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In questa guida spieghiamo come scrivere un rimborso spese per volontari del terzo settore e proponiamo un fac simile rimborso spese volontari terzo settore da utilizzare come esempio.
Come Scrivere un Rimborso Spese Volontari Terzo Settore
Il servizio di volontariato è definito tale in quanto si tratta di un’attività prestata a titolo prettamente gratuito, in modo spontaneo e senza fini di lucro. Lo spirito di volontariato nasce, generalmente, da esperienze personali, determinate da fatti o eventi che hanno condotto alla maturazione di un senso civico particolarmente spiccato, tipico di chi è pronto ad aiutare il prossimo nelle varie vicissitudini che caratterizzano la vita. Lo spirito di liberalità si manifesta, infatti, non soltanto attraverso il trasferimento materiale di beni di qualsivoglia genere, ma anche tramite la prestazione di servizi effettivi volti a fornire sostentamento concreto ai più bisognosi, tendenzialmente all’interno di comunità o gruppi di ascolto. A livello sociale vengono realizzate molteplici campagne di sensibilizzazione volte a ingenerare nel singolo individuo l’iniziativa di aiutare e sostenere il prossimo nelle organizzazioni sociali anzidette. Sono diverse le attività di collaborazione orientate a gestire soggetti che presentano problematiche o, più generalmente, individui bisognosi di assistenza mirata. Gli organismi che coordinano e gestiscono questo tipo di organizzazioni presentano dei sistemi di amministrazione mirati ad armonizzare i vari settori e i servizi di cui si compone il volontariato su base ministeriale. Tali organizzazioni si declinano sia in associazioni che in fondazioni o ancora in fondi istituiti per la ricerca e l’assistenza dei più bisognosi.
Il quadro normativo prima e dopo la riforma del Terzo Settore
Tutte le attività di volontariato, riconosciute e non riconosciute, sono inserite all’interno del cosiddetto Terzo Settore. Esso contiene, in sostanza, tutte quelle realtà associative che non presentino fine di lucro, e che dunque non abbiano carattere commerciale, ma che siano connotate dalla mutualità, nonché ispirate ai principi di sussidiarietà e solidarietà. Per tali enti sussiste, in particolar modo dopo la riforma che li ha interessati, una particolare agevolazione fiscale che mira ad alleggerire il relativo carico tributario nei confronti dello stesso Stato. Si tratta di agevolazioni specificamente rivolte a tutti gli enti iscritti presso il RUNTS, cioè il Registro Unico Nazionale Terzo Settore. Si tratta di una piattaforma fortemente voluta dal Governo in quanto capace di raccogliere i dati di tutti i suddetti enti e di catalogarli secondo le caratteristiche loro proprie. Entro dei tempi prestabiliti, infatti, tutti i registri originariamente esistenti, come quelli delle ODV e APS delle regioni, laddove ODV sta per Organizzazioni di Volontariato e APS sta per Associazioni di Promozione Sociale, sono stati riportati nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, al fine di armonizzare e rendere omogenea la disciplina che riguarda ogni suddetto ente. A suo tempo, dunque, ogni ufficio del RUNTS ha preso in carico le diverse informazioni di propria competenza facendole confluire in un unico sistema centralizzato, in grado di controllare e di verificare quanto immesso nel sistema secondo parametri di rilievo prestabiliti. Anche la normativa ha subito profonde modifiche a seguito dell’intervenuta riforma che consente l’applicazione di agevolazioni fiscali. Tra le importanti novità introdotte rientrano quelle legate all’attenuazione del carico fiscale per il mutamento della natura delle attività qualificate come non commerciali. Norme più favorevoli consentirebbero l’ingresso di un numero superiore di enti che confluirebbero proprio nel Terzo Settore.
