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Recesso Socio Snc – Fac Simile Word e PDF e Guida alla Compilazione

Aggiornato il 12 Febbraio 2025 da Luca Martini

Indice

  • Recesso Socio da Snc
  • Modello Recesso Socio Snc Word
  • Fac Simile Recesso Socio Snc PDF Editabile

In questa guida spieghiamo come funziona il recesso di un socio da una Snc e proponiamo un fac simile recesso socio Snc Word e PDF da utilizzare come esempio.

Recesso Socio da Snc

Il recesso del socio in una società in nome collettivo riveste un ruolo di primaria importanza nella dinamica societaria, visto che permette di sciogliere il vincolo che lega un individuo al gruppo di soci, con conseguenze che si riflettono tanto sull’assetto societario quanto sulla posizione del recedente e sulle responsabilità verso terzi.

Per comprendere appieno i presupposti e gli effetti di questa facoltà, occorre partire dal dato normativo che si ritrova nell’articolo 2285, comma 1, del codice civile. La disposizione stabilisce che ciascun socio è libero di recedere dalla società quando essa è costituita a tempo indeterminato, evidenziando così il principio generale secondo cui non possono imporsi obblighi perpetui. Il legislatore ha infatti ritenuto inammissibile che un vincolo contrattuale possa estendersi indefinitamente, senza offrire alla parte la possibilità di troncarlo. In aggiunta, il recesso può essere esercitato per giusta causa oppure senza giusta causa. Quando sussiste una giusta causa, il socio non è obbligato a rispettare alcun periodo di preavviso e può manifestare la propria volontà di sciogliere il vincolo societario in qualunque momento. Nel corso del tempo, la giurisprudenza ha fornito esempi significativi di ciò che può essere considerato giusta causa. Tra i casi più rilevanti figurano la mancata esclusione di un altro socio quando esistono i presupposti per l’esclusione stessa, la reiterata violazione dell’obbligo di rendicontazione, il rifiuto di mostrare le scritture contabili, l’assunzione di iniziative di grande importanza economica senza il consenso dei soci e degli amministratori, la violazione degli obblighi contrattuali o dei doveri di fedeltà, oppure la compromissione del rapporto fiduciario dovuta a comportamenti scorretti o negligenti degli altri soci. La ratio di questi esempi risiede nell’esigenza di tutelare il singolo socio quando si verifichino fatti tali da spezzare la base di fiducia e collaborazione che costituisce il fondamento del rapporto societario.

L’esercizio della facoltà di recedere per giusta causa presuppone che la dichiarazione, preferibilmente formulata in forma scritta, venga comunicata agli altri soci, per esempio mediante lettera raccomandata. Questa comunicazione dovrà specificare la motivazione che giustifica il recesso, in modo da rendere chiara la ragione fondante e da costituire una prova documentale di quanto avvenuto. Da un punto di vista normativo, la necessità di dare conoscenza agli altri soci deriva dall’articolo 1476 del codice civile, il quale prescrive che il recedente debba far conoscere la propria decisione personalmente e individualmente a tutti i componenti del gruppo societario.

La questione del momento in cui il recesso esplica i propri effetti pratici richiede un richiamo all’articolo 1477 del codice civile, il quale stabilisce che, nel caso in cui l’atto costitutivo non preveda diversamente, il recesso opera dal momento in cui la relativa dichiarazione perviene a conoscenza degli altri soci. Tale carattere recettizio rende evidente che l’efficacia dell’atto unilaterale non è subordinata a un’accettazione formale da parte dei destinatari. In altre parole, non occorre alcun consenso perché il recedente perda la qualità di socio. L’unico requisito è che gli interessati vengano informati in modo idoneo e tempestivo. Il punto appena menzionato sottolinea inoltre come il socio, una volta manifestata la propria volontà di abbandonare la compagine, non sia più socio di fatto, anche se la liquidazione della sua quota non è stata ancora definita. L’eventuale controversia che sorga in merito alla quantificazione del valore di tale quota può protrarsi nel tempo, ma ciò non reintroduce il recedente nella società. A questo proposito, la Cassazione è recentemente intervenuta chiarendo che le dispute concernenti la liquidazione del socio receduto spettano al giudice ordinario, anche quando lo statuto preveda clausole compromissorie che devolvano la materia agli arbitri. Questa interpretazione si spiega con la natura peculiare della questione, che non necessariamente ricade nell’ambito di controversie di competenza arbitrale, specie laddove sia in gioco la sorte di diritti soggettivi incomprimibili o aspetti su cui la legge richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda invece l’ipotesi di recesso senza giusta causa, il codice civile regola la questione prevedendo l’obbligo di rispettare un preavviso di tre mesi. Tale previsione scaturisce dall’esigenza di evitare che la società subisca un pregiudizio improvviso in conseguenza dell’uscita di un socio. Non si tratta, in questa circostanza, di una situazione in cui il recedente lamenta un comportamento scorretto dei soci o degli amministratori, bensì di una mera scelta di sciogliere il vincolo per ragioni personali o strategiche. La comunicazione della volontà di recedere deve avvenire nelle stesse forme descritte per il recesso per giusta causa, con la differenza che i suoi effetti si verificano dopo il decorso del termine di preavviso di tre mesi. L’atto costitutivo della società, in talune situazioni, può derogare a tale regola, stabilendo un periodo di preavviso più lungo o più breve, purché non si traduca in un vincolo perpetuo o eccessivamente punitivo.

