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In questa guida spieghiamo come scrivere una relazione paesaggistica e proponiamo un fac simile Word da utilizzare come esempio.
Come Scrivere una Relazione Paesaggistica
Il valore paesaggistico del territorio ha assunto nel tempo una diversa connotazione dettata dalle recenti normative che mirano a tutelarne l’aspetto originario, nell’ottica di una sempre più rinnovata consapevolezza circa la salvaguardia dell’intero pianeta. I pubblici poteri hanno la facoltà nonché il dovere di emanare norme orientate in tal senso. La nozione di paesaggio si è modificata proprio all’interno del più recente quadro normativo all’interno del quale l’ordinamento italiano ha saputo legiferare in maniera conforme rispetto alle convenzioni europee appositamente stipulate. In quanto centro propulsore dell’azione volta a tutelare le ricchezze del patrimonio naturale, la Convenzione europea di riferimento definisce il paesaggio come quella parte di territorio il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali o umani nelle loro interrelazioni. Per questo motivo, il contesto territoriale diventa sinonimo del termine paesaggio, la cui unicità determina l’emblema di ciò che quel certo tipo di territorio ha da offrire, sia in termini di risorse naturali sia nell’ottica di un possibile sviluppo di carattere urbano, seppur controllato quest’ultimo da tutta una serie di vincoli appositamente imposti.
La normativa di riferimento
La Costituzione italiana recepisce il principio prettamente ispirato alla tutela del paesaggio all’interno dell’articolo 9. L’obiettivo di salvaguardare il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico è stato successivamente ribadito ed esplicitato con l’introduzione di ulteriori norme. Con la Legge n. 431/1985, ad esempio, si è dato risalto a quelle che sono le caratteristiche morfologiche di un determinato territorio. La Convenzione europea sul Paesaggio ha rappresentato un ulteriore tassello introduttivo della nuova prospettiva di salvaguardia, successivamente ratificata a Firenze il 19 luglio 2000 e resa esecutiva all’interno dell’ordinamento italiano con la Legge del 9 gennaio 2006 n. 14. Soltanto con il D.Lgs. 63/2008, tuttavia, la visione della nozione di paesaggio ha assunto i connotati tipici di quella odierna con particolare riferimento al contesto territoriale, considerato nella sua unicità e dinamismo. Soltanto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, istituito ai sensi dell’art. 10 della legge n. 137/2002, si è giunti ad una raccolta normativa in grado di disciplinare l’intera materia. A tal fine, l’articolo 134 del suddetto Codice stabilisce ed individua diverse categorie di beni paesaggistici: i beni che presentano originarie caratteristiche naturali, oppure una certa singolarità nella conformazione geologica, nonché tutte quelle costruzioni, parchi o giardini che si contraddistinguono per la loro bellezza non comune. Inoltre, rientrano tra i beni paesaggistici anche gli alberi dalla struttura monumentale e i beni immobili che compongono un complesso dall’alto valore estetico, radicato nella tradizione storica. Non mancano le vedute panoramiche ad arricchire l’elenco dei beni considerati paesaggistici tutte le zone costiere, marittime, montuose, agrarie e di interesse archeologico di cui è disseminato il territorio nazionale italiano.
Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica
Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica si caratterizza, secondo costante giurisprudenza in merito alle pronunce del Consiglio di Stato, per l’ampia discrezionalità tecnico-valutativa sulla base della quale possa essere emanato. Inoltre, il termine di validità dell’autorizzazione prevede una durata pari a cinque anni. Tuttavia, l’emissione del parere da parte dell’ente pubblico preposto al controllo dell’istanza di autorizzazione deve rispettare il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della suddetta istanza. Prima dell’adozione del parere deve, inoltre, essere emanato opportuno preavviso di rigetto nell’eventualità che tale rifiuti si verifichi. Ad ogni modo, gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica si distinguono sulla base dell’impatto che determinano rispetto al territorio sul quale vanno ad insistere. Perciò, è possibile distinguere tra interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ordinaria ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Nei primi rientrano tutti quegli interventi definiti di lieve entità, che non vanno ad impattare in maniera preponderante sul territorio di riferimento; nei secondi, al contrario, rilevano propriamente gli interventi di maggiore portata. Inoltre, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata anche le semplici istanze di rinnovo già ammesse ma scadute.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
