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In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un modello PDF del contratto con cui una Srl concede a un proprio socio un finanziamento da restituire a rate. Il documento verificato è una scrittura privata di mutuo infruttifero di interessi: identifica la società come mutuante e il socio come mutuatario e disciplina importo, erogazione, rate mensili, bonifico per il rimborso, estinzione anticipata e spese. Si tratta di un fac simile privato, non di un modulo ufficiale. Prima dell’utilizzo devono essere verificati poteri dell’organo amministrativo, eventuali conflitti di interessi, sostenibilità finanziaria dell’operazione e trattamento fiscale e contabile.
Fac simile Finanziamento Concesso da Srl ai Soci Word
Il modello Word è disponibile in formato DOC e può essere scaricato e personalizzato con i dati della società, del socio, l’importo finanziato, il numero delle rate, le scadenze e le coordinate per i rimborsi.
Fac simile Finanziamento Concesso da Srl ai Soci PDF
Il PDF riproduce la scrittura privata di finanziamento infruttifero e può essere scaricato, consultato e stampato. Il file verificato non risulta dotato di campi interattivi compilabili.

Cosa contiene il modello scaricabile
Il fac simile non è un verbale assembleare e non è una generica autorizzazione a erogare denaro al socio. È il contratto di mutuo che documenta il rapporto tra la Srl e il socio beneficiario del finanziamento.
Nella parte iniziale devono essere indicati anno, mese e giorno della scrittura, generalità e codice fiscale del legale rappresentante della società, denominazione, sede, partita IVA e numero REA della Srl. Seguono i dati anagrafici, residenza e codice fiscale del socio mutuatario.
L’articolo 1 indica la somma concessa, sia in cifre sia in lettere, la data dell’erogazione e il mezzo con cui il denaro viene trasferito al socio.
L’articolo 2 stabilisce il numero delle rate mensili, l’importo di ciascuna rata e la scadenza della prima. Contiene inoltre una clausola espressa secondo cui il prestito è infruttifero di interessi.
L’articolo 3 prevede che i rimborsi vengano effettuati tramite bonifico sull’IBAN indicato e che eventuali variazioni degli indirizzi o delle coordinate bancarie siano comunicate all’altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L’articolo 4 consente al socio di estinguere anticipatamente il debito. L’articolo 5 pone a carico del mutuatario le eventuali spese presenti e future collegate alla scrittura privata. Chiudono il documento luogo, data e gli spazi destinati alle sottoscrizioni.
Finanziamento della Srl al Socio e Finanziamento del Socio alla Srl
Le due operazioni hanno direzione opposta e non devono essere confuse. Nel modello di questa pagina è la Srl che presta denaro al socio e iscrive quindi un credito verso quest’ultimo. Il socio assume l’obbligo di restituire la somma alle scadenze concordate.
L’articolo 2467 del Codice civile riguarda invece i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società e la relativa postergazione in determinate situazioni di squilibrio patrimoniale o finanziario. Non è la norma che disciplina il prestito della società al socio.
Per l’operazione nella direzione opposta è disponibile il fac simile di verbale per finanziamento infruttifero dei soci alla Srl.
La Srl può prestare denaro a un Socio?
Non esiste una regola generale secondo cui una Srl non possa mai concedere un prestito a un proprio socio. L’operazione deve però essere una reale operazione di finanziamento, essere compatibile con l’interesse della società e non compromettere ingiustificatamente il patrimonio o la liquidità destinati all’attività e alla soddisfazione dei creditori.
Non è neppure corretto affermare che qualsiasi finanziamento al socio debba essere necessariamente deliberato dall’assemblea. L’articolo 2475 del Codice civile sull’amministrazione della Srl attribuisce la gestione agli amministratori, salvo quanto previsto dall’atto costitutivo e dalle altre disposizioni applicabili.
