Indice
In questa guida spieghiamo come scrivere un atto di citazione per inadempimento contrattuale e proponiamo un fac simile atto di citazione per inadempimento contrattuale Word da utilizzare come esempio.
Atto di Citazione per un Inadempimento Contrattuale
Come noto, l’inadempimento contrattuale consiste nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione pattuita tra le parti. Se il primo caso (inadempimento totale) è abbastanza intuitivo, il secondo (inadempimento parziale) ha un contenuto più complesso, avendo ad oggetto aspetti diversi della prestazione, che possono riguardare il profilo spazio-temporale (si pensi ad un adempimento in ritardo o in luogo diverso da quello convenuto dalle parti), quello quantitativo (con consegna, ad esempio, di merci in quantità minore rispetto a quella contrattualmente stabilita) o qualitativo (mediante l’esecuzione di una prestazione priva delle caratteristiche promesse). Si tratta, con ogni evidenza, di fatti che necessitano sin dall’atto introduttivo di allegazioni precise e circostanziate in grado di circoscrivere il thema decidendum e il thema probandum.
Presupposti dell’inadempimento
-L’esigibilità della prestazione
In linea di massima, perchè si configuri l’inadempimento è necessario che la prestazione sia già concretamente esigibile, ovvero non sia sottoposta a condizioni o termini non ancora maturati. In realtà, pur in presenza di tali elementi non ancora scaduti, il debitore potrà essere considerato già inadempiente nel caso in cui abbia espressamente dichiarato l’intenzione di non di eseguire il contratto.
-Imputabilità dell’inadempimento
L’art. 1218 c.c. esclude la responsabilità del debitore in tutti i casi in cui l’adempimento sia divenuto impossibile per causa a lui non imputabile. Ci si riferisce, in particolare, a tutti quegli eventi – estranei alla sfera di controllo della parte obbligata – che siano per la stessa inevitabili nonostante la sua condotta diligente. L’inadempimento dunque, per essere imputabile al debitore, deve dipendere da una sua condotta colposa e non conforme a diligenza. Naturalmente, il grado di diligenza richiesto nell’adempimento dell’obbligazione è gradato e, a seconda dei casi, si riferisce alla diligenza del buon padre di famiglia oppure a quella qualificata, legata solitamente ad una prestazione di tipo professionale, da svolgere a regola d’arte. Anche quando si tratta di una prestazione particolarmente complessa e gravata di oggettiva incertezza, l’eventuale errore del debitore nell’esecuzione dell’obbligazione è considerato causa di non imputabilità dell’inadempimento. L’onere di dimostrare la sussistenza dei tali circostanze o la perfetta esecuzione della prestazione ricade, chiaramente, sul debitore.
La domanda giudiziale
Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una parte non adempie alla propria prestazione, l’altra può a sua scelta agire per ottenere l’adempimento oppure la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
-Azione di esatto adempimento
Con tale procedura il creditore agisce in giudizio affinchè il debitore venga condannato all’adempimento dell’obbligazione così come descritta nel contratto. Il presupposto per incardinare tale giudizio è che l’adempimento sia ancora possibile (per esempio che la cosa da consegnare non sia perita) e che, naturalmente, il creditore vi abbia ancora interesse. La particolarità di questa azione è che in qualsiasi fase e grado del giudizio (ivi compreso quello di appello), la parte può modificare la domanda e chiedere la risoluzione del contratto, in ragione delle mutate condizioni di fatto.
-Azione di risoluzione
Il creditore che, a fronte di un inadempimento grave della controparte, non abbia più interesse alla prestazione, può agire per la risoluzione del contratto ovvero per il suo scioglimento. La finalità di tale rimedio è quella di riportare i contraenti nella stessa situazione antecedente alla stipula del contratto, con effetto retroattivo e restituzione delle somme eventualmente erogate da parte del contraente adempiente. Se, dunque, ciò è pacificamente possibile quando si parla di contratti a esecuzione immediata (es: consegna del bene e pagamento del prezzo), la questione appare più complessa laddove si tratti di attività protratte nel tempo. A tal proposito viene in rilevo l’art. 1458 c.c. a norma del quale nei contratti a esecuzione continuata o periodica l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (si pensi al caso di un appalto per la costruzione di un edificio, realizzato solo in parte). L’eventuale risoluzione non può dunque comportare la condanna del debitore a restituire tutti gli importi già percepiti, dal momento che lo stesso mantiene il diritto al riconoscimento del compenso per quanto effettivamente realizzato. A differenza di quanto accade nell’azione di esatto adempimento, una volta chiesta la risoluzione, il creditore non può più cambiare idea e optare per la domanda di adempimento. Ulteriore effetto della proposizione della domanda è che, una volta formulata, il debitore non può più validamente adempiere e svincolarsi dalla sua responsabilità.
