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In questa pagina vediamo scrivere una rinuncia diritto di prelazione terreno agricolo e mettiamo a disposizione un fac simile rinuncia diritto di prelazione terreno agricolo Word e PDF da utilizzare come esempio.
Rinuncia al Diritto di Prelazione Terreno Agricolo
Si parla di prelazione agraria in riferimento al rapporto esistente tra il proprietario di un terreno agricolo e un altro soggetto, che può essere il coltivatore diretto del fondo, l’affittuario o il proprietario del terreno confinante. Tale rapporto viene in rilievo quando il proprietario decide di vendere il suo bene, sussistendo la prelazione e cioè la precedenza dell’affittuario, del coltivatore diretto e del confinante a ricevere l’offerta di acquisto rispetto ai terzi a parità di prezzo. Ricordiamo che coloro che vantano il diritto hanno facoltà di rinunciare alla prelazione sul terreno agricolo oppure, se interessati, possono riscattare il bene dall’acquirente terzo quando non siano stati informati in modo corretto della compravendita.
In questa guida ci occuperemo in particolare della rinuncia al diritto di prelazione su terreno agricolo, delle modalità di esercizio e dei soggetti legittimati a esercitarlo.
Il diritto di prelazione su un terreno agricolo fa sorgere l’obbligo in capo al suo proprietario di chiedere preventivamente a chi gode di tale privilegio se intende acquistare il suo bene a parità di prezzo, prima di coinvolgere soggetti terzi. La richiesta prende la forma di una vera e propria proposta di acquisto a cui i titolari del diritto di prelazione possono dare risposta affermativa, accettando la proposta e finalizzandola all’acquisto, o negativa, rifiutandola. In quest’ultimo caso si parla di rinuncia al diritto di prelazione su terreno agricolo.
Ma quali sono i soggetti a cui la legge riconosce il diritto di prelazione sui terreni agricoli? Conoscere le parti legittimate a ricevere la proposta di prelazione è di fondamentale importanza perché mette in luce anche i soggetti che hanno diritto alla relativa rinuncia, lasciando intravedere anche la ratio di questo antico istituto giuridico. La legge 26 maggio del 1965 numero 590 all’articolo 8 assegna la prelazione all’affittuario e coltivatore diretto del terreno. Si tratta di un diritto che ha lo scopo di facilitare la vendita del fondo a favore di chi già lo lavora, facendo confluire la proprietà e la conduzione del fondo in un unico soggetto. In questa direzione il legislatore ha pensato di favorire il conduttore ma di massimizzare anche la produttività del terreno.
Non tutti i coltivatori diretti di un terreno agricolo godono del diritto di prelazione, quest’ultimo sussiste solo in determinati casi previsti tassativamente dalla legge e cioè quando
-Coltivano il terreno da almeno due anni come affittuari e non abbiano venduto altri fondi rustici nei due anni precedenti, se non per cessione finalizzata alla ricomposizione fondiaria
-Il fondo che intendono acquistare con il diritto di prelazione non supera di tre volte la superficie relativa alla capacità di lavoro delle loro famiglie, considerati anche gli altri terreni posseduti in proprietà o enfiteusi.
Abbiamo anticipato che anche il proprietario del terreno confinante ha diritto di prelazione, a patto che questi svolga la funzione di coltivatore diretto, imprenditore agricolo di tipo professionale e anche non diretto. Ai sensi della legge 14 agosto 1971 numero 817 all’articolo 7 è riconosciuto il diritto di prelazione al colono e al mezzadro nei casi in cui sia stato stipulato il contratto dopo l’entrata in vigore della legge 756/64.
Nel caso del proprietario del terreno confinante che è anche coltivatore diretto, questi ha diritto alla prelazione a patto che sul suo terreno non vi sia la presenza di coloni, mezzadri, affittuari, enfiteuti o compartecipanti coltivatori diretti.
Anche all’imprenditore agricolo può essere riconosciuto il diritto di prelazione, purché egli sia iscritto regolarmente alla previdenza agricola e sia proprietario di un fondo confinante con un terreno in vendita e che sullo stesso non vi siano coloni, mezzadri, enfiteuti coltivatori diretti, affittuari o compartecipanti. Spesso la dottrina si è chiesta se anche il proprietario confinante che non è coltivatore diretto goda del diritto di prelazione. La risposta è affermativa, ma solo se riveste il ruolo di imprenditore agricolo professionale regolarmente iscritto alla previdenza perché la figura dell’imprenditore agricolo non deve necessariamente coincidere con il ruolo di coltivatore diretto.
Con l’emanazione del decreto legge numero 91 del 24 giugno è stato concesso il diritto di prelazione agraria anche alle cooperative di imprenditori agricoli in cui almeno la metà dei soci e degli imprenditori abbia la qualifica di coltivatore diretto e tale qualifica risulti da regolare iscrizione nel registro delle imprese alla sezione speciale, come previsto dagli articoli 2188 e ss. c.c..
Se si tratta di società agricole di persone, invece, viene in rilievo il decreto legislativo numero 99 del 2004 che ha esteso la prelazione anche a tale categoria, purché detengano la qualifica di coltivatore diretto almeno la metà dei soci e ciò risulti da regolare iscrizione nel registro delle imprese, sezione speciale, come previsto dagli articoli 2188 e ss. del codice civile.
Infine, il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 99 del 2004 ha esteso il diritto di prelazione anche alle società agricole di persone e alle cooperative di imprenditori agricoli, anche quando non rivestono il ruolo di coltivatori diretti. In questi specifici casi viene richiesta la carica di coltivatore diretto solo alla metà dei soci. Questo significa che ci saranno dei soci che godranno del diritto di prelazione sul terreno agricolo pur non essendo coltivatori diretti.
