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Home » Dichiarazione di Conformità Fognatura – Fac Simile Word e PDF e Guida alla Compilazione

Dichiarazione di Conformità Fognatura – Fac Simile Word e PDF e Guida alla Compilazione

Aggiornato il 22 Ottobre 2025 da Luca Martini

Indice

  • Dichiarazione di Conformità Fognatura
  • Fac Simile Dichiarazione di Conformità Fognatura Word
  • Fac Simile Dichiarazione di Conformità Fognatura PDF

In questa guida spieghiamo come scrivere una dichiarazione di conformità fognatura e proponiamo un fac simile dichiarazione di conformità fognatura Word e PDF editabile da utilizzare come esempio.

Dichiarazione di Conformità Fognatura

Nel caso dei sistemi di scarico e delle condotte interne agli edifici, la cornice è data dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, che si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso, e dunque comprende gli impianti idrici e sanitari con le reti di scarico e ventilazione. Il decreto impone che, al termine dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria, l’impresa rilasci al committente la dichiarazione di conformità, redatta sui modelli ministeriali aggiornati, a prova che siano stati rispettati i requisiti di sicurezza e le norme di settore. Questo vale anche quando non si costruisce “da zero” ma si sostituiscono tratti di fognatura interna, si spostano colonne, si adeguano pendenze o si rifanno pozzetti e collettori all’interno delle pertinenze di un edificio.

Per comprenderne l’ambito, conviene distinguere l’impianto “interno” dall’infrastruttura “esterna”. L’impianto interno è la rete di scarico a servizio dell’edificio e delle sue pertinenze, con i relativi apparecchi, colonne, collettori, ventilazioni e i pozzetti fino al limite della proprietà. Su questo perimetro si applica il D.M. 37/08 e la dichiarazione di conformità spetta all’impresa installatrice abilitata, che deve possedere i requisiti tecnico-professionali e operare entro la lettera di attività pertinente. L’infrastruttura esterna è la pubblica fognatura, gestita dal soggetto del Servizio Idrico Integrato, alla quale ci si collega mediante un allaccio autorizzato; qui governano i regolamenti del gestore e le norme tecniche per le reti esterne e il collaudo. I regolamenti dei gestori indicano espressamente che l’allaccio richiede un permesso e che l’autorizzazione agli scarichi segue l’articolo 124 del Codice dell’Ambiente, così come dettagliano le modalità di collaudo, le prove di tenuta e la presa in carico delle opere. Non di rado, al momento dell’allaccio, il gestore chiede anche la dichiarazione di conformità dell’impianto fognario interno quale condizione per procedere.

La dichiarazione di conformità non è una semplice autocertificazione. Ha un modello ministeriale e contiene allegati tecnici obbligatori: il progetto quando richiesto, la relazione con la tipologia dei materiali impiegati e lo schema dell’impianto eseguito. La modulistica camerale e i vademecum delle amministrazioni indicano proprio questi allegati come parte integrante della Di.Co., con richiami puntuali alle note ministeriali che chiedono, per i prodotti soggetti a norma, l’indicazione della conformità alle rispettive UNI o EN e dei marchi o certificati pertinenti. È bene ricordare che, in caso di rifacimenti parziali, la dichiarazione copre la parte effettivamente eseguita, ma deve tenere conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto, evidenziando in progetto e relazione la compatibilità con le parti preesistenti.

La consegna della Di.Co. non esaurisce gli adempimenti. Il D.M. 37/08 prevede che la dichiarazione sia depositata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, secondo prassi ormai telematica in molte amministrazioni. Alcune Camere di Commercio e Comuni pubblicano indicazioni operative che ribadiscono questo termine e chiariscono che il deposito compete all’impresa installatrice, mentre una copia resta al committente. In ambito produttivo, nei casi in cui opera lo Sportello Unico Attività Produttive, il canale di trasmissione può essere lo stesso SUAP. Tenere traccia del protocollo è utile anche per le fasi successive, come agibilità, pratiche edilizie o trasferimenti.

