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In questa guida spieghiamo come funziona il contratto di comodato d’uso gratuito locale commerciale e proponiamo un fac simile contratto di comodato d’uso gratuito locale commerciale Word e PDF da utilizzare come esempio.
Contratto di Comodato d’Uso Gratuito Locale Commerciale
Il contratto di comodato d’uso gratuito rappresenta uno strumento giuridico di notevole utilità anche nel settore commerciale. Nonostante sia comunemente associato a rapporti di tipo familiare o comunque basati su un legame di fiducia personale, trova ampia diffusione anche tra imprese o tra imprese e soggetti terzi. È frequente, infatti, che un’azienda conceda gratuitamente a un’altra società macchinari o impianti specifici, necessari per la produzione o l’assemblaggio di determinati beni, oppure che un’impresa metta a disposizione dei propri dipendenti autovetture aziendali, sempre a titolo di comodato, per l’espletamento di mansioni lavorative. Il tratto caratterizzante di questo istituto giuridico è la gratuità della concessione, che distingue il comodato da altre tipologie contrattuali, come la locazione, in cui è previsto il versamento di un canone. Anche nel caso in cui sia presente un onere parziale in capo al beneficiario, si parla comunque di comodato modale o oneroso e non di locazione, poiché tale onere, se calibrato entro certi limiti, non basta a snaturarne l’essenza.
La disciplina fondamentale del comodato è rintracciabile negli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile. Queste norme ne delineano le caratteristiche principali, definendolo come il contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna a un’altra (comodatario) un bene mobile o immobile per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo alla scadenza o quando il comodante lo richieda, se si tratta di un comodato precario. La gratuità trova il suo fondamento nella fiducia che lega comodante e comodatario, visto che il primo si priva di un bene senza ricevere, in linea di principio, alcun corrispettivo. Questo non esclude la presenza di oneri accessori in capo al comodatario, che possono riguardare, per esempio, le spese di manutenzione o di custodia, purché tali oneri non raggiungano valori tali da trasformare di fatto il contratto in una locazione mascherata. A volte, soprattutto nel settore commerciale, questa struttura viene utilizzata per finalità fiscali, dal momento che il comodante può ottenere vantaggi connessi all’ammortamento di determinati beni, mantenendone la proprietà e concedendone solo l’uso.
L’oggetto del comodato può essere un bene mobile o immobile. Sono ricompresi anche i beni mobili registrati, come auto, motoveicoli e altri mezzi di trasporto, sempre che si tratti di beni infungibili e inconsumabili. In ambito imprenditoriale, il comodato può riguardare, oltre ai locali commerciali, macchinari di produzione, impianti industriali, attrezzature specifiche e perfino software, se classificati come beni immateriali infungibili. L’importante è che il bene venga restituito nella stessa forma in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento dovuto all’uso. La gratuità non impedisce che il comodatario sostenga spese di conservazione, manutenzione o adeguamento normativo, soprattutto se l’accordo stipulato prevede che il bene venga utilizzato in un contesto commerciale in cui sono richiesti standard di efficienza e sicurezza particolari.
Nel caso dei locali commerciali, il comodante può concedere l’intero immobile o solo una sua porzione; la validità di tale contratto presuppone che il concedente disponga effettivamente del bene, ossia ne sia proprietario o abbia comunque un diritto reale o personale che legittimi la concessione a terzi. Se il comodante è conduttore del bene (per esempio, in affitto), dovrà ottenere l’autorizzazione del locatore prima di poter stipulare un comodato con un altro soggetto, a meno che nel contratto di locazione non sia già previsto il subentro di terzi nell’uso del bene locato. Nel momento in cui viene firmato un comodato su un locale commerciale, è opportuno descrivere in maniera chiara la destinazione d’uso, specificando se il comodatario potrà esercitare all’interno di tali spazi un’attività commerciale, artigianale o altra attività economica. Questa chiarezza evita futuri contrasti e contribuisce a delimitare l’ambito di responsabilità, dal momento che l’imprenditore comodatario risponderà del corretto utilizzo dei locali e dell’osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene, prevenzione incendi e di eventuali autorizzazioni amministrative che la sua attività richiede.
Dal punto di vista della forma, il contratto di comodato è un contratto reale e si perfeziona con la consegna del bene. Non esiste, nel nostro ordinamento, un obbligo generale di stipulare il comodato in forma scritta, ma tale forma è vivamente raccomandata, specialmente se l’oggetto è un locale commerciale o un bene di valore elevato. La forma scritta rappresenta, innanzitutto, una garanzia probatoria, in quanto la semplice consegna materiale delle chiavi o il passaggio di consegne verbale potrebbero generare incertezze sull’esistenza stessa del contratto o sui termini e sulle condizioni convenute. Soprattutto in caso di contratti di comodato che superino i nove anni o che riguardino beni mobili registrati (come i veicoli aziendali), la forma scritta è pressoché indispensabile per finalità di trascrizione o per ottemperare alle comunicazioni obbligatorie alla Motorizzazione Civile, quando il bene è ceduto a un soggetto diverso per un periodo superiore ai trenta giorni. Nel caso di locali commerciali, inoltre, quando si opta per la forma scritta, diviene obbligatoria la registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate, con il conseguente pagamento dell’imposta di registro in misura fissa. Tale adempimento è necessario per conferire data certa al contratto e per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla legge.
