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Il tema dell’affidamento del minore e, nello specifico della sua residenza può dare luogo a non pochi equivoci e fraintendimenti.
In particolare, è importante capire cosa accade quando uno dei genitori separati decide di trasferirsi con il minore trovandosi così a spostare la residenza di quest’ultimo.
In effetti i motivi che possono portare a tale decisione sono molteplici, si pensi a chi ha necessità di trovare un nuovo lavoro magari più lontano, a chi desidera spostarsi nel luogo della propria famiglia di origine per ricevere da questa un aiuto o, ancora, a chi desidera ricominciare e cambiare vita.
Ma cosa fare quando è coinvolto un minore? In questi casi è bene agire nel suo interesse e cercare una soluzione che sia quanto più rispettosa possibile dei suoi bisogni e necessità, compresa quella di vedere l’altro genitore.
Autorizzazione Cambio di Residenza Minorenni
Secondo diverse disposizioni di legge, per essere più specifici se ne occupano la riforma del diritto di famiglia avvenuta con la legge n. 219/2012 unitamente al successivo D.lgs n. 154/2013 con il quale è stato istituzionalizzato il principio secondo cui la scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere assunta dai genitori in modo condiviso.
Questo avviene nella quasi totalità dei casi, compresa l’ipotesi di affido mono genitoriale, questo per evitare che decisioni così importanti riguardanti la vita del minore vengano prese da una sola delle parti senza un accordo con l’altro genitore. A questa regola fa eccezione solo l’affidamento superesclusivo rafforzato vale a dire quello mono genitoriale con la concentrazione delle competenze genitoriali in capo ad un solo genitore.
Ma, ripetiamo, nella prassi praticamente quasi sempre il cambio di residenza di soggetti minori deve avvenire in trasparenza e comunicando all’altro genitore la propria decisione al fine di tutelare comunque l’unità familiare importante per la crescita del bambino e per far sì che questo non diventi oggetto di una battaglia legale tra adulti.
Inoltre, è doveroso operare una distinzione tra cambio di residenza all’interno dello stesso comune e cambio di residenza in un comune lontano che pertanto pregiudicherebbe la presenza dell’altro genitore nella vita del bambino.
Nel primo caso, dunque nel caso del cambio di residenza all’interno dello stesso comune, si fa riferimento all’art.. 337 sexies cod. civ. co.2 secondo cui In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto .
Da ciò si deduce che se si tratta di un cambio all’interno dello stesso comune, è sufficiente che il genitore lo comunichi all’altro. Ma questo non vale se si intende spostare la residenza in un altro comune.
Se invece si tratta di un cambio di residenza in un comune differente, occorre che vi sia un accordo tra i genitori, se questi non riescono a trovare insieme una soluzione, allora si fa riferimento all’art 337 ter c.c., secondo cio, in assenza di accordo, la scelta è rimessa al Giudice.
Riassumendo quanto detto in precedenza, non è possibile che un singolo genitore decida unilateralmente di spostare la residenza abituale del figlio minore in un comune diverso, senza interfacciarsi e senza accordo dell’altra parte.
La ratio risiede nel voler tutelare il minore ed il suo diritto a crescere e conoscere entrambi i genitori, nonché il diritto dell’altro genitore ad avere la possibilità di instaurare un rapporto con il figlio. Se questo accade, il genitore compie un atto illegittimo e pertanto si potrà aprire un processo a suo carico.
Per agire dunque in maniera ottimale e rispettosa davvero degli interessi del minore, le strade percorribili sono due: o si cerca un dialogo con l’altro genitore e si raggiunge un accordo, oppure se questo non è possibile per via di divergenze di opinione troppo accentuate, si opta per il ricorso al giudice.
Al giudice si può rivolgere tanto il genitore che intende spostare la residenza del figlio e tanto la parte che invece si oppone a tale decisione ed a questo punto sarà il tribunale a prendere in esame le motivazioni di ciascuna parte e a decidere nell’interesse in primo luogo del minore.
Se i genitori sono d’accordo nel cambio di residenza per il figlio minore, il genitore diverso da quello presso cui il bambino dovrà trasferire la residenza deve rilasciare all’altro un modulo di autorizzazione per il cambio di residenza. Questo per attestare di essere a conoscenza del trasferimento e di essere d’accordo.
Nel modulo il genitore deve inserire i propri dati personali, dunque nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed i propri recapiti ed in seguito dichiarare di acconsentire al trasferimento di uno o più figli minori inserendo anche i dati di questi ultimi, unitamente all’attuale indirizzo di residenza e quello presso il quale si trasferiranno
Modello Autorizzazione Cambio di Residenza Minorenni Editabile
Di seguito si trova un fac simile autorizzazione cambio di residenza minorenni che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.