Prima dell’erogazione bisogna quindi controllare statuto, sistema di amministrazione, poteri di firma, eventuali limiti interni e natura dell’operazione. Se lo statuto riserva la decisione ai soci o gli amministratori decidono di sottoporre loro la questione, deve essere seguita la relativa procedura societaria. Quando occorre convocare formalmente i soci può essere utile il fac simile di convocazione dell’assemblea dei soci Srl.
Interesse della Società e tutela del patrimonio
La disponibilità di denaro della società non coincide con quella personale dei soci. Il prestito deve quindi avere una struttura che consenta di dimostrare che le somme sono state effettivamente concesse a titolo di mutuo e che esiste un concreto obbligo di restituzione.
Prima di concedere il finanziamento è opportuno valutare almeno l’importo rispetto alla liquidità disponibile, la capacità del socio di restituirlo, durata e rate, eventuale opportunità di garanzie e ragione economica per cui la società accetta l’operazione.
Gli amministratori rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei doveri loro imposti e hanno anche obblighi connessi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. La disciplina è contenuta nell’articolo 2476 del Codice civile sulla responsabilità degli amministratori. Per questo una Srl in difficoltà finanziaria non dovrebbe trattare il prestito al socio come un semplice prelievo disponibile su richiesta.
Socio che è anche Amministratore
È necessaria maggiore attenzione quando il socio che riceve il denaro è anche amministratore della Srl, soprattutto se ne possiede la rappresentanza legale. In questa situazione possono emergere problemi di conflitto di interessi sia nella decisione di concedere il prestito sia nella sottoscrizione del contratto per conto della società.
Non è prudente limitarsi a fare firmare alla stessa persona il documento “da entrambe le parti” senza verificare chi possa validamente rappresentare la Srl nell’operazione. Occorre controllare la struttura dell’organo amministrativo, l’atto costitutivo e la disciplina sul conflitto di interessi e documentare correttamente la decisione societaria.
Lo stesso vale quando il finanziamento viene concesso al socio unico o a un socio che esercita un’influenza determinante sulla società. La presenza di un accordo scritto è utile, ma non sostituisce la corretta formazione della volontà societaria.
Perché il modello specifica che il prestito è infruttifero
La clausola non è superflua. L’articolo 1815 del Codice civile stabilisce che, salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere interessi al mutuante. Il fac simile manifesta espressamente la diversa volontà delle parti dichiarando il finanziamento infruttifero.
Se la società vuole invece concedere un finanziamento fruttifero, il modello non deve essere utilizzato lasciando invariato l’articolo 2. Bisogna disciplinare almeno tasso, modalità di calcolo, maturazione e pagamento degli interessi e verificare le relative conseguenze fiscali e contabili.
Come compilare il Finanziamento Concesso da Srl al Socio
Nell’intestazione devono essere riportate le generalità del soggetto che firma per la Srl e quelle del socio. Per la società occorre utilizzare la denominazione completa risultante dal Registro delle Imprese, indicando sede, partita IVA e REA.
Nell’articolo 1 l’importo deve essere scritto sia in cifre sia in lettere. La data e il mezzo di pagamento devono corrispondere al trasferimento effettivo. Il bonifico dalla società al socio è particolarmente utile per garantire la tracciabilità dell’erogazione e la causale dovrebbe essere coerente con la scrittura privata.
Il piano dell’articolo 2 deve essere matematicamente coerente: il numero delle rate moltiplicato per l’importo di ciascuna deve corrispondere alla somma concessa, salvo che siano espressamente previste rate di importo diverso. Va inoltre inserita una data precisa per la prima rata.
Nell’articolo 3 deve essere indicato l’IBAN sul quale il socio effettuerà i rimborsi. È opportuno utilizzare un conto intestato alla società e riportare in ogni bonifico una causale che consenta di collegare il pagamento al finanziamento.
Il fac simile non contiene garanzie, fideiussioni, clausole di decadenza dal beneficio del termine o conseguenze specifiche per il mancato pagamento di una rata. Se l’importo è rilevante o la società vuole proteggersi con ulteriori tutele, il contratto deve essere integrato con clausole adeguate prima della sottoscrizione.