Un altro aspetto rilevante riguarda la durata del comodato. Spesso, in ambito commerciale, viene stabilita una durata determinata, sulla base del tempo necessario al comodatario per svolgere l’attività. Quando il termine non è espressamente indicato e non risulta desumibile dall’uso al quale il bene è destinato, la legge qualifica il rapporto come comodato precario. In tal caso, il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento, a differenza del comodato a tempo determinato, dove la restituzione può essere domandata solamente alla scadenza o se sopravviene un urgente e imprevedibile bisogno del comodante. Può avvenire che, in ambito commerciale, si concluda un comodato cosiddetto “misto”, ossia inserito all’interno di un più articolato accordo contrattuale, come un appalto o una fornitura. In questo scenario, la concessione di un bene in comodato può costituire un accessorio rispetto all’accordo principale; per esempio, un’impresa che appalta la produzione di un certo prodotto a un’altra ditta può fornire macchinari o impianti di sua proprietà in comodato d’uso gratuito, così da assicurarsi che le lavorazioni vengano svolte con strumenti idonei o omologati secondo gli standard richiesti.
È opportuno inserire nel contratto di comodato clausole che regolino con precisione gli obblighi di custodia, conservazione e restituzione del bene. L’articolo 1804 del Codice Civile stabilisce che il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e può servirsene solo per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. In un contesto commerciale, queste norme assumono grande rilievo, poiché la mancata osservanza degli obblighi di diligenza o l’utilizzo del bene per scopi diversi da quelli convenuti potrebbero comportare la risoluzione anticipata del contratto e una possibile responsabilità risarcitoria in capo al comodatario. È anche possibile vietare espressamente la cessione del bene a terzi o il subcomodato, se non con il consenso preventivo del comodante, poiché l’articolo 1804, secondo comma, del Codice Civile consente alle parti di pattuirlo. In un locale commerciale, si potrebbe vietare, per esempio, che il comodatario subaffitti o metta a disposizione di altri soggetti una parte dello spazio, a meno di un accordo scritto che lo consenta in termini specifici.
Talvolta, si inserisce nel contratto la clausola modale, con cui si prevede un onere in capo al comodatario, come l’obbligo di sostenere spese straordinarie di ristrutturazione, di custodire il bene con particolari misure di sicurezza o di corrispondere un rimborso spese mensile simbolico. Se l’importo di tale rimborso non è così elevato da trasformare la natura del contratto, il rapporto conserva i tratti del comodato. Spesso questa clausola si rende necessaria per regolare situazioni particolari: nel caso di un locale commerciale, il comodatario potrebbe impegnarsi a effettuare lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro o di impiantistica, qualora l’immobile necessiti di interventi che ne consentano l’utilizzo in ambito produttivo o di vendita. È utile, inoltre, disciplinare con precisione lo stato dell’immobile al momento della consegna e prevedere un verbale dettagliato in cui si descrivano i locali, le relative condizioni, gli eventuali arredi e attrezzature presenti, in modo da scongiurare contestazioni al momento della restituzione. Questo documento può essere allegato al contratto e firmato da entrambe le parti.
La questione dei vizi della cosa oggetto di comodato merita attenzione. Quando il bene presenta difetti che ne impediscono o limitano l’uso convenuto, il comodante potrebbe essere chiamato a rispondere di tali vizi, se li conosceva e non li ha comunicati al comodatario. Nel contratto di comodato d’uso gratuito di un locale commerciale è dunque consigliabile introdurre una dichiarazione del comodante circa l’assenza di vizi occulti o difetti che rendano impossibile l’attività commerciale. Se emergessero successivamente vizi non noti al comodante, e quest’ultimo non avesse alcuna colpa nel non averli rivelati, non sarebbe tenuto a risarcire i danni. Il comodatario, tuttavia, potrebbe comunque recedere dal contratto se l’uso a cui il bene era destinato risulti compromesso in modo irrimediabile.
Poiché il comodato d’uso gratuito è pur sempre un rapporto contrattuale, la sua efficacia vincolante può essere arricchita da clausole di risoluzione stragiudiziale in caso di inadempimento. Spesso, per le imprese, è preferibile prevedere una clausola compromissoria che rimandi a un arbitro o un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie, per evitare i tempi della giustizia ordinaria. In alternativa, le parti possono stabilire un foro competente, purché la scelta sia giustificata da un effettivo collegamento territoriale. In ogni caso, le controversie aventi a oggetto diritti disponibili, comprese quelle sui contratti di comodato relativi a beni immobili, sono soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 28/2010, e quindi è necessaria un’apposita procedura di mediazione prima di potere agire in giudizio.

Fac Simile Contratto di Comodato d’Uso Gratuito Locale Commerciale Word
Di seguito si trova un fac simile contratto di comodato d’uso gratuito locale commerciale Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Comodato d’Uso Gratuito Locale Commerciale PDF Editabile
Il fac simile contratto di comodato d’uso gratuito locale commerciale PDF editabile può essere scaricato e compilato con i dati mancanti.