Un altro elemento di grande rilievo è la pubblicità del recesso, disciplinata dall’articolo 1479 del codice civile. La norma prevede che uno degli amministratori debba provvedere all’iscrizione dell’avvenuto recesso nel registro delle imprese entro 30 giorni dal momento in cui ne ha notizia. Questa formalità svolge la funzione di rendere ufficiale il cambiamento avvenuto nella compagine sociale, circostanza che ha effetti sia nei rapporti interni sia nei confronti dei terzi. Dal giorno del deposito nel registro delle imprese, il socio receduto non può più impegnare la società verso i terzi, né può essere ritenuto responsabile per le obbligazioni sociali sorte successivamente alla data di efficacia del recesso stesso. Qualora l’iscrizione non venga eseguita, il recesso rimane valido tra i soci e nei confronti della società, ma i terzi potrebbero continuare a ritenere il recedente un membro della compagine, ignorando il mutamento se non adeguatamente portato a loro conoscenza. Questa mancanza di pubblicità genera incertezza giuridica e potenziali conflitti sulle responsabilità del soggetto uscente.

La perdita della qualità di socio, come si è detto, si verifica subito dopo che gli altri soci sono venuti a conoscenza della dichiarazione. Il recesso, quindi, determina un vero e proprio mutamento nella struttura della società in nome collettivo e implica la necessità di procedere alla liquidazione della quota del recedente. Quest’ultima operazione si compie, di regola, attraverso una valutazione della situazione patrimoniale della società al momento dell’uscita del socio, così da quantificare l’importo che gli spetta. Nel caso in cui sorgano contestazioni sulla valutazione, può essere necessario adire il giudice ordinario, come precisato dalla Cassazione, per ottenere una determinazione equa e conforme alle previsioni di legge e alle eventuali clausole dell’atto costitutivo.

Bisogna evidenziare che, a differenza dell’esclusione del socio (che rappresenta un atto al quale si giunge per iniziativa della società o degli altri soci in presenza di gravi violazioni), il recesso è un diritto potestativo del singolo, che non ha bisogno di autorizzazioni o approvazioni altrui. Tale natura unilaterale rafforza l’idea che la stabilità della compagine di una società a tempo indeterminato non possa essere imposta a un socio che non desidera più rimanere all’interno della struttura. Nondimeno, proprio perché si tratta di un diritto esercitabile in qualunque momento (nel caso di giusta causa) o al termine di un ragionevole preavviso (nell’ipotesi senza giusta causa), il legislatore ha previsto le forme necessarie a tutelare sia gli interessi della società sia quelli dei terzi, attraverso l’iscrizione presso il registro delle imprese e la conseguente disciplina della responsabilità per le obbligazioni sorte dopo la data di efficacia del recesso.

Fac Simile Recesso Socio Snc
Fac Simile Recesso Socio Snc

Modello Recesso Socio Snc Word

Di seguito si trova un fac simile recesso socio Snc Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.

Icona
Recesso socio Snc Word
1 file(s)

Fac Simile Recesso Socio Snc PDF Editabile

Il fac simile recesso socio Snc PDF editabile può essere scaricato e compilato con i dati mancanti.

Icona
Recesso socio Snc PDF
1 file(s)

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