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Home » Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU – Fac Simile Word e Guida alla Compilazione

Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU – Fac Simile Word e Guida alla Compilazione

Aggiornato il 22 Aprile 2025 da Luca Martini

Indice

  • Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU
  • Fac Simile Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU Word

In questa guida spieghiamo come funziona il verbale inizio operazioni peritali CTU e proponiamo un fac simile verbale inizio operazioni peritali CTU Word da utilizzare come esempio.

Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU

Il verbale di inizio operazioni peritali è l’atto con cui il Consulente tecnico d’ufficio documenta, in contraddittorio fra le parti, l’apertura delle indagini affidategli dal giudice. Non è un semplice adempimento formale:
-consente di cristallizzare luogo‑data‑ora, presenze ed eventuali eccezioni sollevate;
-tutela il contraddittorio ex artt. 194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c., riducendo il rischio di nullità della consulenza;
-costituisce il primo tassello probatorio che la sentenza potrà valorizzare.
Una redazione incompleta o tardiva espone il CTU a sostituzione, sanzioni disciplinari e, soprattutto, a contestazioni di nullità parziale o totale della CTU.

Per iniziare, è importante capire i passi preliminari dopo l’ordinanza di nomina
-Accesso in cancelleria: il CTU comunica il proprio codice fiscale, prende visione del fascicolo, del quesito e delle generalità delle parti.
-Verifica d’incompatibilità: eventuali ragioni di astensione (art. 51 c.p.c.) o impossibilità ad accettare vanno segnalate “prima possibile” al giudice. In dottrina si ritiene congruo un termine non inferiore a 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
-Facoltà di ricusazione delle parti: ammessa solo per i motivi tassativi del primo comma dell’art. 51 c.p.c.; lo ha ribadito la Suprema Corte a Sezioni Unite, escludendo che una generica istanza di sostituzione equivalga a ricusazione.

Il CTU ha l’obbligo di presentarsi all’udienza fissata per il giuramento (art. 63 c.p.c.). Impedimenti prevedibili o sopravvenuti vanno comunicati con anticipo, meglio se documentati. La riforma Cartabia ha introdotto la possibilità, a discrezione del giudice, di prestare giuramento con dichiarazione firmata digitalmente, depositata telematicamente entro un termine perentorio; in tal caso l’udienza può essere omessa.
Al momento del giuramento il CTU
-segnala eventuali lacune documentali;
-chiede le autorizzazioni utili (uso di ausiliari, veicolo proprio, accesso a luoghi particolari);
-ritira i fascicoli di parte, rilasciando ricevuta sul verbale d’udienza e assumendone la custodia.
Assenze reiterate o non giustificate possono determinare la sostituzione dell’ausiliario e la segnalazione all’Ordine professionale.

La fissazione della data di inizio deve tenere conto dei termini complessivi dell’incarico. Nella prassi antecedente alla Cartabia si applicava lo schema 90 giorni per la bozza, 30 per le osservazioni, 30 per il deposito definitivo. Alcuni uffici giudiziari, sfruttando l’art. 195 c.p.c. riformato, adottano scadenze più serrate (ad es. 60‑15‑15).
Il CTU verifica la presumibile data di deposito definitivo e la comunica al giudice (anche in udienza), così da consentire l’eventuale rinvio dell’udienza successiva o la richiesta di proroga motivata.

Se la data di avvio è stabilita in udienza: si presume nota anche ai procuratori assenti; nessun ulteriore avviso è necessario.
Se non è stabilita: il CTU deve notificare giorno, ora e luogo con mezzo che garantisca prova della ricezione (PEC, fax, raccomandata). Il mancato avviso può comportare nullità relativa della CTU, sanabile solo se tempestivamente eccepita.
Parte contumace: l’ordinanza di ammissione non va notificata, ma l’ausiliario deve comunque avvisare la parte non costituita dell’inizio delle operazioni (Cass. 9 novembre 2021, n. 32647).

A questo punto possiamo analizzare meglio cosa deve contenere il verbale.
Le prassi consolidate suggeriscono di includere
-Intestazione – Tribunale, sezione, RG, giudice, estremi dell’ordinanza.
-Dati identificativi – del CTU (albo, CF, PEC), delle parti, degli eventuali CT di parte.
-Luogo, data, ora di apertura (e successiva chiusura, se nella stessa giornata).
-Presenze e assenze motivate – con dichiarazioni di chi è intervenuto.
-Lettura del quesito e eventuali chiarimenti iniziali.
-Produzione e consegna documenti – indicare numero di copie e a chi vengono rilasciate, in conformità all’art. 90 disp. att. c.p.c., che vieta il deposito di scritti difensivi diversi dalle osservazioni.
-Tentativo di conciliazione – se previsto, con esito positivo o negativo (modello tradizionale di molti tribunali, specie nelle CTU contabili e immobiliari).
-Descrizione dell’attività svolta – rilievi, sopralluogo, questioni tecniche emergenti.
-Osservazioni delle parti o dei rispettivi CTP – trascritte o allegate.
-Rinvio o prosecuzione – indicazione del prossimo appuntamento o riserva di chiusura senza ulteriori indagini.
– Firma – CTU, parti, CTP; nelle consulenze telematiche, firma digitale PAdES‑BES.

Molti tribunali invitano il CTU a formulare una proposta conciliativa già nella fase di avvio. Inserire nel verbale
-dichiarazione dell’ausiliario di aver prospettato il tentativo;
-eventuali proposte, adesioni o rifiuti delle parti;
-invio a successiva data per consentire ai CTP di produrre relazioni di parte (prassi consolidata in vari modelli fac‑simile).
Questo segmento, pur non obbligatorio, valorizza la funzione deflattiva della CTU e mette al riparo da contestazioni sugli obblighi di correttezza.

Quando le attività non si esauriscono in un’unica seduta, è buona regola:
-indicare l’orario di sospensione e la data/luogo della ripresa;
-formalizzare, in caso di impedimenti, un verbale di rinvio con identiche modalità di comunicazione alle parti;
-tenere traccia delle richieste di proroga (ex art. 195 c.p.c., terzo comma): motivazione, nuovo termine auspicato, eventuale assenso delle parti.

Il verbale, sottoscritto (digitalmente o in originale) va:
-Depositato telematicamente nel fascicolo d’ufficio allegando file multimediali compressi;
-Notificato alle parti tramite il PCT, che rilascia prova di avvenuta comunicazione (eventualmente con deposito in cancelleria, se ancora in analogico).
Dal deposito decorrono i termini fissati per la bozza di relazione e per le osservazioni delle parti. L’esattezza del deposito è fondamentale: il mancato inserimento del verbale in cancelleria rende incerto l’“inizio legale” delle operazioni e può incidere sul computo dei termini.

Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU
Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU

Fac Simile Verbale Inizio Operazioni Peritali CTU Word

Di seguito si trova un fac simile verbale inizio operazioni peritali CTU Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.

Icona
Fac simile verbale inizio operazioni peritali Ctu
1 file(s)

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Luca Martini

About Luca Martini

Luca Martini ha una consolidata esperienza collaborativa al fianco delle principali associazioni per i consumatori. Negli anni, Luca ha sviluppato una profonda conoscenza delle sfide e delle problematiche che i consumatori affrontano quotidianamente, ed è stato testimone diretto della necessità di avere strumenti chiari e accessibili per navigare nel complicato mondo dei diritti dei consumatori.

Attraverso la sua piattaforma, mette a disposizione di cittadini e consumatori una serie di moduli pronti all'uso, guide e altre risorse informative per aiutare le persone a difendere i propri diritti e a navigare con sicurezza nel mare delle normative.

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