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In questa guida spieghiamo come scrivere un accordo di riservatezza e proponiamo un fac simile accordo di riservatezza Word e PDF da utilizzare come esempio.
Caratteristiche dell’Accordo di Riservatezza
Un accordo di riservatezza è quell’accordo caratterizzato dall’obbligo alla riservatezza su determinate informazioni, sia di natura preliminare ad un certo tipo di contratto, che di natura inclusiva rispetto al contratto medesimo. L’accordo di riservatezza può manifestarsi anche attraverso l’introduzione di una specifica clausola contrattuale, spesso affiancata o riferibile ad una clausola penale. La prassi induce ad introdurre una clausola penale in virtù dell’eventuale inadempimento del suddetto obbligo alla riservatezza, poiché consente di predeterminare l’entità del dovuto ristoro. Si tratta, infatti, di un obbligo connaturato alla prestazione richiesta nell’accordo. In caso di inadempimento, la parte inadempiente può ben essere obbligata successivamente a risarcire il danno conseguente la violazione di tale obbligo. L’accordo di riservatezza ha origini di natura anglosassone, per questo motivo la regolamentazione risulta alquanto carente all’interno dell’ordinamento italiano. Tuttavia, la giurisprudenza cerca di colmare quelle lacune inevitabilmente presenti nella legislazione.
Gli accordi di riservatezza hanno ad oggetto informazioni o parti di informazioni che assumono rilevanza in ordine al contratto di riferimento. Si può trattare di questioni preliminari alla pattuizione principale oppure di informazioni più prettamente tecniche, che riguardano l’origine del contratto medesimo, come nel caso dei segreti di natura commerciale o comunque professionale. L’ambito di riferimento può variare in base agli interessi sottesi alla stipulazione contrattuale. Esso può avere natura economica, finanziaria, amministrativa, inerente alla vendita o ad altre trattative a scopo commerciale. La fase delle trattative risulta, ad ogni modo, rilevante ai fini dell’accordo di riservatezza in quanto è nella fase embrionale del contratto che vengono poste le premesse per gli sviluppi successivi nella contrattazione ed è in questa stessa fase che le informazioni rilevanti possono formare oggetto di accordo specifico secondo l’interesse di una delle parti o di entrambe. L’interesse di entrambe le parti, infatti, si presume ma ciò non toglie che possa riguardare soltanto una di esse.
Il contratto rappresenta l’accordo di due o più parti volto a regolare gli interessi che le riguardano o che assumono rilievo in ordine alla contrattazione medesima. Tra gli elementi del contratto stesso considerati essenziali rilevano: l’accordo tra le parti, l’oggetto, la causa e la forma. L’accordo tra le parti è fondamentale al fine di poter costituire una pattuizione che risulti vincolante per le stesse e nasce dall’incontro della loro volontà. L’oggetto costituisce il centro degli interessi principali attorno al quale ruota la volontà di giungere ad una contrattazione. Questo deve essere lecito, possibile, determinato o determinabile. La causa, indica la funzione economico sociale del contratto stesso e deve essere necessariamente lecita secondo le norme e i principi dell’ordinamento italiano. Infine, la forma può rilevare in quanto elemento imprescindibile ai fini della validità del contratto stesso, oppure semplicemente ai fini probanti, cioè per dimostrare l’esistenza di quest’ultimo. Il contratto si sostanzia, dunque in una regolamentazione di interessi reciproci in cui una parte ovvero entrambe si impegnano obbligandosi a compiere o a non compiere determinate prestazioni. L’accordo di riservatezza costituisce, nello specifico, un contratto ad effetti obbligatori, in cui le parti in genere si impegnano a non divulgare o a diffondere ciò che inerisce l’accordo medesimo in relazione ad informazioni specifiche. L’obbligo alla riservatezza rappresenta, perciò, l’impegno a non svelare o divulgare quei segreti di varia natura che formano oggetto precipuo del contratto.
