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In questa pagina è disponibile un fac simile di perizia per danni da infiltrazioni d’acqua in formato Word. Il modello è impostato come relazione tecnica per descrivere lo stato dei luoghi, ricostruire il fenomeno infiltrativo, individuare le possibili cause, indicare gli interventi necessari e stimare i costi di ripristino. Si tratta di un fac simile privato da adattare agli accertamenti realmente eseguiti dal professionista e non di un modulo ufficiale o di una consulenza tecnica disposta dal giudice.
Fac simile Perizia per Danni da Infiltrazioni d’Acqua Word
Il modello è disponibile in formato DOC e può essere scaricato e personalizzato con Word. La relazione deve essere adattata al singolo immobile e non devono essere mantenute qualifiche professionali, risultati dei sopralluoghi, cause, valutazioni o interventi che non corrispondono alla situazione effettivamente accertata.

A cosa serve una perizia per danni da infiltrazioni
Una perizia tecnica può essere richiesta quando macchie di umidità, percolamenti, distacchi dell’intonaco, muffe o altri deterioramenti fanno sospettare la presenza di infiltrazioni. Il primo obiettivo non è attribuire immediatamente una responsabilità, ma documentare il fenomeno e ricercarne l’origine con criteri tecnici.
L’acqua può infatti provenire da una tubazione privata, da una colonna comune, da una copertura, da un lastrico solare, da un terrazzo, da un’impermeabilizzazione deteriorata o da altre fonti. La zona in cui compare la macchia non coincide necessariamente con il punto in cui l’acqua entra nella struttura. Per questo una perizia attendibile deve distinguere ciò che è stato direttamente osservato dalle ipotesi che richiedono ulteriori verifiche.
La relazione può servire per organizzare gli interventi di riparazione, documentare un sinistro assicurativo, sostenere una richiesta di risarcimento o fornire elementi tecnici in una controversia. Se occorre contestare formalmente il danno al soggetto ritenuto responsabile, può essere utilizzata insieme alla lettera per danni da infiltrazioni.
Perizia privata, CTP e CTU non sono la stessa cosa
La relazione commissionata direttamente dal proprietario, dal condominio o da un’altra parte è una perizia stragiudiziale di parte. Serve a documentare tecnicamente la posizione del committente, ma non deve essere presentata come una consulenza tecnica d’ufficio e non costituisce automaticamente una prova certa delle cause e della responsabilità.
Il consulente tecnico d’ufficio, CTU, è invece nominato dal giudice nell’ambito di un procedimento. Il consulente tecnico di parte, CTP, può essere nominato dalla parte quando è in corso una consulenza giudiziale. L’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del tribunale non è quindi un requisito che debba necessariamente ricorrere in ogni perizia privata.
Il fac simile scaricabile contiene riferimenti alla qualifica e alle iscrizioni professionali del perito. Queste informazioni devono essere riportate soltanto se corrispondono alla situazione reale del tecnico incaricato. Non è corretto conservare nel documento iscrizioni ad albi, elenchi o ruoli che il professionista non possiede.
Chi può redigere la perizia
Per fenomeni che interessano edifici, strutture, finiture e impianti è opportuno affidare l’accertamento a un professionista con competenze coerenti con il problema da esaminare, come un geometra, un architetto o un ingegnere nell’ambito delle rispettive competenze professionali. Quando la ricerca della perdita richiede verifiche specialistiche sugli impianti, il tecnico può acquisire anche gli esiti degli accertamenti compiuti da idraulici, imprese o altri specialisti.
Una relazione destinata a una controversia dovrebbe indicare chiaramente chi ha svolto ciascun accertamento e su quali elementi si fondano le conclusioni. Un preventivo dell’impresa che dovrà eseguire i lavori può essere utile per stimare la spesa, ma non va confuso con una perizia tecnica indipendente.
