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Home » Fac Simile Richiesta Differenze Retributive Word e PDF

Fac Simile Richiesta Differenze Retributive Word e PDF

Aggiornato il 24 Agosto 2026 da Luca Martini

Indice

  • Fac simile Richiesta Differenze Retributive Word
  • Fac simile Richiesta Differenze Retributive PDF
  • Quando utilizzare questo fac simile
  • Cosa sono le differenze retributive
  • Straordinari e lavoro notturno
  • Come verificare e quantificare le somme richieste
  • Come compilare la Richiesta Differenze Retributive
  • Esempio compilato di Richiesta Differenze Retributive
  • Come inviare la richiesta
  • Prescrizione delle differenze retributive
  • Cosa fare se il datore non paga
  • Attenzione agli accordi e alle dichiarazioni di nulla a pretendere
  • Errori da evitare
  • Il modello può essere usato per chiedere straordinari non pagati?
  • La lettera interrompe la prescrizione?
  • È obbligatorio rivolgersi prima all’Ispettorato del lavoro?

In questa pagina sono disponibili un fac simile di richiesta di pagamento delle differenze retributive in formato Word e un PDF compilabile. Il modello serve a un lavoratore che, dopo la cessazione del rapporto, intende chiedere al precedente datore il pagamento di somme già quantificate e che la società si era impegnata a versare. Si tratta di un fac simile privato, non di un modulo ufficiale dell’Ispettorato del lavoro.

Fac simile Richiesta Differenze Retributive Word

Il modello Word è disponibile in formato DOC e può essere scaricato e personalizzato con i dati del rapporto di lavoro, l’importo richiesto e gli altri elementi previsti nel testo.

Icona
Fac simile richiesta differenze retributive
1 file(s)

Fac simile Richiesta Differenze Retributive PDF

Il PDF è compilabile e contiene campi dedicati ai dati del lavoratore, al rapporto di lavoro, alle dimissioni e all’importo delle differenze retributive da richiedere. Il testo prevede un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

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Richiesta Differenze Retributive PDF
1 file(s)

Quando utilizzare questo fac simile

Il modello scaricabile ha un ambito più specifico rispetto al titolo della pagina. Il testo presuppone infatti che il lavoratore si sia già dimesso, che le differenze retributive siano state quantificate e che la società si sia precedentemente impegnata a versarle.

È quindi adatto, nella sua formulazione originaria, a una situazione nella quale dopo la cessazione del rapporto esiste già un importo determinato e il datore non ha rispettato l’impegno di pagamento. Se invece il rapporto è ancora in corso, il datore contesta l’esistenza del credito oppure l’importo deve ancora essere calcolato, il testo deve essere adattato alla situazione concreta.

Se il problema consiste semplicemente nel mancato pagamento di una o più mensilità già maturate, senza contestazioni su livello, orario o altre voci, può essere più appropriata la lettera di sollecito per il pagamento dello stipendio.

Cosa sono le differenze retributive

Per differenze retributive si intendono, in termini generali, le somme che il lavoratore ritiene di avere maturato in base alla legge, al contratto individuale o al contratto collettivo applicabile e che non sono state corrisposte, oppure sono state corrisposte in misura inferiore al dovuto.

La richiesta può riguardare, a seconda del rapporto, una retribuzione inferiore ai minimi spettanti, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo, scatti di anzianità, indennità previste dal CCNL, mensilità aggiuntive o differenze collegate all’effettivo inquadramento e alle mansioni svolte. Ogni voce deve però essere verificata sulla base delle regole applicabili al singolo lavoratore.

L’art. 36 della Costituzione riconosce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Per individuare concretamente le somme dovute assumono particolare rilievo il CCNL applicabile, il livello di inquadramento, l’orario effettivamente svolto e gli accordi individuali.

Straordinari e lavoro notturno

Alcune indicazioni presenti nella precedente versione della pagina richiedono una precisazione. In base al D.Lgs. 66/2003, il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario normale di lavoro. Le modalità sono anzitutto regolate dalla contrattazione collettiva; soltanto in mancanza di una disciplina collettiva applicabile opera la regola dell’accordo tra datore e lavoratore con il limite di 250 ore annuali. Lo straordinario deve essere computato separatamente e compensato con le maggiorazioni stabilite dai contratti collettivi, che possono prevedere anche riposi compensativi. Il testo del D.Lgs. 66/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro consente di verificare anche la disciplina del lavoro notturno.