Esempio compilato di Finanziamento Concesso da Srl ai Soci
I dati utilizzati nell’esempio sono inventati e servono soltanto a mostrare come può essere compilato il fac simile. Il contenuto deve essere adattato al caso concreto.
L’anno 2026 del mese di settembre, giorno 1, con la presente scrittura privata la sig.ra Laura Esempio, nata a Comune Esempio e residente in Via Dimostrativa 10, 00000 Comune Esempio (XX) – INDIRIZZO NON REALE, C.F. CODICE FISCALE NON VALIDO – SOLO ESEMPIO, rappresentante legale della società Alfa Esempio S.r.l. – DENOMINAZIONE NON REALE, con sede in Comune Esempio, in via Illustrativa 20 – INDIRIZZO NON REALE, P.IVA PARTITA IVA NON VALIDA – SOLO ESEMPIO, REA REA NON VALIDO – SOLO ESEMPIO, da ora in avanti mutuante, ed il sig. Andrea Esempio, nato a Comune Dimostrativo e residente in Via Modello 25, 00000 Comune Dimostrativo (XX) – INDIRIZZO NON REALE, C.F. CODICE FISCALE NON VALIDO – SOLO ESEMPIO, socio della sopra indicata società, da ora in avanti mutuatario, di comune volontà convengono quanto segue.
Art. 1 – Oggetto
Il mutuante dà a mutuo al mutuatario, che accetta, la somma di euro 12.000,00 (dodicimila/00), versata in data 1 settembre 2026 a mezzo bonifico bancario all’atto della sottoscrizione della presente scrittura privata.
Art. 2 – Pagamento rateale
Il mutuatario incassa la somma mutuata e si obbliga a restituirla in numero 12 (dodici) rate mensili, ciascuna di euro 1.000,00 (mille/00).
Il prestito è infruttifero di interessi.
La scadenza della prima rata avverrà il giorno 30 settembre 2026. Le successive scadenze mensili decorreranno dalla data della prima scadenza.
Art. 3 – Luogo del pagamento
Il mutuatario eseguirà i pagamenti mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore del seguente IBAN: IBAN NON VALIDO – SOLO ESEMPIO.
In caso di variazione degli indirizzi delle parti rispetto a quelli indicati nella presente scrittura privata e/o dell’IBAN, la parte comunica all’altra i nuovi dati a mezzo raccomandata A/R.
Art. 4 – Estinzione anticipata
È permesso al mutuatario estinguere anticipatamente la somma data in mutuo.
Art. 5 – Spese della scrittura privata
Le eventuali spese, presenti e future, connesse con la presente scrittura privata sono a carico del mutuatario.
Comune Esempio, 1 settembre 2026
Il Mutuante
Alfa Esempio S.r.l. – DENOMINAZIONE NON REALE
Laura Esempio, legale rappresentante
FIRMA DI ESEMPIO NON VALIDA
Il Mutuatario
Andrea Esempio
FIRMA DI ESEMPIO NON VALIDA
Registrazione e trattamento fiscale
La precedente versione della guida indicava il versamento dell’imposta di registro come una condizione necessaria per “formalizzare” qualsiasi finanziamento. L’affermazione è troppo generica. Registrazione e imposte costituiscono profili fiscali distinti dalla validità civilistica del contratto e il loro trattamento dipende dalla forma utilizzata e dall’inquadramento tributario della specifica operazione.
La distinzione tra finanziamento infruttifero e fruttifero può incidere anche sul regime IVA e sull’imposta di registro. Prima di registrare la scrittura privata è quindi opportuno fare verificare al commercialista il contratto effettivamente sottoscritto, la posizione IVA della società e la disciplina vigente alla data dell’operazione, invece di applicare automaticamente un’aliquota ricavata da un modello generico.
