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In questa guida spieghiamo come funziona il contratto di vendita macchinari e attrezzature usati e proponiamo un fac simile contratto di vendita macchinari e attrezzature usati Word e PDF da utilizzare come esempio.
Contratto di Vendita Macchinari e Attrezzature Usati
La compravendita di attrezzature e macchinari usati presenta una serie di aspetti tecnici e giuridici di notevole importanza, poiché coinvolge tanto il profilo delle prestazioni e delle caratteristiche funzionali, quanto il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità civile. A differenza di altri settori in cui sono previste definizioni puntuali, il legislatore italiano ed europeo non offre una definizione univoca di “macchina usata”. In via generale, si può comunque considerare “usato” ogni macchinario che, rispetto al momento in cui è stato fabbricato ed eventualmente immesso sul mercato per la prima volta, sia stato effettivamente impiegato per le sue lavorazioni tipiche e che, di conseguenza, abbia un’aspettativa di vita residua minore rispetto a quella di una macchina nuova appena realizzata. La necessità di comprendere quando un macchinario possa dirsi concretamente “usato” si collega sia alle indicazioni fornite dal legislatore, sia alle prassi diffuse nel mercato, sebbene per tale concetto manchi una definizione tassativa.
La normativa che più da vicino riguarda le macchine e la loro sicurezza è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 17/2010, emanato in attuazione della Direttiva 2006/42/CE (cosiddetta “Direttiva macchine”). Tale direttiva trova applicazione sulle “nuove” macchine immesse sul mercato o messe in servizio all’interno dell’Unione Europea e stabilisce gli obblighi del fabbricante o dell’importatore nel garantire la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Il concetto di immissione sul mercato coincide con il momento in cui il macchinario è reso disponibile per la prima volta all’interno dell’Unione, sia esso prodotto sul territorio comunitario o importato dall’esterno. La messa in servizio, invece, si riferisce all’utilizzo effettivo della macchina nel suo contesto di lavoro, secondo la destinazione d’uso definita dal costruttore. All’interno di questo sistema, le macchine “usate” non subiscono automaticamente una seconda valutazione di conformità se erano già state immesse sul mercato comunitario e, dunque, erano già state sottoposte ai criteri propri della direttiva al momento della prima distribuzione o messa in servizio. Bisogna però notare che si possono presentare situazioni specifiche in cui una macchina usata rientra nuovamente nella disciplina della direttiva macchine, come accade quando un macchinario originariamente commercializzato e utilizzato fuori dallo spazio comunitario viene poi importato all’interno dell’Unione per la prima volta, anche se in condizioni di usato. In quel caso si verificherebbe una “nuova” immissione sul mercato comunitario, circostanza che comporta la necessità di ottemperare a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva 2006/42/CE e dal Decreto Legislativo 17/2010. Parimenti, occorre sottolineare che una macchina già in servizio all’interno dell’Unione, ma oggetto di significative trasformazioni o ricostruzioni così sostanziali da potersi considerare come “nuova”, è sottoposta nuovamente alla valutazione di conformità alla direttiva macchine. La giurisprudenza e la prassi applicativa si sono occupate spesso di delineare il confine tra modifiche di poco conto e vere e proprie ricostruzioni tali da generare, in sostanza, una macchina nuova. Sebbene il Decreto Legislativo 17/2010 non riporti più in modo esplicito i criteri che si trovavano nel precedente DPR 459/96, quegli stessi criteri possono ancora fungere da utile riferimento interpretativo per capire quando una modifica divenga così radicale da richiedere una nuova marcatura CE.