Prima di intervenire con l’autorizzazione paesaggistica semplificata, nell’ottica della trasparenza e della semplificazione dell’attività della Pubblica Amministrazione, il legislatore ha disposto la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria a partire dalla norma contenuta nell’articolo 146 del Codice dei beni culturali. Tale disciplina regolamenta le attività di controllo preventivo che gli enti pubblici preposti devono svolgere al fine di tutelare gli interessi paesaggistici. Per questo motivo, è previsto che i proprietari o possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di un immobile non possano modificare alcuna struttura nè il paesaggio, qualora rilevino per interesse storico paesaggistico, senza ricevere un apposito provvedimento amministrativo che autorizzi qualsiasi intervento possa insistere sull’area di riferimento. Questo tipo di autorizzazione può essere emanato soltanto al termine di un procedimento piuttosto articolato, che prevede al suo interno più fasi. Il primo atto di impulso consiste nella presentazione di una specifica istanza presso gli appositi uffici pubblici. Tale domanda deve essere corredata specificamente da un progetto relativo agli eventuali interventi da effettuare e da tutta la documentazione tecnica necessaria a supportare la medesima istanza di intervento. Tra questi, il documento di maggiore rilevanza è rappresentato proprio dalla relazione paesaggistica. Si tratta di una documentazione tecnica nonché di valutazione preventiva rispetto alla compatibilità degli interventi descritti nella documentazione stessa in relazione al bene interessato e tutelato dalle norme poste a sua salvaguardia. Questo tipo di documentazione, dunque, si presta ad essere un atto presupposto rispetto a tutti i vari titoli edilizi previsti dal TUE. Infatti, la relazione paesaggistica è strumentale al rilascio e alla validità dei successivi titoli edilizi. Tuttavia, resta chiaro che il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica rimangano titoli ben distinti fra loro. Perciò, il permesso di costruire può essere rilasciato anche in mancanza di opportuna autorizzazione paesaggistica, laddove siano presenti dei vincoli in tal senso, sebbene suddetto permesso rimanga inefficace fintantoché non sopraggiunga il relativo nulla osta paesaggistico.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
L’istanza di autorizzazione paesaggistica gode, oggi, di una disciplina semplificata. Si tratta di una disciplina applicabile non a tutti i tipi di interventi modificativi del territorio ma soltanto a quelli considerati di più lieve entità e dunque di minore impatto per lo stesso. A questo stesso procedimento, inoltre, rispondono anche le istanze di rinnovo rispetto ad autorizzazioni paesaggistiche già rilasciate ma che comunque risultino scadute da non più di un anno e che siano relative ad interventi non eseguiti affatto o soltanto parzialmente. Relativamente alla procedura, il documento che il soggetto richiedente deve allegare alla apposita istanza è quello previsto dall’allegato C al DPR del 2017, all’interno del quale devono essere descritti gli interventi di riferimento e deve essere allegata, appunto, la relazione paesaggistica. La documentazione così prodotta dovrà essere presentata presso lo sportello unico per l’edilizia, o comunque presso l’ufficio competente in base alle esigenze di allocazione territoriale. Ricevuta l’istanza, l’Amministrazione di riferimento provvede ad inviare quanto dovuto alla Soprintendenza nel termine di venti giorni. Successivamente, il Soprintendente rilascia il parere vincolante in merito. Il rapporto tra le pubbliche amministrazioni risulta soggetto all’istituto del silenzio assenso, pertanto, qualora l’Amministrazione non dovesse ricevere risposta entro un certo termine, potrebbe procedere sull’istanza senza ulteriori vincoli ostativi. Rispetto al soggetto privato richiedente, tuttavia, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di redigere motivato parere di diniego rispetto alla formulazione della suddetta istanza. Oltre all’esposizione delle relative motivazioni, l’ente preposto ha l’obbligo di comunicare anche le eventuali misure necessarie affinché il predetto provvedimento amministrativo possa essere emanato in maniera favorevole. Infatti, la Soprintendenza ha l’obbligo di valutare la documentazione ad essa sottoposta ed evidenziare al soggetto privato tutto ciò che risulti ostativo davanti ad un provvedimento di diniego.
Istanza di autorizzazione paesaggistica in modalità telematica
L’avvento dei sistemi virtuali ha reso possibile l’invio dell’istanza di autorizzazione paesaggistica anche in modalità telematica. Ciò permette un notevole risparmio di tempo al pari di un’efficacia ottimizzata nell’esecuzione delle relative prestazioni. Inserendo quanto richiesto nell’apposito spazio dedicato dalla Pubblica Amministrazione all’invio della suddetta istanza, è possibile compilare tutti i moduli predisposti in maniera digitale. L’identificazione sulla relativa piattaforma è presupposto indispensabile per poter essere correttamente accreditati dal sistema. Una volta inseriti i dati è necessario, successivamente, allegare tutta la documentazione richiesta nel formato PDF, in modo tale da rendere inalterabile il file di cui si tratta. Solo a seguito di queste operazioni è possibile inviare quanto compilato e allegato attraverso le apposite sezioni e attendere la risposta dell’Amministrazione a ciò preposta. I termini sono quelli disposti per legge, così come la predisposizione delle comunicazioni di approvazione o diniego valide anche in assenza dell’inoltro digitale ma soltanto in formato analogico.
Modello di Relazione Paesaggistica
Di seguito si trova un fac simile relazione paesaggistica che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.