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In questa guida spieghiamo come scrivere una dichiarazione di conformità impianto di condizionamento e proponiamo un fac simile dichiarazione di conformità impianto di condizionamento Word e PDF editabile da utilizzare come esempio.
Dichiarazione di Conformità Condizionatore
Il punto di partenza è che il condizionatore non è un semplice elettrodomestico: dal punto di vista giuridico fa parte di un impianto a servizio dell’edificio e, come tale, è soggetto al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e ai modelli ministeriali di libretto e rapporti di controllo approvati con il decreto 10 febbraio 2014. Queste tre fonti tracciano, rispettivamente, chi può installare e con quali documenti va certificata la regola dell’arte, come si conduce e si controlla un impianto termico di climatizzazione estiva, e quale modulistica ufficiale occorre utilizzare per il libretto di impianto e per i controlli di efficienza energetica.
Per capire perché la dichiarazione di conformità è centrale, occorre guardare alla definizione di impianti coperti dal D.M. 37/08. Il decreto si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, a partire dal punto di consegna della fornitura. Tra questi include in modo espresso gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione “di qualsiasi natura o specie”, comprendendo le opere di evacuazione delle condense e la ventilazione e aerazione dei locali. In altre parole, il cuore frigorifero, le linee frigorifere, le unità interne ed esterne e la parte aeraulica rientrano nel perimetro del decreto. Da qui discende l’obbligo, al termine dei lavori di installazione, trasformazione o ampliamento, di rilasciare al committente la dichiarazione di conformità, secondo il modello ministeriale. Non si tratta di una cortesia commerciale ma di un atto dovuto che certifica che l’impianto è stato eseguito “a regola d’arte”, dopo le verifiche di funzionalità previste.
La dichiarazione di conformità, spesso indicata con l’acronimo Di.Co., ha una struttura stabilita dalla legge e non può essere sostituita da un foglio generico. Fa parte integrante del documento il progetto dell’impianto ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 37/08, insieme alla relazione con la tipologia dei materiali impiegati e allo schema dell’impianto realmente eseguito. Quando il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico minimo deve almeno descrivere, in modo funzionale ed effettivo, lo schema dell’impianto che si è realizzato; quando invece ricorrono i casi per cui la progettazione spetta a un professionista iscritto all’albo, il progetto deve rispettare i contenuti minimi di legge. Tra le soglie che fanno scattare l’obbligo del professionista rientrano, per gli impianti di climatizzazione, le utilizzazioni con potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora, soglia che molti Comuni richiamano nelle proprie attestazioni e modulistiche operative.
Il D.M. 37/08 non si ferma alla consegna al cliente. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l’impresa installatrice deve depositare la dichiarazione di conformità presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in cui ha sede l’impianto, secondo procedure spesso telematiche. Lo Sportello provvede poi a trasmettere una copia alla Camera di Commercio territorialmente competente per i riscontri di legge. Molti siti istituzionali ricordano espressamente il termine dei trenta giorni e ospitano pagine dedicate con istruzioni e recapiti, proprio perché quel deposito crea tracciabilità e consente controlli incrociati. È buona prassi che il committente chieda e conservi ricevuta o numero di protocollo, specie se dovrà presentare pratiche edilizie o attestazioni di agibilità in futuro.
Accanto al profilo impiantistico, l’impianto di condizionamento entra anche nella disciplina di esercizio e controllo degli impianti termici. Il D.P.R. 74/2013 chiarisce che gli impianti per la climatizzazione estiva rientrano nel campo delle regole su conduzione e ispezioni; in occasione degli interventi di controllo e manutenzione sui gruppi frigoriferi di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, è richiesto uno specifico controllo di efficienza energetica e la compilazione del rapporto dedicato. Per dare uniformità alla modulistica su tutto il territorio, il decreto 10 febbraio 2014 ha approvato i modelli di “libretto di impianto per la climatizzazione” e i modelli di rapporti di controllo; tra questi, il “tipo 2 – Gruppi frigo” è il riferimento per i climatizzatori e le pompe di calore lato freddo. In pratica, la prima messa in servizio della macchina dopo l’installazione si accompagna all’aggiornamento del libretto e al relativo rapporto; poi, secondo le cadenze previste, si ripetono i controlli con le stesse carte.
Un capitolo imprescindibile, quando si parla di condizionamento, è quello dei gas fluorurati a effetto serra. A livello europeo, il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 ha sostituito il precedente quadro 517/2014 e impone un percorso di riduzione e sostituzione dei refrigeranti con elevato potenziale climalterante, introducendo anche scadenze e divieti progressivi nell’uso e nella manutenzione. A livello nazionale, il D.P.R. 146/2018 disciplina la certificazione delle imprese e delle persone che installano, assistono e mantengono apparecchiature contenenti F-gas, istituisce il Registro e la Banca Dati e stabilisce gli obblighi di comunicazione delle vendite e degli interventi. Gli installatori certificati devono registrare telematicamente, entro trenta giorni, l’installazione e ogni intervento successivo, compresi controlli perdite e smantellamenti, attraverso la Banca Dati gestita dal sistema camerale; i venditori, a loro volta, comunicano alla Banca Dati le vendite di apparecchiature non ermeticamente sigillate e di gas, in modo che l’intera filiera sia tracciabile. L’utente finale che acquista un climatizzatore con circuito refrigerante da completare non può farlo installare da chiunque: la normativa pretende la posa da parte di impresa certificata F-gas e la successiva comunicazione alla Banca Dati, pena sanzioni a carico degli operatori della filiera. Questi due binari, il diritto ambientale europeo e l’attuazione nazionale, camminano insieme alla dichiarazione di conformità impiantistica, perché un’installazione formalmente a regola d’arte deve anche essere tracciata nel sistema F-gas quando ricadente in quell’ambito.
