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In questa guida spieghiamo come scrivere le osservazioni del CTP al CTU e proponiamo un fac simile osservazioni del CTP al CTU da utilizzare come esempio.
Come Scrivere Osservazioni del CTP al CTU
Quando nell’ambito di un procedimento viene nominato un CTP, ovvero il consulente tecnico di parte, uno degli aspetti più spinosi è sicuramente quello relativo alle osservazioni che vengono mosse alla relazione del CTU.
Quest’ultimo, infatti, supporta il giudice nella risoluzione del caso, per cui sarà chiamato a stilare una relazione completa e dettagliata, all’interno della quale indicare tutti i dati e gli aspetti salienti del contenzioso.
Una volta che la relazione sarà ultimata e depositata in cancelleria, la controparte potrà affrontare la deduzione, mettendo in evidenza i punti contorti ed eventuali errori. A tal riguardo si raccomanda di adottare un metodo lineare, senza forzature e incongruenze, anche per non vanificare il lavoro dell’avvocato e di semplificare quello del giudice.
Più nello specifico, il ruolo che il CTP sarà chiamato a svolgere viene definito tecnicamente valutazione delle osservazioni delle parti in causa. Vediamo, qui di seguito, tutto quello che c’è da sapere.
Il ruolo del CTP e le osservazioni al CTU
Prima di capire come vengono svolte le osservazioni che il CTP bisogna avere chiare le idee sul ruolo di questo consulente di parte. Più nel dettaglio, si tratta di un professionista che viene nominato dalle parti, nell’ambito di una causa civile o penale, che andrà ad affiancare il CTU.
L’articolo 201 del codice di procedura civile prevede che il giudice istruttore, tramite ordinanza, assegna alle parti un termine entro il quale poter nominare un consulente di parte. Quest’ultimo, una volta accettato l’incarico, parteciperà alle udienze e presenterà le osservazioni sulle indagini tecniche svolte. Il compito di questo professionista, pertanto, è quello di verificare tutto quello che riguarda il processo, naturalmente in favore della parte per la quale opera.
Com’è facile intuire, il ruolo del CTP è abbastanza complesso e delicato, in quanto si rivela determinante avere spiccate competenze per tutelare gli interessi della parte per la quale agisce. Quest’ultima, di contro, sostiene le spese del professionista anche se, in caso di vittoria, potrà ottenere il rimborso dalla parte soccombente.
In ogni caso il CTP non ha una funzione obbligatoria, ovvero non deve essere necessariamente nominato, ma è sempre raccomandato il suo supporto. La stragrande maggioranza delle cause infatti comporta valutazioni di natura strettamente tecnica, che non possono essere svolte direttamente dall’avvocato.
Trattandosi di un vero e proprio professionista su cui gravano obblighi nei riguardi del soggetto che lo nomina, il CTP vanta comunque anche diritti. Egli può intervenire sulla perizia del CTU, nonché presentare istanze e osservazioni rilevanti ai fini della decisione che adotterà il giudice.
La nomina di un consulente di parte è quindi determinante, in quanto questo professionista offre supporto al professionista incaricato dal giudice. Si tratta di un tecnico che può anche allargare il campo di indagine, quindi presentare osservazioni che verranno vagliate dall’organo giudicante. Tutto ciò serve per offrire nuovi spunti di riflessione, cioè al fine di definire la controversia in maniera equa.
Si ricorda inoltre che il CTP interagisce con la parte che lo ha nominato, non solo nel corso della perizia, ma anche in seguito. Attraverso gli incontri con il cliente possono emergere aspetti interessanti e utili per arrivare a fare osservazioni pertinenti. Il consulente tecnico di parte può presenziare a tutte le operazioni peritali, confrontarsi con il CTU e con gli ulteriori consulenti di parte.
Distinzione tra CTP e CTU
Alla luce di quanto spiegato fino a questo momento risulta evidente la distinzione tra CTP e CTU. Entrambi sono consulenti tecnici, ma svolgono il loro compito in favore di soggetti diversi. Il consulente tecnico d’ufficio viene nominato dal giudice per interesse di mera giustizia, pertanto agevola la risoluzione della controversia dal punto di vista giuridico e tecnico.
Il consulente tecnico di parte che, come suggerisce lo stesso nome, viene nominato dalle parti, assiste le stesse legalmente e tecnicamente. In buona sostanza questo professionista risponde al mandato del cliente, nei limiti prefissati dalla legge, proprio allo scopo di difendere gli interessi della parte per la quale agisce.
