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In questa guida spieghiamo come funziona la delegazione di pagamento proponiamo un fac simile delegazione di pagamento Word e PDF da utilizzare come esempio.
Caratteristiche della Delegazione di Pagamento
La delegazione di pagamento costituisce una figura giuridica peculiare, disciplinata dall’articolo 1269 del Codice Civile, la cui funzione consiste nell’affidare a un terzo soggetto l’adempimento di un debito. Non si tratta di una sostituzione vera e propria del debitore, ma di un incarico circoscritto al compimento dell’atto materiale del pagamento. È dunque indispensabile distinguere questa delegazione limitata da quella che viene invece definita delegazione di debito, nella quale il terzo si sostituisce al debitore originario in via più ampia, assumendo l’obbligazione con tutti i relativi effetti. Nel regime previgente, disciplinato dal vecchio articolo 1273, la delegazione di semplice pagamento era menzionata unitamente ad altre forme di indicazione di un terzo per il ricevimento o l’esecuzione di una prestazione. Tale menzione, tuttavia, era ritenuta ambigua, perché in presenza di una delegazione di debito (sostanziale sostituzione del debitore) sorgevano questioni riguardanti la novazione, mentre nel caso della semplice delegazione di pagamento non vi era alcun passaggio di obbligazione dal debitore al terzo.
Nel codice attuale, l’articolo 1269 chiarisce il perimetro di questa delegazione attenuata. Il delegante, ossia la persona tenuta a pagare, invita un terzo, detto delegato, a effettuare il pagamento al creditore. Questo incarico ha effetti limitati, e soprattutto non crea alcun rapporto diretto tra il delegato e il creditore, se non nei limiti strettamente connessi all’esecuzione della prestazione pecuniaria. In altri termini, la delegazione di pagamento non obbliga automaticamente il delegato nei confronti del creditore, poiché quest’ultimo rimane libero di esigere il pagamento dal suo debitore originario. D’altronde, il delegante può vietare al delegato di assumere obbligazioni verso il creditore, evitando così che la delegazione si trasformi in una vera e propria delegazione di debito. Se ciò accadesse, il delegato diverrebbe debitore a tutti gli effetti, con la conseguenza che il debitore originario potrebbe pure risultare liberato, qualora fosse prevista la novazione. La delegazione di semplice pagamento, invece, non produce novazione, e risulta funzionale unicamente a facilitare l’adempimento. Le ragioni di questa distinzione si comprendono meglio considerando la dottrina formatasi sotto il regime del vecchio codice. Alcuni autori tendevano a includere nel concetto di assegnazione sia la delegazione di debito sia la semplice delegazione di pagamento, mentre altri evidenziavano la differenza strutturale tra le due. La differenza risiede nel fatto che la delegazione di debito coinvolge la liberazione del debitore originario o, comunque, la creazione di un nuovo rapporto obbligatorio tra il terzo e il creditore, mentre la delegazione di pagamento si mantiene su un piano più limitato: il terzo agisce in luogo del debitore per eseguire il versamento, senza stringere un rapporto autonomo con il creditore, se non nella misura in cui il delegante acconsenta a quella trasformazione.
È importante evidenziare che, laddove si resti nell’ambito della delegazione di semplice pagamento, il delegato non è tenuto a pagare se non decide liberamente di farlo. Inoltre, lo stesso delegante può revocare l’incarico fino a quando il delegato non abbia accettato o non si sia obbligato in modo vincolante. In questo senso, l’articolo 1269 è affiancato dall’articolo 1270, che disciplina la facoltà di revoca quando non si sia instaurata una vera e propria assunzione di debito. Questa facoltà di revoca si fonda sulla natura non novativa della delegazione di pagamento e sulla prevalenza dell’interesse del delegante a conservare il controllo dell’operazione, potendo in qualunque momento decidere di adempiere egli stesso o di revocare l’incarico. Del resto, la revoca non è possibile laddove il delegato si sia già impegnato a eseguire il pagamento direttamente verso il creditore, accettando la delegazione di debito: in tal caso, la situazione muterebbe radicalmente, perché vi sarebbe stato un passaggio effettivo dell’obbligazione.