Il Registro dei Volontari
Ogni ente che si qualifica come no profit e rientra nel Terzo Settore ha facoltà, al suo interno, di disporre degli elementi più congeniali alla migliore organizzazione del proprio servizio. Per questo motivo ogni ente di tal genere può disporre di un Registro dei Volontari quale documento in grado di raccogliere tutte le informazioni inerenti quegli individui che svolgono le loro prestazioni di volontariato in maniera non occasionale ma frequente e costante. Ciò che prima costituiva mera facoltà è, tuttavia, oggi obbligo per tutti gli enti che dispongono di soggetti disposti ad operare nel mondo del volontariato. Gli elementi identificativi da tenere presenti all’interno del Registro dei Volontari sono quelli basilari tra i quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, indirizzo di residenza o domicilio in alternativa, data di inizio dell’attività e di eventuale fine. Tali informazioni si rivelano necessarie sia per poter comunicare con il soggetto interessato sia per monitorare, e dunque operare una sorta di controllo, l’attività svolta dal volontario stesso. Un elemento da non sottovalutare riguarda anche l’assicurazione stipulata in favore dei volontari in caso di malattie ed infortuni. La presenza del Registro dei Volontari consente, pertanto, di adempiere anche questo tipo di obbligazione derivante, generalmente, da un contratto a favore di terzi quali sono rappresentati dai volontari medesimi. Ovviamente tale registro deve essere inalterabile, sia se tenuto digitalmente che se su base cartacea. La riforma del Terzo Settore ha dunque introdotto l’obbligo di tenere il suddetto Registro dei Volontari per ottimizzare e migliorare l’operato di coloro che effettuano servizio di volontariato.
La tutela del volontariato in Italia
La tutela dei volontari, in Italia, è fondamentalmente equiparata a quella prevista per i lavoratori autonomi. Tale tutela si esplica sulla base dell’attuazione delle misure identificate come necessarie delle quali vengono informati i volontari stessi. L’individuazione di tali misure passa per l’utilizzo di ogni attrezzatura necessaria per effettuare il servizio di volontariato in maniera concreta ed effettiva, compresi i dispositivi di protezione individuale necessari in particolari situazioni e rispondenti a quelli che sono i requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente. A tal fine, viene prevista anche la dotazione di un tesserino di riconoscimento per la tutela anche dei terzi nei confronti di coloro che svolgono il servizio di volontariato. La tutela dei volontari dipende, in sostanza, dalla tipologia di organizzazione sulla base della quale si sviluppa l’ente che accoglie l’operato dei volontari. Il principio di tutela espresso trova fondamento anche nel principio di effettività. Qualora sia l’organizzazione a voler farsi carico della tutela dei volontari, allora agirebbe proprio quale datore di lavoro in considerazione del volontario quale dipendente subordinato in quel senso.
Il rimborso delle spese sostenute dai volontari
I volontari possono operare sia in maniera gratuita che tramite rimborso spese ottenibile direttamente dall’ente che li accoglie e li qualifica mediante la compilazione della loro specifica scheda anagrafica inserita all’interno del cosiddetto Registro dei Volontari. Tale registro risulta indispensabile, dunque, sia per controllare e avere una scheda per ogni singolo volontario che per indirizzare in maniera univoca l’eventuale rimborso spese laddove il volontario ne abbia fatto richiesta o comunque qualora risulti averne diritto in base a quanto disposto dalla normativa vigente. Il volontario, infatti, è quel soggetto che mette a disposizione il proprio tempo e anche il proprio denaro al fine di aiutare e promuovere la sua opera di beneficienza personale all’interno della società stessa. Per la sua natura e indole l’attività di volontariato non conosce alcun tipo di retribuzione prevista o garantita dallo Stato o dagli enti del Terzo Settore all’interno dei quali l’attività di volontariato viene gestita ed organizzata. Essendo totalmente gratuita, l’opera di volontariato può essere sostenuta soltanto da un rimborso spese che, ad ogni modo, incontra dei limiti ben precisi e prestabiliti dall’ente inserito nel Terzo Settore che concretamente provvede all’erogazione del rimborso medesimo. Ovviamente, le spese, per poter essere rimborsate devono essere previamente sostenute. Infatti, spetta al volontario recuperare e conservare l’intera documentazione che attesti l’avvenuto pagamento, e quindi le transazioni effettuate a favore di terzi, per poter ottenere quanto concordato e previsto nei limiti di spesa. Il volontario, a tal fine, deve anche rilasciare apposita autocertificazione attestante la veridicità di quanto corrisposto per poter poi ottenere un rimborso, assumendo, perciò, la responsabilità di quanto dichiarato con la consapevolezza delle conseguenze penali che possono scaturire dalle dichiarazioni mendaci ivi riportate. Una volta presentata la relativa documentazione, il volontario potrà così accedere al rimborso spese nei limiti di quella che generalmente è prevista come soglia raggiungibile e pari ai centocinquanta euro mensili.
Fac Simile Rimborso Spese Volontari Terzo Settore
Di seguito si trova un fac simile rimborso spese volontari terzo settore che è possibile utilizzare come bozza.