Diversamente il CTU non svolge il suo compito per tutelare in qualche modo le ragioni delle parti coinvolte, ma in maniera completamente imparziale, per questo viene considerato un ausiliare del giudice. Il consulente tecnico d’ufficio esamina la vicenda sotto il profilo tecnico, cioè basandosi unicamente sullo svolgimento dei fatti.
Come stilare le osservazioni nel rispetto della legge
Il consulente tecnico di parte deve svolgere il suo compito rispettando la normativa vigente, dunque le osservazioni non possono essere svolte in modo superficiale e senza un preventivo studio della controversia. Più nel dettaglio, la norma a cui fare riferimento è l’articolo 195, terzo comma, del codice di procedura civile.
Quando il consulente tecnico d’ufficio avrà ultimato le operazioni peritali, provvederà a stilare un’apposita che verrà depositata in giudizio e inoltrata al consulente di parte. Si tratta di una fase molto delicata, anche perché il contenuto della relazione è definitivo e non potrà più essere modificato.
A questo punto il giudice assegna alle parti un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale poter presentare delle osservazioni alla perizia del consulente d’ufficio. Il giudice inoltre stabilisce un secondo termine, sempre non inferiore a 30 giorni, per proporre le controdeduzioni.
Per quanto riguarda l’assegnazione dei termini è bene far presente, così come ribadito dalla giurisprudenza, che non possono essere considerate legittimamente ammesse al fascicolo le osservazioni del consulente tecnico di parte fuori termine, cioè presentate in ritardo.
Le osservazioni del CTP fuori dalla tempistica fissata dal giudice possono essere contestate dalla controparte per violazione del principio del contraddittorio, di conseguenza diventare inutilizzabili ai fini della decisione della controversia. Per questo
Nella realtà dei tribunali accade molto spesso che le tempistiche stabilite dal giudice non vengano rispettate a causa di ritardi o inconvenienti con la documentazione. In circostanze del genere il CTU potrà chiedere una proroga motivata, che nella maggior parte dei casi sarà accordata.
Modalità di svolgimento delle osservazioni del CTP al CTU
Come può il CTP svolgere le sue osservazioni alla perizia del consulente tecnico nominato dal giudice? Per prima cosa, come del resto già anticipato, il professionista dovrà studiare in maniera approfondita il caso, onde evitare errori che possono inficiare la decisione finale.
In altre parole il CTP sarà chiamato a individuare quali sono le criticità e i problemi lamentati dalla controparte. Questa attività implica esperienza e competenze specifiche, perché solo in questa maniera si potranno sviscerare nella relazione i punti di interesse determinanti.
Insomma, l’attività relazionale deve essere gestita con un certo scrupolo e molta organizzazione, altrimenti il consulente di parte rischia seriamente di compromettere la sua reputazione professionale. Ecco perché si rivela necessaria la collaborazione continua con lo studio legale che sta trattando il caso, in maniera da avere chiare le idee sul fronte strettamente giuridico.
Quando poi arriva il momento in cui il consulente di parte dovrà stilare le osservazioni, queste dovranno essere molto stringate, chiare ed esaustive. Lo scopo è infatti quello di contestare ciò che viene sostenuto dal consulente tecnico d’ufficio, quindi ribaltare le conclusioni della perizia. Un compito del genere implica analisi minuziose perché diversamente sarà davvero complicato tutelare gli interessi della parte.
In fase di presentazione delle osservazioni conclusive il consulente di parte ha inoltre l’obbligo, nel caso in cui nella prima relazione avesse compiuto degli errori di valutazione, di contrastare quanto sostenuto, ma senza essere ridondante o adottare forzature. L’ideale sarebbe affrontare la questione per punti, quindi in modo dettagliato e schematico, così da non ingenerare confusione al giudice.
In linea generale è bene sapere che le consulenze di parte non devono mai mancare di pertinenza, per questo il CTP dovrà assumere un punto di vista oggettivo. Un altro aspetto da non trascurare è quello di documentare il più possibile le osservazioni, al fine di renderle più convincenti. In ogni caso il contenuto della relazione non dovrà ai mettere in difficoltà il CTU, per evitare che questi possa poi stilare delle conclusioni difformi da quelle spiegate dal CTP.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito con la sentenza n. 29028 del 12 dicembre 2018, che quando alla consulenza tecnica d’ufficio vengono mosse critiche puntuali e dettagliate da parte del CTP, il giudice che intende comunque seguire la perizia del CTU dovrà indicare nelle motivazioni della sentenza le ragioni di tale scelta. Non basta richiamare le medesime conclusioni elencate dal consulente tecnico d’ufficio, perché altrimenti la decisione incorre nel vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità, ex articolo 360, n. 5, del codice di procedura civile.