Dal punto di vista contabile, l’erogazione non dovrebbe essere registrata come una normale uscita definitiva a favore del socio. Finché esiste l’obbligo di restituzione, la società rileva un credito nei confronti del socio, classificato secondo natura e scadenza, e i successivi rimborsi devono ridurre coerentemente quel credito.
Finanziamento reale e distribuzione occulta di somme
Un contratto scritto non basta se il comportamento successivo delle parti è incompatibile con un vero prestito. Il socio deve essere effettivamente obbligato al rimborso e le rate previste devono essere pagate e registrate. Anche eventuali proroghe, rinunce o modifiche sostanziali dovrebbero risultare da documentazione coerente.
Un’erogazione presentata formalmente come finanziamento ma priva, fin dall’origine, di una concreta prospettiva di restituzione può generare contestazioni societarie, contabili e fiscali. Lo stesso vale se la società rinuncia successivamente al credito senza un’adeguata decisione e senza valutarne le conseguenze.
Cosa succede se il Socio non paga le rate
Il fac simile scaricabile prevede il piano rateale, ma non disciplina specificamente il ritardo o l’omesso pagamento di una rata. Non contiene, per esempio, una clausola che renda immediatamente esigibile l’intero residuo in caso di mancato pagamento.
Se il socio incontra successivamente difficoltà e la società intende modificare le scadenze, la variazione dovrebbe essere documentata in forma coerente con il rapporto originario. Per formulare una proposta di nuove scadenze è disponibile anche il fac simile di proposta di piano di rientro.
Prima di concedere una proroga occorre comunque considerare l’interesse della società, la capacità del socio di adempiere e gli effetti contabili e fiscali della modifica.
Quando il modello deve essere modificato
Il fac simile è predisposto per un finanziamento infruttifero, con erogazione contestuale e restituzione mediante rate mensili di importo uniforme. Deve essere modificato quando le parti intendono prevedere interessi, un’unica scadenza finale, rate non costanti, un periodo iniziale senza rimborsi, garanzie personali o reali oppure condizioni particolari per l’inadempimento.
Richiede inoltre un esame specifico quando il socio mutuatario è anche amministratore o rappresentante della società, quando l’importo è rilevante rispetto al patrimonio o alla liquidità della Srl, quando la società presenta perdite o tensioni finanziarie oppure quando l’operazione coinvolge soggetti collegati con interessi contrapposti.
Errori da evitare nel Finanziamento Concesso dalla Srl al Socio
- Confondere il finanziamento della Srl al socio con il finanziamento effettuato dal socio a favore della Srl e applicare automaticamente l’articolo 2467 del Codice civile.
- Affermare che ogni prestito al socio debba necessariamente essere autorizzato dall’assemblea senza verificare statuto, organo amministrativo e poteri applicabili.
- Fare sottoscrivere alla stessa persona il contratto come rappresentante della Srl e come socio beneficiario senza avere verificato il conflitto di interessi e i poteri di rappresentanza.
- Utilizzare il modello infruttifero quando le parti intendono applicare un tasso di interesse.
- Eliminare la clausola sull’infruttuosità senza disciplinare espressamente gli interessi, considerando che l’articolo 1815 prevede interessi salvo diversa volontà delle parti.
- Indicare un numero di rate e un importo unitario che non corrispondono alla somma effettivamente finanziata.
- Riportare come erogata una somma che non è stata realmente trasferita al socio.
- Usare causali bancarie e scritture contabili incompatibili con la natura di finanziamento rimborsabile.
- Concedere somme senza valutare la capacità del socio di restituirle e l’effetto dell’operazione sulla liquidità della società.
- Confondere la firma della scrittura privata con la necessaria decisione societaria che deve essere assunta dall’organo competente nel caso concreto.
- Considerare l’imposta di registro una condizione civilistica di validità del finanziamento oppure applicare un trattamento fiscale standard senza verificare la specifica operazione.
- Utilizzare la disponibilità della società come se fosse denaro personale dei soci, senza un effettivo credito della Srl e un obbligo concreto di restituzione.