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In questa guida spieghiamo come scrivere una richiesta estinzione anticipata del mutuo e proponiamo un fac simile dichiarazione conformità impianto fotovoltaico Word da utilizzare come esempio.
Come Scrivere una Dichiarazione Conformità Impianto Fotovoltaico
Negli ultimi anni l’installazione degli impianti fotovoltaici ha registrato una grande diffusione, in quanto è sempre più forte l’esigenza di risparmiare sui consumi e di sfruttare fonti energetiche rinnovabili. In ogni caso chi sceglie di passare al fotovoltaico dovrà affrontare un preciso iter burocratico e presentare la dichiarazione di conformità dell’impianto stesso, ovvero un documento con il quale l’impiantista attesta di aver eseguito i lavori a regola d’arte?
Cosa vuol dire esattamente che i lavori sono stati portati a termine a regola d’arte? Sul punto basta far riferimento a quanto previsto dalla Legge 186/68 e all’articolo 6 del DM 37/08. In altri termini, un impianto a regola d’arte è quello che viene realizzato nel rispetto delle norme CEI e che quindi garantisce un certo livello di sicurezza.
In ogni caso l’obbligo di presentare la dichiarazione di conformità è previsto dall’articolo 7 del DM 37/08, il quale prevede che una volta finiti tutti i lavori, a seguito delle verifiche sulla funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice dovrà rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti. Vediamo, qui di seguito, come si redige correttamente questo documento e tutto quello che bisogna sapere sull’argomento.
La dichiarazione di conformità di un impianto fotovoltaico andrà compilata adottando il modello ufficiale riportato dal DM del 19 maggio 2010. Più nello specifico, la prima parte della dichiarazione riporterà i dati della società che si è occupata di installare l’impianto, quindi anche gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio o all’albo provinciale delle imprese artigiane.
La seconda parte del modello, invece, riguarda le caratteristiche tecniche dell’impianto, mentre la descrizione maggiormente dettagliata dell’intervento sarà poi indicata nell’allegato relativo allo schema dell’impianto. A tal riguardo occorre specificare se si tratta di un nuovo impianto, di una trasformazione, di un ampliamento o semplicemente di manutenzione ordinaria.
Bisognerà contrassegnare la dicitura nuovo impianto quando vengono installati pannelli non presenti in precedenza o avviene il rifacimento completo di un fotovoltaico già presente.
Si verifica la trasformazione, invece, quando l’impianto esistente viene modificato per un cambio di destinazione d’uso dell’immobile oppure del luogo nel quale l’impianto è stato installato, avviene un cambio sulle prestazioni dell’impianto oppure un rifacimento parziale che non implica operazioni di manutenzione straordinaria.
Sussiste poi l’ampliamento quando l’impianto subisce un’espansione, cioè l’aggiunta di circuiti, mentre siamo di fronte alla manutenzione straordinaria quando vengono eseguiti interventi che prevedono nuove installazioni, rinnovi e sostituzioni di parti d’impianto. In ogni caso affinché si possa trattare di manutenzione straordinaria è importante che i lavori non vadano a modificare le prestazioni dell’impianto e che siano finalizzati a riportare il fotovoltaico alle ordinarie condizioni di esercizio, senza l’uso di attrezzi particolari. Uno degli esempi classici di intervento straordinario è l’aggiunta di una presa su un circuito già esistente, quindi senza ampliare quelli già presenti perché altrimenti si ricade nell’ipotesi dell’ampliamento.
Bisogna infine considerare che esistono tutta una serie di casistiche che non rientrano nelle ipotesi suindicate e che pertanto dovranno essere contrassegnate sul modulo di conformità sotto la dicitura altro. Si pensi alle opere di adeguamento dell’impianto fotovoltaico. Diversamente, le opere di manutenzione ordinaria non rientrano nell’ambito di applicazione del DM 37/08 e pertanto non sarà necessario procedere con il rilascio della dichiarazione di conformità.
La manutenzione ordinaria, infatti, abbraccia tutte quelle opere volte a contenere il degrado normale d’uso, che quindi non vanno a modificare la struttura essenziale dell’impianto e la sua originaria destinazione. Un esempio classico di manutenzione ordinaria è la sostituzione di un componente che si è danneggiato con altro equivalente.
Una parte della dichiarazione di conformità è interamente riservata a individuare il committente delle opere, al proprietario dell’immobile in cui sono state eseguiti gli interventi, nonché alla destinazione d’uso dell’edificio.
Sul punto, tuttavia, è importante fare delle precisazioni. In caso di subappalto, la dichiarazione di conformità dovrà essere rilasciata dalla ditta che ha eseguito il lavoro e non da quella che lo ha acquisito. Nel documento di conformità, pertanto, verrà specificato il committente l’impresa che ha acquisito il lavoro, mentre quale proprietario il cliente finale, salvo che non si tratti di un affittuario.
Quando il locale appartiene a più persone, basta solo indicarne una, anche se nulla vieta di riportarle tutte. Al fine di evitare ogni contestazione e per poter identificare univocamente il locale, anche se non sussiste alcun obbligo, è sempre raccomandabile indicare i dati catastali.
Gli impianti che sono posizionati completamente all’esterno, ad esempio quelli di illuminazione pubblica, non rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08 e, di conseguenza, non sarà necessaria la dichiarazione di conformità. Diverso è poi il caso di condomini, visto che bisogna predisporre almeno una dichiarazione di conformità per gli impianti realizzati a servizio delle parti comuni e un’altra per ogni appartamento.