In capo al giudice non sussiste alcun obbligo di aderire in maniera pedissequa e acritica a quanto viene riportato nelle conclusioni del CTU. Questo vuol dire che l’organo giudicante potrà sempre disattendere le vedute del consulente tecnico da lui stesso nominato e formulare la sentenza sulla base delle osservazioni del consulente di parte. Tutto ciò fa comprendere ulteriormente quanto sia importante il modo in cui il CTP formula le sue osservazioni per formare il convincimento del giudice.
Osservazioni del CTP al CTU – Altre cose da sapere
Tutti coloro che operano come CTP all’interno di un procedimento civile o penale sanno bene quanto sia complicato il momento delle osservazioni da muovere alla perizia del CTU. Affrontare le controdeduzioni con un metodo non adatto può infatti vanificare del tutto il lavoro svolto dall’avvocato, pertanto è determinante agire con cautela e studiare il caso, senza tralasciare nessun particolare.
L’elaborato del consulente tecnico di parte dovrà muovere delle critiche a quanto spiegato dal CTU, ma sempre in modo chiaro e oggettivo, evitando giri di parole, frasi che possono facilmente essere travisate, eccessivamente complesse o polemiche.
Il lavoro andrà quindi affrontato con la massima serenità, pianificando tutte le attività connesse per non commettere errori di valutazione. La collaborazione con la controparte diventa fondamentale al fine di individuare e comprendere meglio i punti della controversia rimasti in secondo piano o poco argomentati.
A questo punto si passa alla stesura delle controdeduzioni che dovrà essere quanto più possibile stringata. In alcuni casi, tuttavia, le relazioni dei consulenti di parte sono prolisse, ma questo non vuol dire che il lavoro sia stato svolto male. L’importante è documentare ciò che si scrive e cercare di fare il punto della situazione con la massima chiarezza.
Generalmente si raccomanda sempre di partire dai quesiti indicati dal giudice, in quanto consentono subito di focalizzare il problema da risolvere, così da non andare fuori argomento. Nel corso dello svolgimento dell’elaborato il CTP dovrà poi evidenziare la diligenza adottata per rafforzare la sua autorevolezza e indebolire quanto assunto dal CTU.
Il linguaggio da preferire è sempre quello autorevole, forte e rispettoso, per cui è meglio lasciare da parte considerazioni personali o espressioni finalizzate solo ad appesantire il contenzioso.
A sostegno delle osservazioni il consulente di parte potrà eventualmente indicare massime e precedenti pronunce giurisdizionali, purché effettivamente pertinenti con le considerazioni riportate.
Un occhio di riguardo meritano poi le conclusioni, da riportare ed elencare in maniera sintetica, ad esempio specificando risultati differenti rispetto a quelli prospettati dal CTU. In alternativa si possono anche proporre modalità e tecniche di indagine più appropriate, nonché i conteggi e le soluzioni che appaiono corrette. Le osservazioni andranno poi firmate dal CPT e trasmesse al CTU nel rispetto delle tempistiche concesse dal giudice.
Le osservazioni del CTP al CTU assumono una fondamentale importanza ai fini dell’esito della relazione finale tecnica, costituendo di fatto l’ultima possibilità offerta al consulente nominato dalle parti di incidere sulla decisione che poi verrà adottata dal giudice.
Ecco perchè tali osservazioni devono essere quanto più possibili chiare, pertinenti e analitiche, possibilmente documentate, tralasciando doni polemici che si rivelano spesso solo controproducenti.
Le osservazioni devono quindi essere spiegate in maniera tale da mettere in difficoltà il CTU, o meglio, cercando di spingere l’ausiliario del giudice a motivare le sue conclusioni.
Del resto già da tempo si è affermato il principio secondo cui il giudice non è tenuto ad aderire alle conclusioni del CTU, ben potendo disattenderle in parte o del tutto anche sulla base della consulenza di parte.
Fac Simile Osservazioni del CTP al CTU
Di seguito si trova un fac simile osservazioni del CTP al CTU che è possibile utilizzare come bozza.