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Home » Verbale di Sopralluogo Tecnico – Modello Word e PDF e Guida alla Compilazione

Verbale di Sopralluogo Tecnico – Modello Word e PDF e Guida alla Compilazione

Aggiornato il 14 Marzo 2025 da Luca Martini

Indice

  • Verbale di Sopralluogo Tecnico
  • Fac Simile Verbale di Sopralluogo Tecnico Word
  • Fac Simile Verbale di Sopralluogo Tecnico PDF Editabile

In questa guida spieghiamo come funziona il verbale di sopralluogo tecnico e proponiamo un fac simile verbale di sopralluogo tecnico Word e PDF da utilizzare come esempio.

Verbale di Sopralluogo Tecnico

Il cantiere rappresenta un contesto dinamico nel quale confluiscono attività di carattere tecnico, amministrativo e, soprattutto, di sicurezza. La natura stessa delle lavorazioni e la presenza di molteplici figure professionali e lavoratori rendono cruciale l’organizzazione di sopralluoghi periodici, volti a verificare che tutto proceda in modo corretto e, al contempo, a documentare con precisione lo stato effettivo delle opere e il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Uno strumento essenziale per formalizzare queste verifiche è il verbale di sopralluogo tecnico, un documento dal forte valore probatorio e che registra le risultanze di ogni visita in cantiere.

Il verbale di sopralluogo tecnico è prima di tutto un elemento di garanzia, sia per il committente sia per i professionisti incaricati e le imprese coinvolte. Da un lato, certifica il regolare avanzamento dei lavori e l’adesione ai progetti e ai contratti; dall’altro, garantisce che le misure di sicurezza adottate rispecchino i rischi effettivamente presenti e adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Questo tipo di documento, redatto dopo un’ispezione, può essere stilato dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), dal collaudatore in corso d’opera, nonché da altre figure specialistiche coinvolte nel cantiere (per esempio, il collaudatore statico).

All’interno del cantiere, il direttore dei lavori si occupa di verificare che i lavori procedano a regola d’arte, coerentemente con il progetto approvato e con il contratto stipulato tra la committenza e l’impresa. L’articolo 101 del Codice dei Contratti (nella parte dedicata ai lavori pubblici, ma applicabile in via analogica a molte situazioni privatistiche) ne stabilisce le responsabilità di controllo tecnico, contabile e amministrativo. Anche se il direttore dei lavori non è fisicamente presente in cantiere in ogni momento, deve essere in grado di monitorarne l’evoluzione e, all’occorrenza, predisporre le istruzioni necessarie e impartire le direttive per risolvere eventuali criticità.
Quando si verificano condizioni che richiedono un sopralluogo specifico (ad esempio una modifica importante del progetto, la necessità di valutare il consolidamento di una struttura o la verifica di una lavorazione delicata), il direttore dei lavori redige un apposito verbale di sopralluogo. In quel documento vengono riportati i particolari dell’ispezione, come i motivi che l’hanno resa necessaria, le persone presenti, gli aspetti tecnici rilevati, le misure correttive o i provvedimenti suggeriti. Questa documentazione affianca il giornale dei lavori (che è uno strumento continuativo, dove si annota giorno per giorno ciò che accade in cantiere) e rappresenta un importante supporto nel caso in cui, in futuro, si renda necessario dimostrare l’adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate.
Oltre al direttore dei lavori, un’altra figura chiamata spesso a eseguire sopralluoghi regolari è il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). L’obiettivo è controllare che le imprese operino in sicurezza, attenendosi al piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e che non siano stati introdotti rischi aggiuntivi o attività non contemplate dal piano. L’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. indica al CSE una serie di compiti, tra cui appunto le verifiche periodiche sulle misure di prevenzione e protezione. Ogni volta che il CSE si reca in cantiere, redige un verbale di sopralluogo, che assume una funzione paragonabile a un “giornale della sicurezza”, in cui si annota lo stato delle protezioni, la conformità dei dispositivi anticaduta, la presenza di segnaletica e, in generale, ogni aspetto relativo all’adozione di procedure sicure. Se emergono violazioni, il CSE chiede all’impresa di rimediare immediatamente, oppure, nei casi più seri, può anche decidere di sospendere le lavorazioni.

