative, ma non costituisce un obbligo generale.

È inoltre superata l’indicazione secondo cui la fattura immediata dovrebbe essere emessa entro 24 ore o entro 10 giorni: la disciplina vigente dell’articolo 21 prevede, in via generale, l’emissione entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Il DDT deve accompagnare fisicamente la merce?

No, non esiste un obbligo generale che imponga al DDT ordinario di trovarsi sempre a bordo del mezzo insieme alla merce. Il documento può accompagnare fisicamente i beni, ma può anche essere trasmesso al cessionario nel giorno in cui ha inizio il trasporto mediante posta, corriere o strumenti informatici idonei.

Non sono quindi corrette le indicazioni che associano automaticamente all’assenza del DDT a bordo del veicolo sanzioni pecuniarie e fermo amministrativo del mezzo. Il D.P.R. 472/1996 ha precisamente eliminato il precedente obbligo generalizzato di accompagnamento. Restano ferme eventuali discipline particolari applicabili a specifici beni, trasporti o regimi fiscali.

Esempio compilato di Documento di Trasporto

I dati utilizzati nell’esempio sono inventati e servono soltanto a mostrare come può essere compilato il fac simile. Il contenuto deve essere adattato al caso concreto.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

MITTENTE
Alfa Forniture Esempio S.r.l. – DENOMINAZIONE DI FANTASIA
Via Esempio 18, 20100 Milano
P.I./C.F.: PARTITA IVA NON VALIDA – SOLO ESEMPIO
DOCUMENTO DI TRASPORTO
N.: ESEMPIO-145
DEL: 25/08/2026
CAUSALE DEL TRASPORTO
Vendita
DESTINATARIO
Beta Arredi Esempio S.r.l. – DENOMINAZIONE DI FANTASIA
Via Dimostrazione 24, 10100 Torino
P.I./C.F.: PARTITA IVA NON VALIDA – SOLO ESEMPIO
LUOGO DI DESTINAZIONE
Magazzino Beta Arredi Esempio S.r.l., Via Prova 7, 10100 Torino
DESCRIZIONE DEI BENIUnità di misuraQuantità
Sedia da ufficio modello Esempio A, struttura nerapezzi20
Scrivania modello Esempio B, dimensioni 160 x 80 cmpezzi5
Cassettiera da ufficio modello Esempio C, tre cassettipezzi5

TRASPORTO A MEZZO: VETTORE

DATA RITIRO: 25/08/2026

VETTORE:
Trasporti Demo S.r.l. – DENOMINAZIONE DI FANTASIA
PARTITA IVA NON VALIDA – SOLO ESEMPIO

ANNOTAZIONI:
Consegna presso il magazzino indicato come luogo di destinazione. Riferimento ordine interno ESEMPIO-ORD-2026-41.

FIRMA MITTENTE
Paolo Verdi – FIRMA DI ESEMPIO

FIRMA VETTORE
Luca Bianchi – FIRMA DI ESEMPIO

FIRMA DESTINATARIO
Anna Neri – FIRMA DI ESEMPIO

DDT elettronico, PDF e invio al destinatario

Il DDT non deve necessariamente essere predisposto su carta. Può essere generato e trasmesso anche in formato elettronico, purché il sistema utilizzato permetta di ricostruire correttamente i dati dell’operazione e di conservarli secondo le regole applicabili.

Non esiste inoltre un obbligo generale di convertire ogni DDT in PDF, stamparlo e inserirlo nella spedizione. La scelta tra documento cartaceo ed elettronico dipende dall’organizzazione dell’impresa, dal rapporto con il destinatario e dalle caratteristiche del trasporto.

Conservazione del Documento di Trasporto

Il D.P.R. 472/1996 rinvia, per la conservazione del DDT rilevante ai fini IVA, alle regole dell’articolo 39 del D.P.R. 633/1972. Il documento deve quindi essere conservato insieme alla documentazione fiscale in modo da consentire, anche in caso di controllo, la ricostruzione delle operazioni e il collegamento con le relative fatture.

Non è corretto affermare automaticamente che qualsiasi DDT, indipendentemente dal suo utilizzo, sia soggetto a un autonomo termine decennale soltanto in forza dell’articolo 2220 del Codice Civile. Gli obblighi di conservazione devono essere valutati in relazione alla funzione fiscale e contabile svolta dal documento e alla documentazione aziendale della quale fa parte.

Errori da evitare nella compilazione del DDT

  • considerare il DDT obbligatorio per qualsiasi trasporto di merce senza verificare la funzione per cui viene utilizzato;
  • omettere natura, qualità o quantità dei beni;
  • non identificare correttamente mittente, destinatario o eventuale vettore;
  • utilizzare una causale generica quando la movimentazione non comporta una vendita;
  • confondere il DDT con la vecchia bolla di accompagnamento, il cui obbligo generalizzato è stato soppresso;
  • ritenere obbligatori peso, aspetto esteriore e prezzo dei beni nel DDT ordinario;
  • indicare termini non più aggiornati per l’emissione della fattura immediata;
  • considerare obbligatorio allegare il DDT in PDF alla fattura elettronica;
  • ritenere che l’assenza del DDT a bordo comporti automaticamente le sanzioni previste per altre discipline del trasporto.

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Luca Martini ha una consolidata esperienza collaborativa al fianco delle principali associazioni per i consumatori. Negli anni, Luca ha sviluppato una profonda conoscenza delle sfide e delle problematiche che i consumatori affrontano quotidianamente, ed è stato testimone diretto della necessità di avere strumenti chiari e accessibili per navigare nel complicato mondo dei diritti dei consumatori.

Attraverso la sua piattaforma, mette a disposizione di cittadini e consumatori una serie di moduli pronti all'uso, guide e altre risorse informative per aiutare le persone a difendere i propri diritti e a navigare con sicurezza nel mare delle normative.

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