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In questa guida spieghiamo come scrivere un verbale per assemblea deserta Srl e mettiamo a disposizione un fac simile verbale assemblea deserta Srl Word e PDF editabile da scaricare.
Come Scrivere un Verbale per Assemblea Deserta Srl
Il regime legale della società a responsabilità limitata (s.r.l.) prevede che i soci assumano le proprie decisioni in sede assembleare, adottando quindi un metodo collegiale. Questa disposizione è però di natura dispositiva, il che significa che l’atto costitutivo della società può prevedere l’adozione di metodi decisionali non collegiali, come la consultazione scritta o il consenso in forma scritta, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 2479, comma 2.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’assemblea, l’articolo 2479 in esame lascia interamente all’atto costitutivo la disciplina delle modalità di convocazione, con l’unico limite che ai soci sia sempre assicurata una tempestiva informazione sugli argomenti all’ordine del giorno. In assenza di indicazioni specifiche nell’atto costitutivo, si ritiene che il potere di convocare l’assemblea spetti agli amministratori. L’atto costitutivo può comunque attribuire tale potere anche ai soci, sia come diritto particolare sia come prerogativa connessa alla semplice qualità di socio.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’assemblea, oltre all’elenco delle materie da trattare, poiché la sua funzione principale è quella di informare adeguatamente i soci. È possibile che la convocazione preveda una o più date aggiuntive per lo svolgimento dell’assemblea, come una seconda o terza convocazione, con la facoltà di stabilire quorum costitutivi differenti per ciascuna di esse.
Diversamente da quanto accade nella società per azioni (s.p.a.), nella s.r.l. non sono previsti limiti alla facoltà dei soci di farsi rappresentare in assemblea, non essendo applicabile l’articolo 2372 del Codice Civile. Pertanto, un socio può delegare anche un componente dell’organo amministrativo o di controllo, un dipendente della società o di una società controllata. La delega non può però riguardare solo una parte della partecipazione, in virtù del principio di unitarietà della quota di partecipazione. Non è richiesto che la rappresentanza sia conferita mediante atto scritto, cosa che rende ammissibile anche una procura orale. Nonostante questo, la forma scritta è consigliabile per ragioni probatorie e per consentire al presidente dell’assemblea di verificare la legittimazione dei presenti.
La legge non disciplina la partecipazione all’assemblea tramite mezzi di telecomunicazione e la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza. La dottrina, però, ritiene ammissibili queste modalità, purché previste dall’atto costitutivo della società.
A differenza delle s.p.a., nelle s.r.l. non esiste una distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria. La norma prevede un quorum costitutivo, secondo il quale l’assemblea è validamente costituita se vi partecipano soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Per quanto concerne il quorum deliberativo, è necessaria la maggioranza assoluta degli intervenuti per approvare le delibere. Fanno eccezione le decisioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo o operazioni che comportino una modifica sostanziale dell’oggetto sociale; in questi casi, la maggioranza assoluta degli intervenuti deve rappresentare almeno la metà del capitale sociale. Lo statuto può comunque prevedere l’innalzamento o l’abbassamento di questi quorum.
L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o nel comune in cui essa è situata, salvo diversa indicazione nell’atto costitutivo. La figura del presidente dell’assemblea è generalmente indicata nell’atto costitutivo, anche per relationem. In mancanza di una previsione statutaria, il presidente può essere nominato dagli intervenuti in assemblea. Al presidente competono il potere di accertare la regolare costituzione dell’assemblea e di garantire l’ordinato svolgimento dei lavori assembleari.
La figura del segretario non è prevista dalle norme relative alla s.r.l., nonostante l’atto costitutivo possa contemplarla espressamente. In assenza di un segretario, il compito di redigere il verbale spetta al presidente, tranne nei casi in cui il verbale debba essere redatto da un notaio.
Infine, la norma disciplina l’ipotesi dell’assemblea totalitaria. In questo scenario, diversamente da quanto avviene nelle s.p.a., nella s.r.l. la totalità dei membri dell’organo amministrativo e del collegio sindacale può essere assente, a condizione che siano stati informati della riunione. Questo consente una maggiore flessibilità nello svolgimento delle assemblee, pur garantendo il rispetto delle procedure e dei diritti dei soci e degli organi sociali.
Il verbale dell’assemblea dei soci è un documento fondamentale che riassume in forma scritta gli argomenti discussi, le dichiarazioni espresse dai partecipanti e le decisioni prese a maggioranza durante l’assemblea. Può trattarsi di un’assemblea ordinaria, convocata per esempio per approvare il bilancio o per nominare o revocare un amministratore, oppure di un’assemblea straordinaria indetta per modificare l’oggetto sociale o trasferire la sede in un altro comune.
L’assemblea, come spiegato in precedenza, è diretta da un presidente, mentre il verbale viene redatto da un segretario. Nel verbale devono essere indicati la data dell’assemblea, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. È necessario riportare le modalità e l’esito delle votazioni, consentendo l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Inoltre, il verbale deve indicare l’ora di chiusura e riportare le firme del presidente e del segretario.
È importante sottolineare che il verbale deve essere redatto anche nel caso in cui l’assemblea sia andata deserta o non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee in prima o in seconda convocazione. In particolare, il verbale di un’assemblea in seconda convocazione deve specificare che la prima convocazione è andata deserta.
Vediamo più nel dettaglio come scrivere il verbale per assemblea deserta Srl.
Si inizia indicando la data e l’ora in cui l’assemblea è stata convocata presso la sede sociale della società, specificando il nome completo della società e l’ordine del giorno previsto per la riunione.
Successivamente, si indica chi assume la presidenza dell’assemblea, solitamente in conformità con quanto previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Il presidente verifica poi la regolarità della convocazione dell’assemblea secondo le modalità previste dall’atto costitutivo. Dopo aver atteso un periodo di tempo congruo dall’ora indicata per l’inizio dell’assemblea (ad esempio, un’ora), si procede alla verifica delle presenze.
Se il numero di soci intervenuti non rappresenta il quorum minimo previsto per la valida costituzione dell’assemblea, il presidente ne prende atto e dichiara l’assemblea non validamente costituita.
Infine, si indica l’ora di scioglimento dell’adunanza.
Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal presidente dell’assemblea.
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Verbale Assemblea Deserta Srl Word
Modello Verbale Assemblea Deserta Srl PDF Editabile
Il modello verbale assemblea deserta Srl può essere compilato inserendo al suo interno i dati che sono stati indicati in precedenza.