Il titolare del diritto di prelazione può accettare l’offerta e procedere all’acquisto del terreno agricolo oppure rinunciarvi. La rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione di un terreno agricolo da parte di uno dei soggetti sopra elencati è utilizzata molto spesso nella pratica come strumento efficiente e rapido per evitare controversie e dare la possibilità al proprietario di vendere velocemente il suo bene. Con la rinuncia al diritto di prelazione su terreno agrario il soggetto legittimato al suo esercizio manifesta il suo disinteresse all’acquisto del fondo agricolo, eliminando ogni fraintendimento, dubbio o potenziale litigio sulle sorti del fondo, soprattutto quando il rapporto tra confinanti non è sereno. Vogliamo soffermarci su quest’ultima questione e cioè sulle modalità di esercizio del diritto quando tra i due soggetti scorre buon sangue e nel caso in cui vi siano dei contrasti pregressi. Infatti in passato, quando tra proprietario e titolare del diritto di prelazione vi era un legame di amicizia, era possibile affrontare in modo informale la questione, chiedendo verbalmente all’avente diritto se intendeva acquistare il fondo.
Questa prassi è poi venuta meno, trattandosi più precisamente di rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione piuttosto che rinuncia al diritto di prelazione poiché veniva omessa la procedura di notifica a mezzo raccomandata e l’attesa dei canonici 30 giorni previsti dalla legge. Dottrina e giurisprudenza si sono spesso chieste se sia valida una rinuncia preventiva al diritto di prelazione su terreno agricolo. Infatti, pur trattandosi di un diritto patrimoniale considerato disponibile dalla legge, esse concordemente ritengono non ammissibile percorrere questa strada, dovendo esercitare il diritto solo successivamente alla decisione del proprietario di voler alienare il bene. Al contrario, con le sentenze della cassazione del 30 novembre 2005 numero 26089 e del 14 gennaio 1999 numero 310, la giurisprudenza ritiene ammissibile la possibilità di rinunciare alla proposta di vendita del terreno agricolo dopo la ricezione della comunicazione.
Prima di queste sentenze la giurisprudenza era orientata nel senso di consentire al proprietario di comunicare la proposta di acquisto con ogni mezzo, anche verbalmente. Con le sentenze della Cassazione numero 5306 del 1998, 936 del 1995, 8525 del 1993, 7948 del 1991 e la numero 7527 del 1991 i giudici di legittimità hanno ritenuto necessaria la notifica per iscritto come attività propedeutica alla rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione per poter procedere all’alienazione del bene. Ne discende che nella dichiarazione di rinuncia
debba essere espressamente indicato che è stata comunicata al rinunziante la proposta in forma scritta, sebbene non sia necessaria la raccomandata, essendo consentiti anche strumenti equipollenti.
Abbiamo compreso, da quanto detto sin qui, che la rinuncia al diritto di prelazione va esercitata sempre in forma scritta per essere riconosciuta la sua validità. Così si è pronunciata spesso la giurisprudenza con le sentenze della Cassazione numero 3313 del 1996 e 3241 del 1995 che hanno ritenuto la proposta di acquisto inviata a mezzo raccomandata un requisito essenziale di validità anche in sede processuale. Nell’ipotesi specifica dell’affittuario di un terreno agricolo, la rinuncia al diritto di prelazione deve essere sottoscritta necessariamente con la supervisione dell’associazione di categoria a cui deve essere iscritto ai sensi dell’articolo 23 della legge numero 11 dell’11 febbraio 1971 emendato dall’articolo 45 della legge numero 203 del 1982.
Secondo parte della dottrina più stringente, l’assistenza e relativa supervisione dell’associazione di categoria è necessaria anche nel caso in cui sia il confinante a voler esercitare il diritto di rinuncia dal momento che il relativo diritto di prelazione non è legato all’esistenza di un contratto agrario come il contratto di affitto, ma a una mera situazione di fatto che consiste nella coltivazione del fondo confinante. La dottrina ritiene opportuna la presenza dell’associazione di categoria per dare maggiore consapevolezza alle clausole della proposta, con la conseguenza che qualsiasi decisione presa, nel senso dell’accettazione o della rinuncia, vengano prese nella massima comprensione e cognizione.
Infine, ricordiamo che una volta esperite tutte le formalità per il corretto esercizio della rinuncia al diritto di prelazione sul terreno agricolo, tale documento deve essere custodito gelosamente e prodotto in sede di rogito notarile. Infatti, quando il terreno agricolo verrà venduto a terzi, essi dovranno accertarsi, pena la validità dell’atto notarile, che la rinuncia sia stata esercitata correttamente e al fine la rinuncia scritta, corredata dalla ricevuta della raccomandata, dovrà essere allegata o almeno citata dal notaio nell’atto di compravendita.
Non bisogna dimenticare che in assenza di tale documento gli aventi diritto all’esercizio del diritto di prelazione, hanno sempre la possibilità di impugnare il rogito riscattando il terreno venduto illegittimamente.
Fac Simile Rinuncia Diritto di Prelazione Agraria Word
Di seguito si trovano due fac simile rinuncia diritto di prelazione terreno agricolo Word che è possibile utilizzare come bozza, uno per la rinuncia da parte del confinante e uno per la rinuncia da parte dell’affittuario.
Fac Simile Rinuncia Diritto di Prelazione Terreno Agricolo PDF
In questa sezione è possibile trovare un modello rinuncia diritto di prelazione terreno agricolo da parte del confinante e un fac simile rinuncia diritto di prelazione terreno agricolo da parte dell’affittuario PDF da compilare.