Come compilare il fac simile
Il modello inizia con l’identificazione dell’unità immobiliare e del tecnico. Devono essere indicati l’indirizzo dell’immobile, gli eventuali riferimenti catastali, i dati del professionista e quelli del soggetto che ha conferito l’incarico. I dati catastali vanno riportati quando disponibili e pertinenti, verificandoli sulla documentazione dell’immobile.
Segue la parte relativa all’incarico, nella quale va indicata la data del conferimento e lo scopo della relazione. È utile definire il quesito tecnico in maniera concreta, per esempio accertare la natura delle infiltrazioni riscontrate in determinati locali, ricercarne la probabile origine e stimare gli interventi necessari per il ripristino.
La sezione sullo stato dei luoghi deve essere compilata utilizzando esclusivamente quanto rilevato durante il sopralluogo. Occorre descrivere gli ambienti interessati, la posizione delle macchie o dei percolamenti, l’estensione dei distacchi, gli eventuali deterioramenti delle finiture e gli altri elementi osservabili. Se vengono effettuate misurazioni o prove strumentali, è opportuno indicare metodo, strumento, punti di rilievo e risultati.
Il fac simile contiene inoltre una ricostruzione cronologica delle segnalazioni e degli interventi. Questa parte va riscritta sulla base del caso reale, indicando date verificabili e distinguendo le circostanze direttamente accertate dal tecnico dalle informazioni riferite dal proprietario, dall’amministratore o da altri soggetti.
Come indicare la causa delle infiltrazioni
L’individuazione della causa è una delle parti più delicate della perizia. Non è corretto attribuire automaticamente una macchia sul soffitto a una tubazione dell’appartamento soprastante. Prima di formulare una conclusione possono essere necessari sopralluoghi in più unità, prove di tenuta, verifiche delle tubazioni, ispezioni delle impermeabilizzazioni, misurazioni dell’umidità o accertamenti più invasivi.
Quando gli elementi raccolti non consentono una conclusione definitiva, la relazione dovrebbe indicare il grado di certezza dell’ipotesi e suggerire gli ulteriori accertamenti necessari. Formule categoriche come “la causa è certamente” non sono appropriate se il tecnico dispone soltanto di indizi compatibili con più possibili origini.
La responsabilità giuridica non coincide inoltre automaticamente con l’origine fisica dell’acqua. Una volta individuato l’elemento che ha generato il danno bisogna stabilire chi ne aveva la custodia e valutare eventuali circostanze ulteriori. L’articolo 2051 del Codice civile sulla responsabilità per cose in custodia stabilisce che il custode risponde del danno cagionato dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito. La concreta individuazione del soggetto responsabile dipende però dalla provenienza dell’infiltrazione e dalla situazione dell’immobile.
Interventi di riparazione e ripristino
Dopo aver individuato o circoscritto la causa, la perizia può indicare le opere necessarie. Il modello scaricabile distingue interventi preparatori, opere murarie e lavori di completamento. Nel caso reale devono essere inserite soltanto le lavorazioni effettivamente giustificate dagli accertamenti.
È utile separare gli interventi destinati a eliminare la causa dell’infiltrazione da quelli necessari a ripristinare i danni già prodotti. Riparare una tubazione, rifare un’impermeabilizzazione o intervenire su uno scarico risolve la causa; rimuovere intonaco ammalorato, attendere l’asciugatura, rifare le finiture e tinteggiare riguarda invece il ripristino.
Non conviene procedere con demolizioni e ripristini estesi prima di aver documentato adeguatamente lo stato dei luoghi quando è prevedibile una contestazione. Fotografie, rilievi e misurazioni eseguiti prima delle opere permettono di ricostruire più facilmente il danno anche dopo la sua eliminazione.
Come stimare i danni
La stima economica deve essere verificabile. Il tecnico può predisporre un computo delle lavorazioni indicando quantità, prezzi unitari e criterio utilizzato oppure motivare una valutazione a corpo quando questa metodologia è adeguata al caso concreto. Possono essere utilizzati prezzari aggiornati, preventivi comparabili o analisi dei prezzi, specificando la fonte adottata.
