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Le differenze retributive rappresentano quegli importi relativi alle prestazioni effettuate dal lavoratore che non sono stati corrisposti dal datore di lavoro. Gli elementi che compongono tali dati si riferiscono principalmente alle ore di lavoro prestato e non pagato secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali, oppure in occasione del carattere straordinario o notturno ovvero festivo. Inoltre, possono riferirsi alla differenza che intercorre tra le mansioni contrattualmente previste all’interno di un determinato livello di inquadramento e gli incarichi effettivamente svolti dal lavoratore. In aggiunta, costituiscono voci che implementano la categoria delle differenze retributive le ferie o i permessi non goduti o goduti in misura diversa, nonché le trasferte lavorative rimaste prive di debita retribuzione. Il datore di lavoro, pertanto, ha l’onere di corrispondere le differenze retributive qualora sia il lavoratore stesso a richiederle. Per questo motivo, in questa guida spieghiamo come richiedere le differenze retributive e proponiamo un fac simile di lettera di richiesta da scaricare. Se l’azienda decide, tuttavia, di non pagare quanto dovuto, sarà possibile adire le competenti autorità giudiziarie per far valere i propri diritti.
Cosa Sono le Differenze Retributive
Ogni contratto di lavoro stabilisce i criteri di individuazione dei parametri economici da seguire a fronte della corretta remunerazione delle prestazioni lavorative. La tutela del lavoratore passa anche per la copertura garantistica prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria. La molteplicità di settori lavorativi di riferimento consente una risposta più adeguata rispetto all’evoluzione di alcune professioni ovvero alla nascita di nuovi mestieri. Sulla base delle varie tipologie contrattuali, ogni CCNL appronta sistematicamente dei valori tabellari che ciascun datore di lavoro ha l’obbligo, contrattualmente instaurato, di rispettare. Pertanto, sulla base della scelta del CCNL di riferimento ogni lavoratore maturerà un vero e proprio diritto a pretendere quanto gli spetta da contratto in base alla quantità e alla qualità delle ore di lavoro effettuate.
Proprio così recita, in fondo, anche l’art. 36 della Costituzione italiana, a norma del quale articolo viene riconosciuto al lavoratore il diritto ad una retribuzione che sia proporzionata esattamente alla quantità e alla qualità del lavoro che svolge, in maniera tale da assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa. La norma tutela il lavoratore anche rispetto alla durata massima della giornata lavorativa, nonché con riferimento al diritto al riposo e alle ferie maturate annualmente. Da questo punto di vista, qualora il lavoratore dovesse lavorare oltre l’orario contrattualmente previsto, vedrebbe sorgere il diritto ad una retribuzione di natura straordinaria. Molto spesso il datore di lavoro pecca proprio sulla corresponsione di quest’ultimo emolumento.
Qualora al lavoratore non sia riconosciuta una corretta retribuzione in relazione alla tipologia di mansione prevista dal contratto, oppure non vengano computati i relativi scatti di anzianità, ad ogni modo concordati in sede contrattuale, costui matura quelle differenze retributive che ha il diritto di ottenere.
Vediamo più nel dettaglio quali sono le principali.
Il lavoro straordinario è generalmente previsto dai contratti e definito come lavoro effettuato oltre l’orario ordinario, in considerazione di esigenze lavorative non procrastinabili. Si tratta, dunque, di lavoro temporaneo ed improvviso, tale da non determinare una revisione dell’orario normale di lavoro. Pertanto, il lavoro straordinario presenta dei limiti. Il tetto massimo è definito dai contratti collettivi ma, qualora non dovessero essere presenti al loro interno riferimenti circa la durata massima del lavoro straordinario, la legge fissa comunque il limite in duecentocinquanta ore annue. Le prestazioni lavorative di carattere straordinario prevedono una maggiorazione, in percentuale diversa a seconda del CCNL di riferimento, con riferimento alla retribuzione oraria. In alternativa, possono essere concessi dei riposi di natura compensativa.
Una tipologia di orario lavorativo che implica una maggiorazione in termini di retribuzione è quella notturna. L’orario notturno, per definizione, è quello svolto all’interno della fascia oraria che va dalle ore ventiquattro alle ore cinque del mattino. Affinché il lavoro possa essere definito propriamente notturno occorre effettuare prestazioni lavorative per almeno tre ore all’interno di questa fascia oraria e, comunque, è necessario svolgere lavoro di questa tipologia per almeno ottanta giorni l’anno. Per legge, non si possono superare le otto ore di lavoro notturno ogni ventiquattro ore.
