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In questa guida spieghiamo come scrivere una relazione di impatto società benefit e proponiamo un fac simile relazione di impatto società benefit editabile da utilizzare come esempio.
Relazione di Impatto Società Benefit
La relazione di impatto per una società benefit è il pezzo che rende verificabile, ogni anno, la promessa di beneficio comune scritta nello statuto. Non è un bilancio sociale facoltativo, ma un’asseverazione obbligatoria che il Codice del 2016 sulle società benefit colloca accanto al bilancio d’esercizio, con contenuti tipizzati: il racconto degli obiettivi perseguiti e delle azioni intraprese, la misurazione dell’impatto tramite uno standard esterno riconoscibile e trasparente, la definizione dei nuovi traguardi per l’esercizio successivo. La legge di riferimento è l’articolo 1, commi 376-384, della L. 208/2015, che definisce cosa sia “beneficio comune”, impone che lo statuto indichi le finalità specifiche e pretende che l’organo amministrativo governi bilanciando l’interesse dei soci, le finalità di beneficio e gli interessi degli altri portatori d’interesse, nominando anche un responsabile interno del perseguimento del beneficio. La relazione, dice la norma, va redatta annualmente, allegata al bilancio e pubblicata sul sito della società, se esistente, con la possibilità di omettere taluni dati finanziari quando ciò sia necessario a tutelare i beneficiari; la mancata veridicità della qualifica “benefit”, infine, espone alle regole sulla pubblicità ingannevole e alla vigilanza dell’Autorità Antitrust, a riprova che la trasparenza non è solo un principio etico ma anche un presidio di correttezza del mercato.
Il cuore tecnico della relazione è lo standard di valutazione esterno, che la legge pretende sia sviluppato da un soggetto distinto dalla società, esauriente rispetto all’attività, credibile per competenze e metodi e soprattutto trasparente nei criteri e nelle ponderazioni utilizzate. Non è richiesto che un ente terzo “certifichi” la relazione: l’obbligo riguarda l’uso di uno standard indipendente e pubblico, non la revisione esterna del documento, ma proprio perché lo standard dev’essere esterno, la società non può inventarsi indicatori ad hoc non confrontabili. La misurazione deve coprire le aree minime indicate dagli allegati alla legge—governo d’impresa, rapporti con i lavoratori, relazioni con gli altri stakeholder e ambiente—e deve essere condotta in modo da rendere chiaro come l’attività sociale abbia generato effetti positivi o ridotto quelli negativi per le persone e i territori con cui l’impresa interagisce. Le prassi di mercato ricorrono a schemi ampiamente diffusi, ma la scelta resta libera purché ricadano nei requisiti legali di indipendenza, esaustività e trasparenza descritti negli allegati 4 e 5 della legge; l’essenziale, agli occhi della stazione di controllo sociale che è il lettore della relazione, è che si capisca quali dati sono stati raccolti, con quali metodi e secondo quale logica di pesi, e che questi elementi siano verificabili nelle fonti dello standard utilizzato.
Sul piano civilistico la relazione non è un adempimento sganciato dalla governance. La norma chiede agli amministratori di gestire bilanciando interessi e di individuare un responsabile del beneficio; se l’assetto non funziona o se mancano i presupposti organizzativi per misurare e rendicontare, l’inosservanza può tradursi in responsabilità degli amministratori secondo le regole del tipo societario, perché la pianificazione e la misurazione dell’impatto non sono un abbellimento, ma un dovere incorporato nella qualifica benefit. La stessa relazione deve spiegare non solo ciò che è andato a buon fine, ma anche gli ostacoli incontrati, così da rendere comprensibile la traiettoria reale dell’impresa, e deve chiudersi con obiettivi chiari per l’anno seguente, evitando slogan che un domani possano essere letti come pratiche ingannevoli. La pubblicazione sul sito, quando esiste, rende la società accountable verso il mercato; l’allegazione al bilancio la porta dentro la sede formale del controllo societario.
Gli adempimenti di deposito sono ormai puntualmente codificati dal sistema camerale. Unioncamere ha confermato, per la campagna bilanci 2025, che le società benefit devono allegare la relazione di impatto in formato PDF/A al fascicolo di bilancio, attribuendole il codice documento R09, con le stesse scadenze e gli stessi oneri previsti per il deposito del bilancio di esercizio. L’ufficio ricorda anche che, a prescindere dal formato contabile adottato, l’allegazione è necessaria e che l’obbligo di pubblicarla sul sito, se presente, resta fermo. In altre parole, il documento vive due volte: nel fascicolo civilistico che assicura la tracciabilità ufficiale e nello spazio digitale dell’impresa che garantisce l’accessibilità.
Nella pratica redazionale conviene partire dall’allineamento fra tre piani: le finalità statutarie, le decisioni e i processi messi in campo nell’esercizio e lo standard esterno prescelto. Il racconto deve essere coerente con l’oggetto sociale e con gli impegni dichiarati, e allo stesso tempo deve mostrare il collegamento tra azioni, indicatori osservati e risultati; quando gli effetti non sono ancora misurabili, è legittimo dichiarare lo stato di avanzamento purché si indichino metriche e basi di partenza. È utile descrivere come è stato coinvolto il responsabile del beneficio e come sono stati ascoltati gli stakeholder, perché la qualità dell’impatto dipende anche da processi di ascolto e di risposta che la legge—pur non imponendo formule—presuppone nel richiamo alla gestione “responsabile, sostenibile e trasparente”. La parte metodologica non va trascurata: esplicitare lo standard, rimandare alla documentazione pubblica dei criteri e delle ponderazioni, indicare gli affidamenti informativi interni ed esterni, chiarire eventuali limiti o cambi di perimetro rispetto all’anno precedente, sono scelte che danno solidità al documento e lo rendono verificabile.
L’orizzonte sanzionatorio non è punitivo ma reale. Se la società si fregia della qualifica “benefit” senza perseguire davvero le finalità o senza misurare e rendicontare come promesso, si espone non solo al giudizio dei soci secondo le regole di responsabilità degli amministratori, ma anche agli strumenti di tutela dei consumatori e del mercato contro la pubblicità ingannevole, con la competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il presidio migliore resta un ciclo annuale ordinato: programmazione degli obiettivi di beneficio comune, misurazione con standard esterno lungo l’esercizio, rendicontazione in chiusura e definizione dei nuovi obiettivi, con il deposito camerale e la pubblicazione sul sito a chiudere il cerchio. Così impostata, la relazione di impatto non è un adempimento a posteriori, ma un meccanismo di governo che collega statuto, strategia e operatività e rende la qualifica di società benefit un impegno misurabile e credibile nel tempo.
Modello Relazione di Impatto Società Benefit Word
Di seguito si trova un fac simile relazione di impatto società benefit Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.