La vendita di un macchinario usato si inserisce dunque in un contesto normativo che abbraccia tanto le disposizioni sulla sicurezza quanto le regole del contratto di compravendita previste dal codice civile. Parallelamente alla direttiva macchine, occorre considerare la disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 81/2008 (cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”), che stabilisce obblighi precisi per il datore di lavoro in merito all’acquisto, all’uso e alla gestione delle attrezzature, siano esse nuove o usate. Tra i doveri più significativi spiccano la valutazione dei rischi connessi all’uso delle macchine, l’adozione di misure di sicurezza adeguate, l’informazione e la formazione dei lavoratori, la conservazione della documentazione necessaria (manuali, istruzioni, certificazioni) e la programmazione di interventi di manutenzione che garantiscano la continua rispondenza ai requisiti di sicurezza. L’articolo 72 del Decreto Legislativo 81/2008 impone specificamente obblighi anche a chi vende, noleggia o concede in uso macchine di cui non sia accertata la conformità alle norme europee. Quando si tratta di macchinari che non recano il marchio CE (cioè macchine progettate e costruite prima dell’entrata in vigore delle norme che ne impongono la marcatura), il venditore deve fornire all’acquirente una dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza elencati nell’allegato V del Decreto Legislativo 81/2008. Questa dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del venditore, attesta che la macchina è sicura e utilizzabile al momento della consegna. L’eventuale assenza di questa dichiarazione, o il mancato rispetto effettivo dei requisiti fissati dall’allegato V, può implicare responsabilità di tipo amministrativo e penale, oltre a rendere di fatto impossibile l’uso legittimo del macchinario da parte del nuovo proprietario. Allo stesso modo, se un macchinario è dotato di marcatura CE, deve essere venduto insieme alla dichiarazione di conformità originale e al manuale di uso e manutenzione, in modo che l’acquirente possa verificare la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza. Nel caso in cui il venditore non rispetti queste prescrizioni, il rischio di incorrere in sanzioni è concreto e sorge, inoltre, l’eventualità che il contratto possa essere considerato nullo se contrasta con norme imperative. Il codice civile, infatti, riconosce la nullità come sanzione per gli atti negoziali che violano norme a carattere imperativo, e la disciplina sulla sicurezza dei macchinari rientra a pieno titolo tra queste. Può anche accadere che la macchina non sia immediatamente utilizzabile, dando luogo a vizi e difetti tali da legittimare, da parte dell’acquirente, azioni di garanzia e di risarcimento.
È particolarmente rilevante, in questa prospettiva, il tema delle clausole di compravendita che in apparenza escludono qualsiasi responsabilità del venditore. Spesso, nei contratti per la vendita di macchinari usati, si inserisce la formula “vista e piaciuta” o “vista ed accettata”, con cui l’acquirente sembra rinunciare, fin dall’inizio, a qualsiasi possibilità di contestare eventuali difetti. Questa clausola non elimina, però, la responsabilità del venditore in caso di difetti occulti, o comunque non rilevabili con la normale diligenza. Non può, inoltre, coprire la non conformità della macchina alle leggi imperativamente previste, come il mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza o l’assenza della corretta marcatura CE. In tali circostanze, la clausola non ha alcun valore e la vendita può essere esposta a contestazioni sul piano della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. I giudici, infatti, escludono l’efficacia della “vista e piaciuta” o di simili espressioni quando il vizio o la non conformità del macchinario riguardi aspetti che non siano immediatamente rilevabili in fase di ispezione o che siano coperti da legislazione imperativa, come quella sulla sicurezza.
Nel rapporto contrattuale tra il venditore e l’acquirente, assume perciò grande rilievo la specifica indicazione delle caratteristiche della macchina, delle sue prestazioni e, soprattutto, del suo stato di conformità alla normativa. È consigliabile che il contratto rechi chiare indicazioni sulla data di fabbricazione, eventuale data di prima immissione sul mercato, presenza o assenza della marcatura CE, e sul fatto che la macchina rispetti, laddove necessario, i requisiti dell’allegato V del Decreto Legislativo 81/2008. Il venditore è tenuto a fornire tutta la documentazione disponibile, come manuali d’uso e manutenzione, schemi elettrici, istruzioni di sicurezza o eventuali registri di revisione, affinché l’acquirente abbia piena consapevolezza del bene acquistato. Laddove esistano dubbi sul rispetto dei requisiti, si può far ricorso a professionisti tecnici o a laboratori specializzati in materia di valutazione della conformità. In ogni caso, è opportuno che la condizione di conformità al momento della consegna sia attestata in un documento sottoscritto da entrambe le parti, che ne stabilisca in modo inequivoco gli aspetti di sicurezza e le eventuali responsabilità in caso di successivi interventi di modifica.
