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In questa guida spieghiamo come scrivere una dichiarazione di conformità messa a terra e proponiamo un fac simile dichiarazione di conformità messa a terra Word e PDF editabile da utilizzare come esempio.
Dichiarazione di Conformità per Messa a Terra
La messa a terra non è un dettaglio tecnico qualunque, ma il presidio principale che consente all’impianto di proteggere le persone dai contatti indiretti e di garantire l’intervento corretto delle protezioni. Per questo il legislatore ha costruito un doppio binario. Da un lato c’è la disciplina generale degli impianti al servizio degli edifici, che impone la dichiarazione di conformità al termine dei lavori eseguiti “a regola d’arte”. Dall’altro, quando l’impianto serve un luogo di lavoro, entra in gioco la disciplina speciale che affida all’installatore l’omologazione iniziale e, al datore di lavoro, gli obblighi di denuncia e di verifica periodica. Il primo binario è quello del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; il secondo è quello del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462. La distinzione serve anche a sgombrare un equivoco ricorrente: in un’abitazione o in un condominio senza dipendenti valgono le regole del D.M. 37/08, mentre gli adempimenti del D.P.R. 462/01 scattano solo quando esiste un datore di lavoro e dunque un “luogo di lavoro” ai sensi della normativa di sicurezza.
La dichiarazione di conformità, spesso chiamata in breve “Di.Co.”, è l’atto scritto con cui l’impresa abilitata attesta che l’impianto è stato realizzato secondo regola d’arte, cioè in conformità alla legge e alle norme tecniche applicabili. Non è una formula di stile, ma un documento tipizzato da un modello ministeriale. Il D.M. 37/08 prevede che la dichiarazione sia redatta sui moduli approvati e aggiornati con il decreto 19 maggio 2010, con allegati tecnici che fanno parte integrante dell’atto: il progetto quando richiesto, la relazione sui materiali impiegati e lo schema dell’impianto effettivamente eseguito. Proprio perché la messa a terra è componente essenziale dell’impianto elettrico, la conformità del sistema di terra, dei conduttori di protezione, dei collegamenti equipotenziali e dei dispersori deve emergere con chiarezza dagli allegati alla Di.Co., con i riferimenti alle norme tecniche richiamate in relazione. Non si tratta solo di imporre carta: la dichiarazione e i suoi allegati sono il fascicolo che consente, a distanza di tempo, di ricostruire come è fatto il sistema di protezione e con quali criteri è stato verificato.
Sul piano tecnico la regola d’arte, in materia di impianti elettrici di bassa tensione, coincide con il rispetto delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano. La IX edizione della CEI 64-8 è il riferimento cardine per la progettazione, l’installazione e la verifica degli impianti utilizzatori e contiene le prescrizioni sul sistema di terra, sulle sezioni minime dei conduttori, sui collegamenti equipotenziali principali e supplementari, sulla protezione contro i contatti indiretti e sulle verifiche iniziali e periodiche; la sua centralità è espressamente collegata alla “regola d’arte” dalla legge 186/1968, che considera conformi i materiali e gli impianti eseguiti secondo le norme CEI. Per la fase di verifica e misura, la guida CEI 64-14 fornisce criteri uniformi per le prove di continuità, per la misura della resistenza di terra e per la verifica dell’intervento automatico delle protezioni, costituendo il naturale complemento delle prescrizioni della 64-8. Quando l’installatore rilascia la Di.Co. per un impianto nuovo o trasformato, e in particolare per una messa a terra rifatta o adeguata, richiama queste norme in relazione tecnica per dare evidenza del percorso seguito.
La dichiarazione non si esaurisce nella consegna al cliente. Il D.M. 37/08 governa l’intero ciclo di vita dell’impianto, compresi i profili amministrativi. In molte procedure comunali, specie quando la messa a terra è parte di lavori soggetti a titolo edilizio, la Di.Co. confluisce nel fascicolo edilizio e può essere richiesta ai fini dell’agibilità. La prassi camerale e le guide rivolte alle imprese ricordano che la dichiarazione deve essere conservata presso l’impianto ed esibita in caso di controlli, e che il modello da utilizzare è quello aggiornato nel 2010. Questo raccordo tra regola tecnica e procedimento amministrativo è utile perché crea tracciabilità: la dichiarazione non è un foglio isolato, ma l’atto che mette in sequenza progetto, esecuzione, verifiche e responsabilità.
Quando l’impianto serve un luogo di lavoro, il quadro si arricchisce. Il D.P.R. 462/2001 ha semplificato e razionalizzato i procedimenti in tema di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. La messa in esercizio dell’impianto non può avvenire prima delle verifiche dell’installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa sugli impianti; quella dichiarazione, per espressa previsione dell’articolo 2, equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto. Nei trenta giorni successivi alla messa in esercizio, il datore di lavoro deve adempiere agli invii previsti, che oggi si realizzano con la denuncia telematica attraverso il portale INAIL e con le comunicazioni agli organismi territoriali competenti. Questo passaggio è il ponte tra il mondo “impiantistico” del D.M. 37/08 e il mondo “prevenzionistico” della sicurezza nei luoghi di lavoro: la Di.Co. fotografa la conformità tecnica, la denuncia ex 462/01 inserisce l’impianto nel circuito dei controlli istituzionali.