Diversamente da ciò che avveniva con la precedente Legge 46/90, il DM 37/08 prevede che ogni impianto, ad eccezione di quelli a servizio dei cantieri edili e degli interventi manutentivi, debba essere progettato rispettando tutta una serie di parametri, ovvero entro certi limiti che riguardano la superficie e la potenza. A questo proposito, il relativo progetto può essere redatto direttamente dal responsabile tecnico dell’impresa o da professionisti iscritti all’albo.
Più nel dettaglio, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice quando vengono soddisfatti tutti i seguenti presupposti: potenza impegnata inferiore a 6 kW, superficie dei locali minore di 400 mq per unità residenziali o 200 mq per altre tipologie di immobili, ambienti non dotati (anche in parte) di impianto soggetti alla disciplina CEI e numero di rivelatori di fumo e/o calore inferiore a dieci.
Si precisa che il limite di potenza impegnata va riferito alla potenza del contatore come previsto dal contratto e non alla potenza massima che può assorbire l’impianto. Questo vuol dire che quando si realizza un immobile che assorbe, ad esempio, al massimo 4 kW, ma la cui alimentazione contrattuale è invece pari a 10 kW, l’impianto dovrà essere progettato da un soggetto iscritto all’albo.
Quanto alla superficie massima dei locali, questo dato si riferisce alla globalità degli ambienti che il contatore andrà effettivamente ad alimentare. In buona sostanza, quanto si realizza un ufficio superiore a 100 mq, ma la cui alimentazione elettrica è derivata da un contatore che alimenta altri locali per oltre 200 mq, la progettazione è a carico di un professionista iscritto all’albo.
In caso di immobili che integrano strutture portanti combustibili, ad esempio edifici dotati di pareti xlam, si terrà conto degli ambienti maggiormente soggetti a incendio e quindi l’impianto dovrà essere progettato da un professionista iscritto all’albo.
Naturalmente in fase di compilazione della dichiarazione di conformità sarà necessario specificare le generalità del professionista con gli estremi di iscrizione nel relativo albo professionale.
Chi sarà chiamato a redigere la dichiarazione di conformità dell’impianto dovrà indicare quale normativa ha rispettato per realizzare le opere dichiarate. Occorre ricordare che l’installazione degli apparecchi di illuminazione non rientra nell’ambito di applicazione del DM 37/08.
La dichiarazione di conformità racchiude inoltre un capoverso in cui l’installatore attesta di aver utilizzato materiali e componenti adatti al luogo dell’installazione, quindi ad esempio aventi idonea protezione IP, contro i contatti indiretti ecc.
Com’è facile immaginare, gli impianti eseguito devono essere verificati in base a quanto previsto dalla normativa in vigore, per cui occorre svolgere dei test visivi e strumentali.
Il progetto, la relazione che specifica i materiali utilizzati, lo schema dell’impianto elettrico, il riferimento alle dichiarazioni di conformità precedenti e la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali sono gli allegati obbligatori che accompagnano la dichiarazione di conformità.
Tutti gli altri documenti facoltativi servono a definire in maniera maggiormente dettagliata i lavori eseguiti e tutelano l’installatore in caso di danni causati dallo stesso impianto dopo le modifiche apportate da altri installatori. Allegati facoltativi sono ad esempio i manuali d’uso e di manutenzione, la compatibilità tecnica dell’intervento, il report delle verifiche a seguito del controllo dell’impianto, la documentazione fotografica ecc.
Una volta pronta la dichiarazione di conformità, questa dovrà essere firmata dal dichiarante e dal responsabile tecnico della ditta. Il primo è il legale rappresentante dell’impresa installatrice o lo stesso titolare, così come risulta dalla visura camerale. Il secondo, invece, è il soggetto che possiede i requisiti tecnici professionali, anch’essi risultanti dalla visura camerale.
Come procedere quando un’impresa installatrice ha più di un responsabile tecnico? In questo caso ciascuno sarà tenuto a firmare le dichiarazioni di conformità di propria competenza.
Quando poi giunge il momento di consegnare la dichiarazione di conformità al cliente, è bene che l’installatore richiedesse una ricevuta che attesta la consegna, in maniera da fugare ogni possibile dubbio dell’avvenuto ritiro del documento. All’intero della dichiarazione di conformità, da far quindi controfirmata per ricevuta, si possono anche specificare tante informazioni sull’impianto elettrico che l’installatore reputa utili, come ad esempio l’eventuale servitù di passaggio delle vie cavi oppure, nelle ipotesi di attività su impianti esistenti, la non conformità di certe parti non interessate all’intervento.
Per quanto poi riguarda il numero di copie della dichiarazione di conformità, tutto dipende dagli adempimenti burocratici che si devono portare a termine. In genere occorre predisporre una copia per il committente, una da consegnare al comune al fine di ottenere il certificato di agibilità, una copia per il costruttore dell’impianto, una copia da destinare al distributore di energia elettrica, due copie per il datore di lavoro affinché si possa procedere con la denuncia ex DPR 462/01 e una copia per la pratica di prevenzione incendi (ove necessaria). Solitamente le copie da rilasciare agli enti si possono consegnare anche senza gli allegati, ma è sempre raccomandato aggiungere anche questi documenti o comunque specificare che sono sempre disponibili facendo espressa richiesta al committente.
L’installatore è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità senza alcun limite temporale, per cui è tenuto a custodire tali documenti anche a distanza di decenni.
Fac Simile Dichiarazione di Conformità Impianto Fotovoltaico
Di seguito si trova un fac simile dichiarazione conformità impianto fotovoltaico che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.