Per quanto riguarda il profilo pratico e la responsabilità sul luogo di lavoro, il datore di lavoro che decide di acquistare un macchinario usato deve ricordare che rimane in capo a lui, a prescindere dalla validità delle clausole contrattuali o dall’atteggiamento del venditore, l’obbligo di garantire che la macchina sia effettivamente sicura, idonea al compito da svolgere e correttamente sottoposta a manutenzione. Il Decreto Legislativo 81/2008, infatti, impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi tenendo conto delle condizioni effettive della macchina, del contesto organizzativo in cui essa verrà impiegata e delle operazioni di manutenzione previste dal costruttore. Se l’acquirente, dopo la stipula del contratto, si rende conto che la macchina presenta difetti di conformità o elementi di pericolo, non potrà farla utilizzare finché tali problematiche non siano sanate, e potrà eventualmente rivalersi sul venditore invocando inadempimento contrattuale, responsabilità per vizi occulti o per difetto di conformità, a seconda dei casi e delle clausole inserite nell’accordo.
Chi vende macchinari usati, pertanto, farebbe bene a verificare prima della consegna che le condizioni di sicurezza siano conformi a quanto richiesto dalla normativa e a fornire all’acquirente, qualora richiesto dalla legge, la dichiarazione di conformità all’allegato V, insieme a ogni altra documentazione disponibile, incluse eventuali prove di controlli o revisioni periodiche svolte. Questa scrupolosa attenzione nella fase di predisposizione della vendita e nella redazione del contratto consente di evitare, o quantomeno ridurre, il rischio di controversie. In mancanza di tali accorgimenti, l’acquirente può trovarsi costretto a intentare un’azione per far valere l’inidoneità del macchinario all’uso pattuito, con possibili richieste di risarcimento dei danni o addirittura di nullità del contratto per contrasto con norme imperative in materia di sicurezza sul lavoro. Non va dimenticato che, oltre agli aspetti civilistici, le violazioni in materia di sicurezza comportano anche riflessi penali e sanzioni amministrative, coinvolgendo sia il venditore sia, soprattutto, il datore di lavoro acquirente che introduce la macchina in azienda e la mette a disposizione dei propri dipendenti.
Nella prospettiva di ridurre al minimo le incertezze, alcuni operatori preferiscono affidarsi a consulenti tecnici esterni, incaricati di effettuare una perizia preventiva. Pur non essendo una soluzione assoluta, in quanto eventuali giudizi in sede civile o penale potrebbero sempre rimettere in discussione la valutazione compiuta dal consulente, la perizia preliminare costituisce un utile strumento per chiarire lo stato della macchina e accertare quanto essa sia conforme alla legislazione in vigore. L’accordo di compravendita potrà poi menzionare tale valutazione, definendo i criteri di risoluzione di eventuali contestazioni successive. Ciò permette al venditore e all’acquirente di avere un quadro più chiaro degli obblighi a cui ciascuno deve attenersi e di salvaguardare, per quanto possibile, le rispettive posizioni.

Fac Simile Contratto di Vendita Macchinari e Attrezzature Usati Word
Di seguito si trova un fac simile contratto di vendita macchinari e attrezzature usati Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Contratto di Vendita Macchinari e Attrezzature Usati PDF Editabile
Il fac simile contratto di vendita macchinari e attrezzature usati PDF editabile può essere scaricato e compilato con i dati mancanti.