Non è corretto definire il lavoro notturno come quello svolto semplicemente tra le ore 24 e le 5. La legge definisce “periodo notturno” un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l’intervallo tra mezzanotte e le cinque. Anche la nozione di lavoratore notturno e il relativo trattamento economico dipendono dalle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Come verificare e quantificare le somme richieste

Prima di inviare una richiesta è opportuno ricostruire con precisione il credito. Possono essere utili il contratto di assunzione, le buste paga, il CCNL applicato, gli estratti conto, i prospetti delle presenze, le timbrature, eventuali turni, ordini di servizio e comunicazioni aziendali.

Se la richiesta riguarda ore di lavoro straordinario o attività svolte in condizioni diverse da quelle riportate nelle buste paga, può essere necessario dimostrare anche l’effettiva prestazione. L’onere della prova non è identico per tutte le rivendicazioni e non è quindi opportuno applicare una regola generale a ogni differenza retributiva.

Quando gli importi derivano da numerose mensilità, variazioni di livello, maggiorazioni o altri elementi complessi, un conteggio effettuato da un consulente del lavoro, un sindacato o un professionista può evitare di formulare una richiesta basata su somme non correttamente determinate.

Come compilare la Richiesta Differenze Retributive

Il fac simile disponibile in PDF è una lettera molto sintetica. L’oggetto è già indicato come “richiesta pagamento differenze retributive”.

Nella prima parte bisogna inserire nome e cognome del lavoratore, luogo e data di nascita, residenza e indirizzo. Seguono i dati relativi al rapporto: data del contratto di lavoro, qualifica, inquadramento, livello e mansioni svolte.

Il paragrafo successivo presuppone che il rapporto sia terminato per dimissioni. Occorre quindi indicare la data delle dimissioni e l’importo complessivo delle differenze retributive che la società si era impegnata a pagare ma che risultano ancora insolute.

Il modello contiene quindi una vera e propria richiesta di pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della lettera e l’avvertimento che, in mancanza, il lavoratore farà valere i propri diritti nelle sedi giudiziarie. Il termine di 15 giorni appartiene al fac simile e non costituisce un termine generale imposto dalla legge per ogni richiesta di differenze retributive.

La lettera termina con la formula “Distinti saluti” e lo spazio destinato alla firma.

Lettera richiesta differenze retributive
Lettera richiesta differenze retributive

Esempio compilato di Richiesta Differenze Retributive

I dati utilizzati nell’esempio sono inventati e servono soltanto a mostrare come può essere compilato il fac simile. Il contenuto deve essere adattato al caso concreto.

Oggetto: richiesta pagamento differenze retributive.

Il sottoscritto Giuseppe Riva, nato a Parma il 16 marzo 1986, residente a Bologna, in Via delle Betulle n. 18, assunto alle Vostre dipendenze in virtù del contratto sottoscritto in data 2 maggio 2022, con qualifica impiegato amministrativo, inquadramento CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, livello 4°, mansioni gestione ordini, fatturazione e prima nota.

A seguito delle dimissioni dello scrivente in data 31 luglio 2026, la Vostra società si era impegnata a versare le differenze retributive richieste e maturate dal sottoscritto, pari a euro 3.480,50, ma al momento non ha ancora pagato alcunché.

Con la presente, pertanto, Vi invito e diffido, a ogni effetto di legge, a pagare la suddetta somma, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, preavvertendo che, in difetto, il sottoscritto sarà costretto a far valere i suoi diritti nelle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti

Giuseppe Riva

Come inviare la richiesta

Poiché il testo contiene un invito formale al pagamento, è opportuno utilizzare una modalità che permetta di dimostrare sia l’invio sia la ricezione, per esempio una raccomandata con avviso di ricevimento oppure una PEC quando mittente e destinatario dispongono di indirizzi idonei.

La prova della ricezione assume rilievo anche in materia di prescrizione. Una richiesta scritta può produrre effetti interruttivi quando identifica in modo sufficientemente preciso il diritto vantato e manifesta in maniera inequivoca la volontà di ottenere l’adempimento. Una comunicazione vaga, priva dell’individuazione del credito, può invece creare problemi probatori.

Prescrizione delle differenze retributive

I crediti retributivi periodici sono generalmente soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 del Codice Civile. Non è però corretto affermare senza distinzioni che la prescrizione inizi sempre a decorrere dalla cessazione del rapporto.

Per il lavoro privato a tempo indeterminato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246 del 2022, ha affermato che, nel sistema risultante dalle modifiche introdotte dalla legge Fornero e dal Jobs Act, i crediti retributivi non già prescritti decorrono dalla cessazione del rapporto nei casi interessati dal principio espresso dalla sentenza. La questione e l’ambito di applicazione della pronuncia sono esaminati nella Rassegna 2022 della Corte di Cassazione sulla prescrizione dei crediti retributivi.