È fondamentale che il verbale di sopralluogo risponda a criteri di chiarezza e completezza. La sua forma scritta, infatti, costituisce l’unico modo per conferire un valore legale alla documentazione in caso di controversie o verifiche future. Non esiste un modello unico o vincolante per la redazione del verbale, ma la prassi consolidata (e spesso le linee guida fornite da ordini professionali o dalla letteratura tecnica) suggerisce di includere i seguenti aspetti
-Riferimenti identificativi del cantiere: nome, ubicazione, descrizione dell’opera in corso e relativi riferimenti (numero del permesso di costruire, committente, appaltatore principale ecc.).
Data e ora del sopralluogo: eventuali sopralluoghi successivi dovranno citare quello precedente, se correlati.
-Nominativi e ruoli dei presenti: includendo il nome del direttore dei lavori, del CSE, dei rappresentanti dell’impresa o di qualsiasi altra figura che abbia partecipato all’ispezione. Ciò assicura trasparenza e piena responsabilità delle informazioni scambiate.
-Stato delle lavorazioni e accertamenti tecnici: una descrizione dell’avanzamento dei lavori, delle modalità costruttive, dei materiali utilizzati, delle soluzioni tecniche adottate e di quanto sia coerente con i progetti e con le normative. Qui si possono introdurre riferimenti a disegni o relazioni tecniche, o allegare fotografie che documentino eventuali criticità.
-Osservazioni sulla sicurezza: occorre rilevare, in conformità al D.Lgs. 81/2008, la presenza dei dispositivi di protezione collettivi (DPC) e individuali (DPI), la segnaletica, le vie di accesso e fuga, la corrispondenza con il PSC o il POS (piano operativo di sicurezza). In caso di difformità, si ordina la messa in sicurezza immediata o si convoca un incontro con l’impresa per concordare gli interventi necessari.
-Eventuali decisioni o prescrizioni: se il verbale di sopralluogo individua problemi tecnici, strutturali o di sicurezza, deve indicare le soluzioni e i tempi per l’adeguamento, così come le sanzioni o le variazioni contrattuali se previste. Possono essere inserite indicazioni su materiali correttivi, date entro cui regolarizzare la situazione e la procedura di verifica successiva.
-Data e firma di chi redige il verbale e degli eventuali partecipanti: la sottoscrizione attribuisce autenticità al documento e consente agli astanti di dichiarare la propria presa visione delle conclusioni.

Il verbale di sopralluogo, pur essendo un atto “interno” alla prassi di cantiere, riveste un valore probatorio importante, soprattutto se in futuro dovessero sorgere controversie su questioni di responsabilità professionale, difetti costruttivi, ritardi ingiustificati o incidenti sul lavoro. In caso di giudizio, tale documento può essere esibito per mostrare ciò che è stato constatato e intimato in una data specifica. Analogamente, se i sopralluoghi vengono compiuti a scadenze regolari, si può ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e la reazione dei soggetti coinvolti a prescrizioni e raccomandazioni.
Questo aspetto appare con particolare evidenza quando interviene l’organo di vigilanza o vengono sollevate contestazioni sull’inosservanza delle norme di sicurezza. Il verbale redatto dal CSE costituisce la “memoria storica” di ogni verifica, evidenziando l’avvenuta comunicazione di situazioni di rischio e le prescrizioni impartite all’impresa, nonché eventuali omissioni di quest’ultima nel recepire le istruzioni.

In termini operativi, il professionista incaricato di redigere il verbale di sopralluogo dovrebbe disporre di un modello o una checklist precompilata, così da non trascurare alcun elemento rilevante e impostare il resoconto in modo sistematico. L’uso di un linguaggio chiaro e specifico, l’indicazione sintetica ma precisa delle criticità, l’eventuale ricorso a documentazione fotografica e l’esplicitazione delle soluzioni individuate rendono il verbale molto più fruibile. Se sono stati discussi dati tecnici, come prove di carico, misure di umidità o verifiche sui materiali, è consigliabile allegare i riferimenti (o i risultati) per dare maggiore consistenza alle osservazioni.
È infine prassi che una copia del verbale venga conservata nel fascicolo del cantiere (insieme agli altri documenti di sicurezza, se riguarda la sicurezza) o nell’archivio del direttore dei lavori (se riguarda aspetti costruttivi e tecnici). In certi casi, specialmente se il sopralluogo ha evidenziato carenze di sicurezza, se ne fornisce copia anche alle imprese esecutrici e alle figure interessate (coordinatore per la sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’impresa, e così via), per fare in modo che le raccomandazioni siano messe in atto e si abbia la prova che l’informazione è stata trasmessa.

Verbale di Sopralluogo Tecnico
Verbale di Sopralluogo Tecnico

Fac Simile Verbale di Sopralluogo Tecnico Word

Di seguito si trova un fac simile verbale di sopralluogo tecnico Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.

Icona
Verbale di Sopralluogo Tecnico Word
1 file(s)

Fac Simile Verbale di Sopralluogo Tecnico PDF Editabile

Il fac simile verbale di sopralluogo tecnico PDF editabile può essere scaricato e compilato con i dati mancanti.

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Verbale di Sopralluogo Tecnico PDF
1 file(s)

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