-Azione di risarcimento danno
Trattasi di una domanda che può pacificamente essere articolata insieme a quelle di adempimento o risoluzione, oltre che in via autonoma. Come noto, il danno corrisponde alla lesione di un interesse giuridicamente rilevante del contraente, determinabile nella differenza tra la situazione economica anteriore all’inadempimento e la sua consistenza successiva. La prova dell’esistenza del danno e della sua quantificazione spetta naturalmente al danneggiato, che soggiace comunque al limite di cui all’art. 1223 c.c., secondo cui il nocumento deve costituire una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, secondo il principio della causalità adeguata (con esclusione, dunque, di tutti quei danni che si sarebbero verificati ugualmente nel caso in cui il debitore avesse correttamente adempiuto, secondo il normale svolgimento delle cose).
Danno risarcibile
In base all’art. 1223 c.c., sono risarcibili tanto la perdita subita (danno emergente) quanto il mandato guadagno (lucro cessante). La reintegrazione del patrimonio, dunque, deve essere integrale e ricomprendere sia il danno che si sarebbe evitato con l’adempimento (diminuzione patrimoniale immediata) sia il guadagno che il creditore avrebbe percepito se l’obbligazione fosse stata tempestivamente e correttamente eseguita, da liquidarsi nella misura valutata dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso ex art. 2056 c.c.. Ciò significa che nella determinazione del lucro cessante si deve fare riferimento alle concrete ed effettive possibilità di remunerazione che non si sono attuate a causa dell’inadempimento, con esclusione di poste meramente ipotetiche. Va inoltre tenuto presente che, in caso di inadempimento colposo, il danno risarcibile è solo quello contenuto nei limiti di quanto si poteva prevedere al momento della stipula del contratto. Al contrario, in caso di dolo, si applicherà la più severa disciplina di cui all’art. 1225 c.c., con liquidazione di ogni danno causato dall’inadempimento, anche eccedente la soglia della prevedibilità.
Onere della prova
Come noto, la regola generale in tema di onere probatorio è quella di cui all’art. 2697 c.c. secondo il principio latino onus probandi incumbit ei qui dicit. In buona sostanza, chi agisce in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto che vuole fare valere, mentre spetta al convenuto che vuole negare la pretesa attorea dare prova dell’intervento di eventi estintivi, modificativi o impeditivi. In ambito contrattuale, tuttavia, si applica la norma speciale dettata dall’art. 1218 c.c., secondo la quale il creditore che agisce per l’adempimento deve solo provare la fonte negoziale del suo diritto, il relativo termine di scadenza e il nocumento subito, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento del debitore. Spetta invece a quest’ultimo dimostrare di essere esente da responsabilità, fornendo prova specifica dell’avvenuto esatto adempimento, della condotta diligente e/o dell’impossibilità a lui non imputabile.
Eccezione di inadempimento
Nei contratti a prestazioni corrispettive tale accezione, applicazione del principio latino inadimplenti non est adimplendum, consente alla al debitore convenuto in giudizio di giustificare la mancata esecuzione della propria prestazione, rilevando a sua volta l’inadempimento dell’attore ai sensi dell’art. 1460 c.c.. Effetto di tale eccezione è quello di invertire i ruoli delle parti in lite, consentendo al debitore di limitarsi ad allegare l’inadempimento dell’attore, cui spetterà l’onere di dimostrare il proprio corretto adempimento.
Forma della domanda – L’atto di citazione per inadempimento contrattuale
La riforma recentemente entrata in vigore ha introdotto alcune rilevanti novità anche nella forma dell’atto di citazione, che deve contenere il riferimento alle eventuali condizioni di procedibilità (esperimento della negoziazione assistita o del procedimento di mediazione obbligatoria) e all’obbligo di assistenza tecnica. Anche il termine minimo intercorrente tra il giorno della notifica dell’atto e la data della prima udienza è cambiato, passando da 90 a 120 giorni, per consentire la costituzione del convenuto e il deposito delle memorie di cui al nuovo art. 171-ter c.p.c.. Quando invece la competenza per valore spetta al Giudice di Pace, l’atto introduttivo non sarà più una citazione bensì un ricorso, applicandosi la nuova normativa rito semplificato di cui all’art. 281-decies c.p.c. e seguenti.
Prescrizione dell’azione per inadempimento contrattuale
Trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, l’azione si prescrive in 10 anni in base all’art. 2946 c.c., a meno che norme speciali, come quelle dettate in tema di appalti o di lavoro, prevedano termini minori per la maturazione di prescrizioni e decadenze.
Modello Atto di Citazione per Inadempimento Contrattuale
Di seguito si trova un fac simile atto di citazione per inadempimento contrattuale che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.