Anche il lavoro festivo rappresenta un fattore di derivazione delle differenze retributive. Allo stesso modo, le ferie non godute né compensate nei limiti legalmente previsti costituiscono fattori di derivazione delle ferie retributive.
Un importante elemento che differenzia la richiesta di emolumenti derivanti dal lavoro straordinario oppure da ferie non godute risiede sul piano probatorio. Infatti, il lavoratore che voglia ottenere quanto gli spetti di diritto deve provare la quantità di ore di lavoro straordinario effettuate qualora le stesse non vengano agevolmente riconosciute dal datore. Diversamente, per le differenze retributive provenienti dalle ferie non godute l’onere della prova ricade sul datore stesso il quale è costretto a dare prova rigorosa del giusto godimento delle medesime ovvero della giusta corresponsione in forma monetaria, laddove sia possibile procedere ad una conversione del mancato godimento delle ferie in denaro.
La prescrizione, intesa quale termine della possibilità di ottenere un certo diritto, può essere ordinaria oppure breve. Quella ordinaria è di durata decennale e, in considerazione del diritto a recuperare le differenze retributive, si applica soltanto ai contributi INPS e a tutte quelle differenze retributive che siano già state accertate mediante una sentenza. Diversamente, la prescrizione breve, di durata quinquennale, trova applicazione con riferimento ai crediti di lavoro derivanti dal pagamento dello stipendio, del Trattamento di Fine Rapporto, dell’indennità di mancato preavviso, nonché delle differenze retributive. La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il credito diventa esigibile. Nel caso del diritto ad ottenere le differenze retributive, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui è prevista la cessazione del rapporto di lavoro.
Come Richiedere le Differenze Retributive
Il primo passo per cercare di ottenere quanto spetta al lavoratore in termini di emolumenti non versati dal proprio datore di lavoro è quello di inviare una lettera di contestazione rivolta a quest’ultimo. Qualora costui riconosca spontaneamente il mancato versamento delle differenze retributive di cui in oggetto, sarà sufficiente verbalizzare, in un momento successivo, l’adesione alla suddetta richiesta proveniente dal lavoratore.
L’accordo che incide sui diritti del lavoratore, seppur riconosciuti dal suo datore, può passare anche attraverso le sedi protette. Si tratta degli istituti sindacali disseminati su tutto il territorio nazionale, che offrono assistenza e tutela al lavoratore in caso di divergenze operando, primariamente, un tentativo di conciliazione tra le parti. La stessa finalità può essere perseguita anche mediante l’istituto dell’Ispettorato del lavoro oppure mediante l’assistenza di un avvocato.
Diversamente, nel caso in cui le parti non dovessero risolvere bonariamente l’eventuale controversia insorta, l’alternativa inevitabile consisterebbe nell’adire le competenti autorità giudiziarie. Se il credito vantato dal lavoratore presenta i requisiti della certezza, della liquidità e dell’esigibilità, allora sarà possibile ricorrere secondo il procedimento monitorio. Il lavoratore, nelle vesti di creditore, può, infatti, chiedere al giudice di emanare un provvedimento caratterizzato da provvisoria esecutorietà mediante il quale ingiungere al datore di lavoro, in qualità di debitore rispetto agli emolumenti dovuti, di corrispondere quanto in oggetto al suddetto ricorso. Qualora il datore di lavoro non si opponga nei quaranta giorni successivi alla notifica del decreto ingiuntivo emanato dal giudice, il provvedimento diverrà definitivamente esecutivo. Ciò costituirà giusto titolo in grado di legittimare l’inizio di una procedura esecutiva volta all’espropriazione dei beni del debitore sino ad effettivo soddisfo del credito vantato.
In alternativa al procedimento monitorio, il lavoratore può incardinare un’ordinaria causa di lavoro presso le opportune sedi competenti. La scelta dipende sostanzialmente dalla tipologia di diritto vantato. Qualora l’onere della prova ricada sul lavoratore, sarebbe necessario per lui dimostrare, ad esempio, le ore di lavoro straordinario effettuate a fronte della mancata corresponsione dell’importo per le stesse previsto. In tal caso, lo strumento della causa ordinaria risulterebbe indispensabile per fare valere i diritti del lavoratore.
Modello Lettera Richiesta Differenze Retributive Editabile
Di seguito si trova un fac simile lettera richiesta differenze retributive che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.