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In questa guida spieghiamo come funziona il comodato di terreno agricolo e mettiamo a disposizione un fac simile scrittura privata comodato d’uso gratuito terreno agricolo Word e PDF.
Comodato d’Uso Terreno Agricolo
Il contratto di comodato agrario rappresenta una forma contrattuale di grande rilevanza nel settore agricolo. Come indicato dall’articolo 1803 del Codice Civile, il comodato è un accordo in cui una parte, denominata comodante, consegna all’altra parte, il comodatario, una cosa mobile o immobile per fare in modo che se ne serva per un periodo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirla alla scadenza del contratto.
Il comodatario, al termine dell’accordo o quando l’utilizzo del bene si esaurisce, deve quindi restituire la stessa cosa ricevuta. La legge, all’articolo 1803 del codice civile, definisce il comodato con chiarezza. In questo rapporto contrattuale si individuano due parti distinte: il proprietario, cioè il comodante, che concede il bene, e il soggetto che lo riceve, cioè il comodatario. Questo contratto, in via ordinaria, non prevede alcun compenso, poiché la causa del comodato risiede nella liberalità e nell’affidamento reciproco. Di conseguenza, l’interesse del comodante non deve possedere natura patrimoniale. Rimane però possibile che il comodante, anche senza un ritorno economico, ne tragga un vantaggio diretto o indiretto, come la manutenzione o la conservazione del bene.
Dal punto di vista giuridico, il comodato agrario si configura come un contratto reale, che si perfeziona con la semplice consegna del terreno, e a forma libera, senza richiedere alcuna formalità specifica per la sua validità. Questo significa che, in molti casi, il contratto può essere stipulato verbalmente, cosa che rende l’operazione più flessibile e accessibile per entrambe le parti coinvolte. Nonostante la possibilità di stipularlo in forma verbale, è sempre consigliabile formalizzare l’accordo per scritto, soprattutto quando si tratta di beni di valore come i terreni agricoli, al fine di evitare controversie future e garantire una chiara definizione delle condizioni contrattuali.
Quanto alla durata, il comodato può avere un termine concordato tra le parti, oppure la scadenza può derivare dall’uso convenuto del bene. L’articolo 1809 del codice civile prevede che il comodatario debba restituire il bene alla data concordata oppure, se non vi è un termine esplicito, al momento in cui l’uso risulta completato. Esiste anche la forma del comodato a tempo indeterminato, detta comodato precario, disciplinata dall’articolo 1810 del codice civile. In tal caso, il comodante può chiedere in ogni momento la restituzione del bene.
Gli obblighi e i diritti del comodatario sono un elemento fondamentale per garantire il buon esito del contratto. Il comodatario è tenuto a custodire il bene e a conservarlo con diligenza, utilizzandolo solo per gli scopi stabiliti. Senza il consenso del comodante, non può cedere il godimento del bene a terzi. Se non rispetta queste condizioni, il comodante può esigere la restituzione immediata e il risarcimento dell’eventuale danno. Il comodatario non ha diritto a rimborsi per le spese sostenute nell’uso ordinario del bene, poiché tali spese gli consentono di servirsi della cosa secondo i propri interessi. Però, se egli ha affrontato spese straordinarie e necessarie per la conservazione, ha diritto a un rimborso. Alla scadenza del contratto, o su richiesta del comodante nel caso di comodato precario, il comodatario deve restituire il bene.
Nell’ambito agricolo il comodato risulta diffuso, sebbene offra minor tutela al comodatario rispetto all’affitto agrario. Viene infatti frequentemente utilizzato tra parenti o persone unite da forti legami di fiducia. È del tutto possibile concedere in comodato un fondo agricolo con fabbricato rurale annesso, così come le attrezzature necessarie alla coltivazione. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 16 gennaio 2018, ha riconosciuto la validità dei contratti di comodato verbali come titolo sufficiente per richiedere carburante a accisa agevolata. La forma scritta non è necessaria, come nel contratto di affitto agrario. Un semplice accordo verbale produce effetti validi anche nel comodato avente a oggetto terreni agricoli. Occorre però ricordare che tale contratto non può essere considerato un contratto agrario in senso proprio, visto che l’impresa agricola non sorge sul fondo di altri con spirito di investimento economico. Per questo motivo non si applica l’articolo 27 della Legge 203/1982, che estende la disciplina dell’affitto a tutti i contratti agrari, al comodato di fondo rustico. Inoltre, il comodato di fondi rustici deve essere registrato se stipulato per scritto, oppure se menzionato in un atto soggetto a registrazione. Se invece è stipulato verbalmente e non è citato in alcun altro atto registrato, non occorre alcuna registrazione.
Un aspetto essenziale del comodato agrario riguarda il diritto di prelazione. A differenza dei contratti di affitto agrario, il comodato non riconosce al comodatario il diritto di prelazione agraria, riservato invece ai coltivatori diretti muniti di regolare contratto di affitto. Questo significa che il comodatario, nonostante abbia l’uso del terreno, non possiede i diritti necessari per esercitare la prelazione in caso di vendita del fondo agricolo. In aggiunta, la presenza di un comodatario che gestisca un fondo agricolo può impedire al proprietario confinante, coltivatore diretto, di esercitare il diritto di prelazione sul fondo posto in vendita. L’articolo 7 della Legge n.817 del 1971 richiede infatti che il coltivatore confinante coltivi il proprio fondo da almeno due anni, condizione esclusa dalla natura del comodato, che non produce una conduzione agraria continuativa finalizzata all’impresa.
La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è un altro aspetto importante del contratto di comodato agrario. Le procedure e gli obblighi variano in base alle dimensioni aziendali, ma è imprescindibile considerare tutti i lavoratori in forza, inclusi quelli stagionali, per determinare correttamente le dimensioni occupazionali e garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza. Questo approccio assicura che il terreno agricolo sia gestito in modo sicuro e conforme alle leggi, proteggendo sia il comodante che il comodatario.
Infine, in caso di risoluzione del contratto, sia essa dovuta a scadenza naturale, cessazione dell’incarico o altre ragioni, è necessario garantire una restituzione regolare del terreno e il rispetto delle condizioni contrattuali. La risoluzione automatica in caso di cessazione dei servizi stagionali o la possibilità di recedere per giusta causa con un adeguato preavviso rappresentano meccanismi importanti per tutelare entrambe le parti, assicurando che la relazione contrattuale possa concludersi in modo equo e senza danni economici.
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