La dichiarazione di conformità, dunque, non esaurisce la compliance: la integra con la documentazione di esercizio e con gli adempimenti ambientali. Nella pratica, al committente deve essere consegnato il pacchetto documentale minimo composto dalla Di.Co. con i suoi allegati tecnici, dal libretto di impianto aggiornato e dal rapporto di controllo redatto in occasione della messa in servizio; se l’apparecchiatura contiene F-gas, l’installatore certificato provvede alla registrazione sul portale camerale entro i trenta giorni dall’intervento. A seconda della regione, i dati del libretto e dei rapporti possono confluire in catasti energetici regionali, ma il modello di base resta quello ministeriale. Per l’utente finale, questa stratificazione significa che, quando chiede lavori o manutenzioni, deve verificare due cose: l’abilitazione ex D.M. 37/08 della ditta che rilascerà la Di.Co. e la certificazione F-gas per ogni attività che implichi manipolazione del circuito frigorifero, oltre alla consegna dei documenti aggiornati al termine del lavoro.
Dal lato tecnico, la regola dell’arte cui la dichiarazione rinvia non è un concetto astratto: nelle installazioni di condizionamento trovano applicazione norme tecniche di prodotto e d’impianto che governano la sicurezza delle persone e dei beni e la tutela ambientale. Tra queste, la serie UNI EN 378 costituisce il riferimento europeo per i requisiti di sicurezza dei sistemi di refrigerazione e delle pompe di calore, con parti dedicate alla progettazione, all’installazione, al sito e alla conduzione e manutenzione. Il progettista e l’installatore che redigono progetto e relazione tecnica citano le norme applicabili e attestano la conformità delle scelte effettuate; la Di.Co. diventa così il frontespizio giuridico di un fascicolo tecnico coerente, utile anche per la gestione del rischio e per eventuali verifiche in cantiere o a posteriori. In ambiti con impianti aeraulici complessi, oltre connessi alla qualità dell’aria interna, si tiene conto delle norme di settore che hanno progressivamente sostituito i vecchi riferimenti e che dialogano con la progettazione dei canali, della ventilazione e dei ricambi, ma per il tema “condizionamento = circuito frigorifero + unità e reti” la bussola resta la EN 378.
Una questione ricorrente riguarda i confini tra manutenzione ordinaria e interventi che impongono la dichiarazione di conformità. La manutenzione ordinaria, intesa come insieme di operazioni periodiche di controllo, pulizia e taratura che non trasformano e non ampliano l’impianto, non richiede la Di.Co.; nel momento in cui si sostituiscono componenti in modo tale da modificare l’assetto tecnico dell’impianto – ad esempio con la posa di nuove linee frigorifere, lo spostamento delle unità con percorsi diversi o l’installazione ex novo in un edificio – il lavoro rientra nella sfera dell’articolo 7 e la dichiarazione va rilasciata. È importante che la Di.Co. corrisponda effettivamente a ciò che è stato realizzato, perché la responsabilità dell’impresa installatrice, che si assume con la firma, è la garanzia per l’utente e per la collettività. Nei casi previsti, inoltre, la dichiarazione va depositata in Comune nei trenta giorni, chiudendo il cerchio della tracciabilità.
La disciplina di esercizio completa il quadro. Un impianto di condizionamento, quando rientra nella definizione di “impianto termico”, deve essere condotto e mantenuto secondo il D.P.R. 74/2013, con controlli e ispezioni stabiliti a livello nazionale e regionale. Il legislatore ha distinto i concetti di manutenzione e di controllo di efficienza energetica: la prima ha cadenze indicate dalle istruzioni del fabbricante e dalle regole dell’arte, mentre il secondo si effettua, per la climatizzazione estiva, in occasione degli interventi su gruppi frigo di potenza superiore a 12 kW, utilizzando i modelli ministeriali e versando eventuali contributi regionali laddove previsti. Questa distinzione aiuta a capire perché la Di.Co. “apre” correttamente la vita dell’impianto ma non la esaurisce: la conformità iniziale va seguita da una conduzione conforme, documentata sul libretto e dimostrabile con i rapporti.
Sul fronte ambientale, l’aggiornamento del quadro europeo sugli F-gas rende utile un cenno di prospettiva. Il Regolamento (UE) 2024/573 sta ricalibrando, con un calendario di divieti e graduali riduzioni, l’uso di refrigeranti ad alto GWP nelle apparecchiature di condizionamento e nelle pompe di calore, con impatto diretto sulle scelte progettuali e sulle attività di manutenzione. Non è un tema decorativo: usare un fluido non più consentito per la manutenzione, o eseguire interventi senza i titoli F-gas, espone gli operatori a sanzioni e può mettere a rischio coperture assicurative e garanzie. Per questo il raccordo tra Di.Co. impiantistica e adempimenti F-gas non è un “di più”, ma parte della corretta esecuzione e gestione dell’impianto. In Italia, la Banca Dati alimentata dagli installatori certificati e dai venditori è lo strumento con cui l’amministrazione assicura la tracciabilità delle apparecchiature e degli interventi, con termini di comunicazione precisi.
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Fac Simile Dichiarazione di Conformità Impianto di Condizionamento Word
Di seguito si trova un fac simile dichiarazione di conformità impianto di condizionamento Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Dichiarazione di Conformità Impianto di Condizionamento PDF
Il modello dichiarazione di conformità impianto di condizionamento PDF editabile può essere scaricato e compilato.