Non ogni costo prospettato dal danneggiato coincide automaticamente con un danno risarcibile. La perizia tecnica può quantificare i costi di ripristino e documentare beni materialmente deteriorati, mentre la spettanza del risarcimento e la sua misura dipendono dalla responsabilità accertata, dal nesso causale e dalla prova delle singole voci di danno.
Se mobili, apparecchiature o altri beni sono stati danneggiati dall’acqua, è opportuno fotografarli prima dello smaltimento e conservare, quando disponibili, fatture, ricevute, preventivi e ogni elemento utile a dimostrarne caratteristiche e valore.
Documenti utili da consegnare al tecnico
Non esiste un elenco di allegati valido per ogni perizia. A seconda del caso possono essere utili la planimetria, le fotografie scattate nel tempo, le comunicazioni inviate al proprietario o all’amministratore, i verbali dei sopralluoghi precedenti, le fatture delle riparazioni già eseguite, i preventivi, la documentazione degli impianti e gli eventuali atti relativi a lavori recenti.
Se esiste una copertura assicurativa, vanno verificati anche la polizza e gli adempimenti previsti per la denuncia del sinistro. Non è però corretto presumere che ogni condominio disponga necessariamente di una polizza contro le infiltrazioni o che tutte le fattispecie siano coperte.
Fotografie e allegati alla perizia
Il rilievo fotografico acquista maggiore utilità quando permette di collegare ogni immagine a un punto preciso dell’immobile. È quindi preferibile numerare le fotografie, indicare il locale interessato e richiamarle nel testo della relazione. Quando necessario, una planimetria può evidenziare la posizione delle manifestazioni di umidità e degli elementi dai quali si sospetta provenga l’acqua.
Se vengono allegati preventivi, relazioni di idraulici, analisi strumentali o precedenti comunicazioni, il tecnico dovrebbe identificarli chiaramente e specificare se li ha prodotti personalmente oppure se gli sono stati consegnati dal committente o da terzi.
Perizia e Accertamento Tecnico Preventivo
La perizia privata non deve essere confusa con l’Accertamento Tecnico Preventivo disposto in sede giudiziale. L’articolo 696 del Codice di procedura civile sull’accertamento tecnico, nel testo vigente dal 20 febbraio 2026, consente a chi ha urgenza di far verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi o la qualità o condizione delle cose di chiedere un accertamento tecnico. L’accertamento può comprendere anche valutazioni sulle cause e sui danni relativi all’oggetto della verifica.
È il giudice a nominare il consulente tecnico e a fissare l’inizio delle operazioni. Non è quindi corretto descrivere l’ATP come una normale perizia privata presentata alla cancelleria né affermare che sia il giudice a svolgere personalmente i rilievi tecnici.
Esiste inoltre la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall’articolo 696-bis del Codice di procedura civile, che ha presupposti e finalità proprie e può essere utilizzata, nei casi consentiti, anche per tentare una conciliazione prima del giudizio di merito. La scelta tra perizia stragiudiziale, ATP e consulenza preventiva deve essere valutata in relazione al rischio di alterazione dei luoghi, alle contestazioni esistenti e all’obiettivo perseguito.
Errori da evitare nella perizia
- Indicare come certa la causa dell’infiltrazione senza accertamenti tecnici sufficienti.
- Confondere la perizia privata con una CTU o attribuirle automaticamente lo stesso valore processuale.
- Mantenere nel fac simile qualifiche, iscrizioni professionali o dichiarazioni che non riguardano il tecnico incaricato.
- Attribuire la responsabilità al proprietario dell’appartamento soprastante soltanto perché l’umidità compare sul soffitto.
- Quantificare i lavori senza indicare criteri, quantità o fonti che permettano di verificare la stima.
- Formulare valutazioni sanitarie o di sicurezza non supportate da accertamenti e non comprese nelle competenze del professionista.
- Ripristinare completamente le superfici prima di aver documentato il fenomeno quando è già prevedibile una contestazione.