Il quadro tecnico di riferimento non è lasciato alla discrezionalità. Per il drenaggio e lo scarico all’interno degli edifici la serie UNI EN 12056 detta i principi generali, i criteri di progettazione e i requisiti di posa, compresi i temi della ventilazione delle colonne, del dimensionamento delle diramazioni, delle pendenze minime, della rumorosità e della tutela della guardia idraulica dei sifoni; documenti tecnici e presentazioni dell’Ordine degli Ingegneri sintetizzano l’impianto della norma e ne rendono chiari gli obiettivi. Per le condotte e i collettori interrati al di fuori degli edifici, la UNI EN 1610 governa posa e collaudo, includendo le prove di tenuta ad aria o ad acqua, le ispezioni in corso d’opera e quelle finali, con prescrizioni sulle fasi di riempimento degli scavi e sul controllo dei pozzetti. Anche siti tecnici e materiali divulgativi dei professionisti richiamano i paragrafi della 1610 dedicati ai collaudi, evidenziando l’importanza di programmare la prova prima del reinterro e di documentarne gli esiti. La conformità a queste norme è, di fatto, ciò che rende “a regola d’arte” l’impianto cui la Di.Co. si riferisce.

Nella pratica di cantiere, la sostituzione o l’adeguamento della fognatura interna spesso si lega al tema dell’allaccio alla rete pubblica. Il gestore del servizio idrico integrato disciplina con regolamento le condizioni di allacciamento, le verifiche e i collaudi in contraddittorio. Documenti recenti di regolamento e linee guida indicano che le prove di tenuta delle condotte sono obbligatorie, che la data dei collaudi va concordata per garantire la presenza del gestore e che non si procede con forniture idriche o atti di presa in carico prima della positiva conclusione di queste verifiche. I disciplinari tecnici possono anche fissare modalità operative, pressioni di prova e criteri di accettazione, e prevedere che l’impianto interno sia separato in reti nere e bianche fin dal confine di proprietà, con la realizzazione di camerette di ispezione conformi, talvolta con quota di sbocco codificata. Anche le richieste di allaccio riportano formulari in cui si dichiarano la presenza della fognatura, la separazione delle reti e le caratteristiche della cameretta al confine, segno che l’aspetto “di confine” fra impianto interno e rete pubblica è una soglia amministrativa e tecnica da presidiare.

La separazione tra acque nere e acque meteoriche non è una finezza progettuale ma un obbligo che discende dai regolamenti fognari e dagli standard di buona pratica. È frequente il divieto, ribadito nei regolamenti, di immettere acque bianche nelle reti nere, mentre nelle reti miste il gestore può imporre comunque la distinzione delle reti private fino al punto d’immissione in pubblica fognatura. Ciò preserva la capacità di depurazione, riduce gli apporti parassiti e facilita la gestione degli eventi meteorici. Linee guida comunali e regolamenti aggiornati all’ultimo biennio confermano questa impostazione e dettano specifiche tecniche per materiali e pezzi speciali, richiamando a loro volta norme europee di prodotto e di posa. Quando si redige la dichiarazione di conformità, il progettista e l’installatore dovrebbero esplicitare nella relazione la soluzione adottata per la separazione, la ventilazione primaria e secondaria, i dispositivi anti-odore e la conformità dei terminali e delle pendenze alle UNI pertinenti.

Sul piano ambientale, non va dimenticato che gli scarichi sono disciplinati dal Codice dell’Ambiente. L’articolo 124 enuncia il principio generale dell’autorizzazione preventiva, demandando poi alle competenze territoriali e ai regolamenti dei gestori la traduzione operativa nel caso degli scarichi in pubblica fognatura. Le definizioni dell’articolo 74 distinguono le acque reflue domestiche, industriali e urbane e orientano l’iter autorizzatorio: gli scarichi domestici in fognatura seguono in genere la procedura di allaccio al gestore, mentre quelli non domestici richiedono autorizzazioni espresse con limiti tabellari e controlli; lo stesso vale per gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura, dove l’autorizzazione è in capo ad altre autorità competenti e i limiti sono diversi. Ai fini sanzionatori, lo stesso Codice prevede un sistema di illeciti amministrativi per gli scarichi non autorizzati o per il superamento dei limiti, con importi graduati e con la possibilità di rilievi più gravi quando la condotta assume rilievo penale. Questo quadro fa capire perché, oltre alla Di.Co. edilizia, occorra verificare sempre se il caso concreto comporti un’autorizzazione allo scarico, un nulla osta del gestore o una presa d’atto con condizioni.