Per il pubblico impiego contrattualizzato la Cassazione ha invece affermato una regola diversa, riconoscendo la decorrenza della prescrizione durante il rapporto per i crediti che sorgono in costanza dello stesso. Anche la natura della singola voce richiesta può incidere sul termine e sul momento dal quale questo decorre. Se sono trascorsi diversi anni, è quindi opportuno verificare il caso concreto senza basarsi sulla sola regola dei cinque anni.

Cosa fare se il datore non paga

Se il pagamento non arriva, il lavoratore può valutare l’assistenza di un sindacato, di un consulente o di un avvocato. Un’ulteriore possibilità è presentare una richiesta di intervento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro mette a disposizione il modulo INL 31 per la richiesta di intervento ispettivo. La domanda può essere accompagnata da contratto di lavoro, buste paga, prove delle presenze e dagli altri documenti disponibili. Quando dalla richiesta emergono elementi idonei a una soluzione conciliativa, l’Ispettorato può valutare l’attivazione della conciliazione monocratica prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 124/2004.

La tutela giudiziaria può invece assumere forme diverse in funzione della natura del credito e delle prove disponibili. Il decreto ingiuntivo non è automaticamente utilizzabile per qualsiasi richiesta e la provvisoria esecutività non deriva dalla semplice presentazione del ricorso. Se il credito necessita di accertamenti sulle mansioni, sull’orario effettivo o su altri fatti contestati, può rendersi necessario un giudizio di lavoro nel quale tali circostanze vengano provate.

Attenzione agli accordi e alle dichiarazioni di nulla a pretendere

Se dopo la richiesta datore e lavoratore raggiungono un accordo sul pagamento, occorre considerare anche la disciplina dell’art. 2113 del Codice Civile sulle rinunce e transazioni relative a diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi. Gli effetti cambiano se l’accordo viene sottoscritto in una sede protetta prevista dalla legge.

Per lo stesso motivo, una eventuale dichiarazione di nulla a pretendere proposta dopo il pagamento deve essere letta con attenzione e non considerata una semplice ricevuta: il suo contenuto può avere un significato diverso a seconda delle somme indicate e della sede in cui viene sottoscritta.

Errori da evitare

  • Usare il modello durante un rapporto ancora in corso senza modificarlo: il fac simile fa espresso riferimento a dimissioni già presentate.
  • Indicare un importo approssimativo: il documento presuppone che le differenze retributive siano già state quantificate.
  • Usarlo quando il datore non ha mai riconosciuto il debito senza adattare il testo: il modello dichiara che la società si era già impegnata a pagare.
  • Considerare i 15 giorni un termine di legge: è soltanto il termine contenuto nel fac simile.
  • Inviare una richiesta senza conservarne prova: per una diffida è preferibile poter documentare la ricezione.
  • Applicare automaticamente la prescrizione quinquennale contando sempre dalla cessazione: decorrenza e regime dipendono anche dalla tipologia di rapporto e dal credito azionato.

Il modello può essere usato per chiedere straordinari non pagati?

Sì, se le somme sono riconducibili a differenze retributive, ma il fac simile disponibile presuppone che l’importo sia già determinato e che il rapporto sia terminato per dimissioni. Se le ore straordinarie sono contestate dal datore, occorre anche valutare la documentazione necessaria per provarne l’effettivo svolgimento.

La lettera interrompe la prescrizione?

Può farlo se contiene una richiesta scritta sufficientemente chiara e specifica, identifica il credito e manifesta senza equivoci la volontà del lavoratore di ottenerne il pagamento. Per questo è opportuno poter provare la data in cui il datore ha ricevuto la comunicazione.

È obbligatorio rivolgersi prima all’Ispettorato del lavoro?

No. La lettera, l’eventuale richiesta di intervento ispettivo e l’azione giudiziaria sono strumenti distinti. Il percorso più adatto dipende dalla natura delle somme richieste, dalla posizione del datore e dalle prove disponibili.

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Luca Martini

About Luca Martini

Luca Martini ha una consolidata esperienza collaborativa al fianco delle principali associazioni per i consumatori. Negli anni, Luca ha sviluppato una profonda conoscenza delle sfide e delle problematiche che i consumatori affrontano quotidianamente, ed è stato testimone diretto della necessità di avere strumenti chiari e accessibili per navigare nel complicato mondo dei diritti dei consumatori.

Attraverso la sua piattaforma, mette a disposizione di cittadini e consumatori una serie di moduli pronti all'uso, guide e altre risorse informative per aiutare le persone a difendere i propri diritti e a navigare con sicurezza nel mare delle normative.

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