Tra gli obblighi che nascono dall’accordo di riservatezza rileva non solo il più generico obbligo a non divulgare quanto coperto dal dovuto riserbo, ma anche tutta una serie di obblighi ad esso afferenti tra i quali: l’obbligo di custodia, in relazione alle informazioni assunte; l’obbligo di non utilizzare suddette informazioni per scopi che vengono considerati estranei alle trattative o alla pattuizione stessa; l’obbligo di non divulgarle; l’obbligo di obliare tutte le informazioni coperte da riservatezza una volta verificatasi la cessazione del contratto. In relazione all’obbligo di non utilizzare per scopi estranei i segreti pattuiti come tali rileva in particolare nell’ambito aziendale, laddove l’accesso a determinate fonti informative risulta necessario per poter lavorare ed eseguire progetti all’interno dell’azienda stessa ma quanto messo a disposizione da quest’ultima non può essere suscettibile di utilizzazione esterna per cui i dati assunti non possono essere utilizzati al di fuori di un determinato contesto lavorativo. Le aziende cercano di dotarsi, a tal fine, di sistemi di prevenzione basati sul riconoscimento del soggetto che utilizza determinate informazioni o che se ne appropria indebitamente, ad esempio effettuando il download di file dal personal computer della società stessa. Particolare attenzione merita l’obbligo di obliare suddette informazioni, poiché se nell’ambito giornalistico quello all’oblio è un diritto, nel contesto di un accordo privato diventa un vero e proprio obbligo posto a carico di una delle parti che si sia servita dei dati a cui ha avuto accesso. L’obbligo all’oblio, e dunque a cancellare i dati eventualmente ancora detenuti dopo la cessazione del rapporto lavorativo, o semplicemente del contratto così come stipulato dalle parti, determina la nascita di questo impegno di cui la parte è onerata.
Il Codice Civile, all’art.2015, tutela il diritto alla riservatezza di natura contrattuale con specifico riferimento al prestatore di lavoro, il quale ha l’obbligo di non divulgare notizie inerenti l’organizzazione o i metodi di produzione, oltre a non dover trattare affari in conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore, tutto ciò al fine di non recare pregiudizio ai danni dell’impresa stessa. Questa norma si pone prevalentemente a tutela della concorrenza e dunque delle nozioni organizzative e produttive attinenti l’impresa al fine di tutelare l’imprenditore che per primo si è insediato con quella tipologia di attività. Inoltre, il riferimento si estende anche a quelli che rappresentano i più generici obblighi di fedeltà del dipendente. La tutela civilistica si limita a questo tipo di normativa mentre la tutela penale si estende a due tipologie di reati tra cui: il reato di rivelazione del segreto professionale, di cui all’art. 622 del Codice Penale, e il reato di rivelazione dei segreti scientifici e industriali, di cui all’art. 623. Il segreto di natura commerciale risulta essere quello che gode di maggiore tutela nel panorama giuridico. A partire dalla tutela della proprietà industriale, tramite la registrazione di marchi e brevetti, la protezione delle informazioni legate ad un’impresa ha conosciuto notevoli sviluppi soprattutto sul fronte digitale. Molteplici convenzioni internazionali hanno affrontato la tematica concernente la tutela dei dati informatici quali informazioni digitalizzate provenienti dalle imprese. Queste ultime, infatti, per quanto celeri nell’approntare la sottoscrizione di accordi di riservatezza, non sempre riescono ad affrontare concretamente una perdita di dati importanti poiché il mondo virtuale risulta eccessivamente evanescente per poter applicare una tutela effettiva. Per questa ragione, l’ordinamento comunitario e quello nazionale hanno cercato di unire diversi tipi di tutela giuridica al fine di proteggere la proprietà industriale di chi realizza anche software, attraverso sia il primo genere di tutela sia tramite l’applicazione della normativa inerente il segreto commerciale.
Sono le parti a decidere le modalità e, soprattutto, le tempistiche entro le quali rendere valido l’obbligo alla riservatezza. Se il fine approntato dalla tutela normativa in questo ambito è quello di evitare la produzione di pregiudizi, lo scopo delle parti private è quello di tutelare i propri interessi specifici in merito all’accordo sottoscritto. Infatti, le parti definiscono all’interno dell’accordo, una data rispetto alla quale far partire gli obblighi inerenti la riservatezza e una data di cessazione degli stessi. L’esigenza di definire contorni certi entro i quali determinare l’obbligo alla riservatezza è, infatti, fondamentale e consente alle parti di assumere l’impegno in maniera responsabile e sicura.
Modello Accordo di Riservatezza Word
Di seguito si trova un fac simile accordo di riservatezza Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Accordo di Riservatezza PDF Editabile
Il modello accordo di riservatezza PDF editabile può essere compilando inserendo le informazioni richieste al suo interno.