La disciplina dell’articolo 1269, nel suo primo comma, chiarisce che il delegante può esplicitamente vietare al delegato di assumere obbligazioni verso il creditore. Questo divieto evidenzia il carattere meramente esecutivo della delegazione di pagamento, che non comporta la nascita di un nuovo vincolo obbligatorio a carico del delegato. Se tale divieto non viene espresso, il delegato potrebbe, di sua iniziativa, conferire al creditore un’assunzione di debito, trasformando, di fatto, la delegazione di pagamento in una delegazione di debito. L’assenza del divieto non ne impone certo il passaggio automatico, ma lascia aperta la possibilità che il delegato decida di vincolarsi in tal modo, con effetti molto diversi rispetto alla delegazione limitata. Un altro aspetto riguarda il caso in cui la delegazione di pagamento sia stata voluta nell’esclusivo interesse del delegante, allo scopo di poter disporre, nel luogo e al momento stabiliti, di un soggetto incaricato di eseguire il versamento. Tale configurazione, nella prassi, è utile soprattutto quando il delegante desideri agevolare il creditore, offrendogli una modalità di pagamento diretta senza rinunciare tuttavia alla propria facoltà di revoca o all’opportunità di intervenire in qualsiasi momento. Questo tipo di operazione, sebbene non produca effetti novativi, può condurre a una razionalizzazione delle forme di pagamento e a una maggiore efficienza nello scambio, senza alterare i rapporti sostanziali tra debitore e creditore.
Nel secondo comma dell’articolo 1269 si menziona la possibilità che il delegato, prima di accettare l’incarico, non sia obbligato a eseguire il pagamento. Questa previsione codicistica, nonostante possa apparire superflua, mira a confermare che, in mancanza di un vero e proprio obbligo, il delegato non assume alcuna responsabilità verso il creditore, a meno che non decida di farlo in un secondo momento, manifestando la propria volontà di prendere su di sé l’obbligazione. Nel commercio, situazioni simili si incontrano spesso nella prassi dei titoli di credito, come la tratta cambiaria, dove la persona designata al pagamento può rifiutare di accettare la tratta stessa, con la conseguenza che resta fermo l’obbligo del debitore originario.
Nel nuovo codice manca invece un esplicito riferimento alla cosiddetta delegazione attiva, ossia quando il creditore indica al proprio debitore un terzo incaricato di riscuotere, o di incassare la prestazione. Tale operazione non è vietata, ma semplicemente non è oggetto di particolare disciplina nel contesto dell’articolo 1269, che si focalizza sulla delegazione passiva. L’ordinamento, tuttavia, non ne impedisce l’uso, purché si rispetti la regola generale per cui il debitore resta libero di pagare direttamente al creditore originario, a meno che vi sia una cessione formale del credito o altra previsione che obblighi il debitore a riconoscere la surroga del terzo.
Completando la riflessione sulla delegazione di pagamento, è opportuno soffermarsi sul fatto che quest’ultima, proprio in virtù dei suoi effetti limitati, non comporta il fenomeno estintivo della novazione. La novazione richiede, ai sensi dell’articolo 1230 del Codice Civile, un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del debito, e soprattutto, secondo l’articolo 1271, implica la liberazione del debitore originario quando il creditore accetta un nuovo debitore in sostituzione di quello precedente. Nel caso della semplice delegazione di pagamento, invece, tutto il meccanismo è finalizzato a un’attività materiale di esecuzione, senza che il delegato si vincoli stabilmente nei confronti del creditore. Il fatto che non ne derivi novazione è coerente con la funzione pratica di questo istituto, il quale offre al debitore la possibilità di farsi sostituire nell’adempimento da un terzo, ma non modifica la struttura dell’obbligazione.

Modello Delegazione di Pagamento Word
Di seguito si trova un fac simile delegazione di pagamento Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.
Fac Simile Delegazione di Pagamento PDF Editabile
Il fac simile delegazione di pagamento PDF editabile può essere scaricato e compilato con i dati mancanti.