Le verifiche periodiche sono l’altro pilastro del D.P.R. 462/01. La regola è che gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione siano sottoposti a verifiche a cadenza biennale nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri e nei locali medici, e a cadenza quinquennale negli altri luoghi di lavoro ordinari. Si tratta di controlli eseguiti da organismi abilitati o, in taluni casi, da ARPA/ASL, che documentano mediante verbale l’esito tecnico delle prove e delle misure. La periodicità non è una formalità, ma l’espressione del principio per cui la sicurezza elettrica non si esaurisce con l’omologazione iniziale. Il datore di lavoro deve quindi programmare le scadenze, assicurare l’accessibilità ai componenti del sistema di terra e conservare i verbali insieme alla dichiarazione di conformità e agli elaborati di impianto.
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto la digitalizzazione del flusso informativo. Con l’articolo 36 del decreto-legge 162/2019, convertito nella legge 8/2020, è stata istituita presso INAIL una banca dati informatizzata delle verifiche e sono stati previsti obblighi di comunicazione telematica. Il nuovo articolo 7-bis del D.P.R. 462 impone al datore di lavoro di comunicare per via informatica il nominativo dell’organismo abilitato incaricato delle verifiche e disciplina il flusso economico per alimentare la gestione della banca dati, mentre INAIL ha reso disponibili sul portale CIVA i servizi per la denuncia degli impianti di terra e per la comunicazione dell’organismo. In pratica, oltre alla denuncia con allegata la dichiarazione di conformità, il datore di lavoro deve tenere aggiornato su CIVA il rapporto con l’organismo incaricato, così da garantire la tracciabilità delle verifiche periodiche. La digitalizzazione non modifica la sostanza degli obblighi, ma rende verificabili tempi, soggetti e esiti, a beneficio della prevenzione.
La stessa logica aiuta a comprendere che cosa accade quando la dichiarazione di conformità non esiste o non è più reperibile. Per impianti realizzati in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.M. 37/08, il legislatore ha previsto uno strumento di “sanatoria tecnica”, la dichiarazione di rispondenza, rilasciabile da un professionista con determinati requisiti. La Di.Ri. non sostituisce la Di.Co. quando si eseguono oggi lavori soggetti al decreto sugli impianti, ma consente di regolarizzare la documentazione di un impianto preesistente in assenza della sua dichiarazione originaria, a condizione che la rispondenza alla regola d’arte sia accertata con verifiche e misure effettive. Nella pratica dei luoghi di lavoro, la Di.Ri. può essere utilizzata ai fini della denuncia ex 462/01 quando l’impianto è antecedente e la Di.Co. è inesistente o irrecuperabile, fermo restando che eventuali carenze tecniche emerse in verifica vanno prima rimosse con lavori di adeguamento.
Conviene chiarire anche i confini soggettivi degli obblighi. In un’abitazione privata, o in un condominio che non abbia dipendenti e non sia dunque “datore di lavoro”, la messa a terra deve comunque essere progettata, realizzata e verificata secondo la CEI 64-8 e documentata con la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08; non sono però dovute le denunce e le verifiche periodiche del D.P.R. 462/01, che si applicano espressamente ai luoghi di lavoro. Diverso è il caso del condominio datore di lavoro, ad esempio per la presenza di un portiere dipendente: in quel caso l’amministratore, quale datore di lavoro, deve rispettare anche gli obblighi del 462/01 per gli impianti comuni, programmandone le verifiche periodiche e conservandone i verbali. La distinzione non è meramente teorica e ricorre spesso nelle verifiche di prevenzione delle ASL, che richiamano proprio il combinato disposto tra D.M. 37/08 e D.P.R. 462/01.
Sulla sostanza tecnica della messa a terra è utile insistere, perché è qui che la dichiarazione di conformità trova il suo significato concreto. Un impianto “a regola d’arte” non è soltanto un insieme di conduttori connessi a un dispersore: è un sistema coordinato che assicura, con sezioni adeguate, collegamenti continui e corretta equipotenzialità, che un guasto verso massa determini l’intervento delle protezioni entro i tempi prescritti. Le norme CEI prevedono verifiche iniziali che comprendono l’ispezione visiva e le prove strumentali più significative, come la misura della continuità dei conduttori di protezione e dei collegamenti equipotenziali, la misura della resistenza di terra e la verifica dell’intervento dei dispositivi di protezione. L’esito positivo di queste verifiche è ciò che consente al responsabile tecnico dell’impresa di sottoscrivere la Di.Co. con consapevolezza, perché attesta non solo che l’impianto è stato “fatto”, ma che funziona in sicurezza secondo i parametri normativi. Nel ciclo di vita dell’impianto, queste stesse prove diventano poi il riferimento per le periodiche verifiche in ambito 462/01, chiudendo il cerchio tra prima installazione e manutenzione nel tempo.

Modello Dichiarazione di Conformità Messa a Terra Word
Di seguito si trova un fac simile dichiarazione di conformità messa a terra Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.
Modulo Dichiarazione di Conformità Messa a Terra PDF
Il modello dichiarazione di conformità messa a terra PDF editabile può essere scaricato e compilato.