Nei condomìni, il tema assume una connotazione organizzativa precisa. La fognatura interna è parte comune fino al punto di consegna verso la rete pubblica e l’amministratore è il custode naturale della documentazione tecnica. Quando si interviene su colonne comuni, collettori, pozzetti o camerette di ispezione a confine, occorre affidare i lavori a impresa abilitata, ottenere la dichiarazione di conformità e conservarla unitamente al progetto e agli elaborati di collaudo; in occasione di allacci o rifacimenti rilevanti, il gestore potrà chiedere di visionare la Di.Co. interna e, se necessario, di presenziare alle prove di tenuta. La tracciabilità documentale torna utile anche nelle compravendite, nelle perizie e nelle pratiche edilizie, perché la Di.Co. è uno degli atti che testimoniano la corretta esecuzione dell’impianto secondo le norme. Le guide camerali e comunali insistono su questo aspetto, proprio perché il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia crea un canale istituzionale di conservazione e controllo incrociato.

Un capitolo delicato riguarda la responsabilità tecnica dell’impresa. La dichiarazione di conformità è resa dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice abilitata per il settore degli impianti idrici e sanitari; il possesso dei requisiti e l’inquadramento nella corretta “lettera” di attività sono verificati in Camera di Commercio. È l’impresa che, sotto la propria responsabilità, afferma di aver utilizzato materiali idonei al luogo di installazione, seguito la norma tecnica applicabile e verificato l’impianto per sicurezza e funzionalità, con esito positivo. In caso di non conformità, le sanzioni del D.M. 37/08 e i rimedi civilistici tutelano il committente e l’interesse pubblico alla sicurezza. Anche per questo, molti moduli ufficiali riportano in calce la formula con cui il dichiarante attesta la regola dell’arte, richiamando l’articolo 6 del decreto.

Per chi deve programmare un intervento o richiedere un allaccio, è utile sapere che i gestori pubblicano modulistica e specifiche tecniche facilmente consultabili. Si trovano moduli di “dichiarazione di conformità impianto fognario interno”, richieste di allacciamento che chiedono di descrivere il sistema di scarico privato, la separazione delle reti e le caratteristiche della cameretta, nonché disciplinari tecnici che richiamano esplicitamente la UNI EN 1610 per le prove di tenuta e il collaudo idraulico. La presenza del gestore al collaudo e la redazione di verbali sono prassi ricorrenti, così come l’obbligo di informare preventivamente Comune e gestore sulle date di prova. Disporre della Di.Co. e degli allegati “as-built” facilita e accelera ogni passaggio, riducendo rilievi e richieste integrative.

In senso stretto, la “dichiarazione di conformità della fognatura” non è un titolo edilizio o un’autorizzazione ambientale, ma un documento tecnico-legale che sta al crocevia tra la sicurezza degli impianti e la corretta gestione dei reflui. Sul lato impiantistico, certifica che il sistema interno è stato realizzato secondo le UNI di riferimento, con materiali idonei e verifiche eseguite; sul lato amministrativo, abilita il dialogo con Comune e gestore, consente il deposito al SUE e spesso è condizione per l’allaccio. Sul lato ambientale, si integra con la disciplina degli scarichi e con le regole del servizio idrico, che prescrivono separazioni, divieti di immissioni non consentite e, per gli scarichi non domestici, autorizzazioni con limiti; chi opera senza questi tasselli rischia sanzioni, oltre a contestazioni civilistiche in caso di danni. Viste le implicazioni, conviene impostare ogni intervento fin dalla fase di progetto con l’orizzonte della dichiarazione: scegliere fin da subito le soluzioni conformi alle norme UNI EN 12056 per l’interno e UNI EN 1610 per l’esterno, indicare in relazione i materiali e le certificazioni, prevedere la separazione delle reti fino alla cameretta di confine e programmare collaudi in contraddittorio quando richiesti dal gestore. In questo modo la Di.Co. diventa non solo un foglio da firmare, ma l’esito naturale di un lavoro impostato correttamente dall’inizio.

Dichiarazione di Conformità Fognatura
Dichiarazione di Conformità Fognatura

Fac Simile Dichiarazione di Conformità Fognatura Word

Di seguito si trova un fac simile dichiarazione di conformità fognatura Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.

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Fac Simile Dichiarazione di Conformità Fognatura Word

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Fac Simile Dichiarazione di Conformità Fognatura PDF

Il modello dichiarazione di conformità fognatura PDF editabile può essere scaricato e compilato.

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Fac Simile Dichiarazione di Conformità Fognatura PDF

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