Indice
In questa guida spieghiamo come scrivere una ricevuta per affitto e proponiamo un fac simile ricevuta affitto Word e PDF editabile da utilizzare come esempio.
Come Scrivere Ricevuta per Affitto
I diritti reali rappresentano i diritti che sorgono in relazione ad un bene, mobile o immobile. Si tratta del diritto di proprietà inteso quale diritto reale caratterizzato dall’assolutezza, dall’immediatezza, dall’esclusività. Sono caratteristiche che consentono di imporre un generico dovere di astensione su tutti coloro che non vantino il diritto di proprietà sul medesimo bene considerato. Inoltre, il diritto di proprietà consente il godimento esclusivo del bene così come accade anche per i diritti reali di godimento i quali, tuttavia, consentono il godimento limitando la proprietà esclusiva altrui. Tra i diritti reali di godimento rilevano: il diritto di superficie, inteso come il diritto di concedere la facoltà di costruire su un terreno o come il diritto di mantenere una costruzione già esistente; il diritto di enfiteusi, in cui l’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare il canone al proprietario pur mantenendone il godimento; il diritto di usufrutto, mediante il quale l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica; L’uso e l’abitazione che rappresentano dei diritti di godimento maggiormente limitati rispetto al diritto di usufrutto, per cui l’uso consiste nel diritto di servirsi della cosa ed eventualmente di raccogliere i frutti della stessa, mentre l’abitazione consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Tutte queste tipologie di diritti reali rappresentano un numero chiuso, non estendibile, dalla giurisprudenza e dalla dottrina e ciò rende la categoria dei diritti reali certa in ordine alla loro disciplina. Il diritto di godimento relativo a beni mobili e immobili trova riscontro non soltanto all’interno del Codice Civile ma anche nella legislazione speciale. In particolare la locazione degli immobili urbani trova una normativa peculiare all’interno della legge di riferimento.
La disciplina contrattuale relativa alle locazioni è regolata dal Codice Civile, a partire dall’articolo 1571. Essa prevede obblighi a carico di entrambe le parti: il soggetto locatore ha l’obbligo di consegnare la cosa locata al locatario o conduttore, in modo tale che se ne possa servire mantenendola in buono stato di conservazione e garantendone il pacifico godimento. Diversamente, il conduttore deve prendere in consegna la cosa locata e servirsene utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e versare il corrispettivo del canone pattuito in precedenza a favore del locatore stesso. Il corrispettivo può essere versato tramite strumenti tracciabili come assegni o bonifici, oppure tramite contanti con contestuale rilascio della ricevuta ad esso relativa. Infine, al termine della locazione stessa, il conduttore deve restituire la cosa oggetto di locazione. Qualora la cosa locata presenti dei vizi, il conduttore può esigere che il locatore li elimini, sebbene, laddove ciò sia impossibile, il conduttore può recedere dal contratto e chiedere il risarcimento del danno patito. Per quanto riguarda le riparazioni che possono presentarsi, occorre distinguere tra quelle di carattere ordinario, che spettano al conduttore generalmente, da quelle di carattere straordinario, che spettano invece al locatore. Per quanto riguarda la sublocazione in genere il conduttore ha la facoltà di sublocare le cosa oggetto di locazione, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente in precedenza. La durata della locazione può essere prestabilita dalle parti e, dunque, la stessa ha termine quando sia trascorso il tempo prefissato. La locazione può riguardare sia beni mobili che beni immobili, però il Codice Civile presenta una disciplina specifica per la locazione dei fondi urbani, in aggiunta alla legislazione speciale. Inoltre, la locazione può riguardare anche il godimento di cose produttive, assumendo il nome specifico di affitto.
Il contratto di locazione si declina anche nella forma del contratto di affitto, espressione che, impropriamente, viene utilizzata per definire la locazione di immobili, soprattutto con riferimento ai fondi urbani. Tuttavia, si parla di affitto quando l’oggetto della locazione sia qualcosa che presenti una determinata capacità produttiva, potendosi trattare sia di un bene mobile che di un bene immobile. Secondo quanto disciplinato dall’articolo 1615 del Codice Civile, l’affittuario rappresenta la parte che prende in gestione la cosa, mobile o immobile, oggetto di affitto, prendendosene cura secondo la destinazione economica del bene stesso, nonché nell’interesse della produzione. All’affittuario spettano soltanto i frutti e le altre utilità della cosa. Anche nel contratto di affitto, tra gli obblighi del locatore rientra quello di consegnare la cosa, con accessori e pertinenze, nello stato più idoneo all’uso del bene stesso, affinché l’affittuario possa servirsene secondo la produzione cui la cosa è destinata. Qualora quest’ultimo non destini la cosa a ciò per cui è stata creata, oppure qualora non osservi le regole o ne muti la destinazione economica, il locatore può, dunque, chiedere la risoluzione del contratto. L’affitto può riguardare, molto spesso, dei fondi rustici che, soprattutto con riferimento alle coltivazioni, consentono di gestire al meglio la produttività di un bene che nasce e deve mantenere questo genere di destinazione. Per quanto riguarda l’aspetto più produttivo, l’ordinamento prevede una particolare tutela per l’affittuario qualora almeno la metà dei frutti annuali perisca per caso fortuito, ragion per cui l’affittuario può richiedere in tal caso una riduzione del fitto, anche tramite conguaglio. Il pagamento del canone di affitto può avvenire sia mediante la corresponsione di una certa quota prestabilita che tramite una quantità fissa o variabile dei frutti prodotti dallo stesso fondo locato. La produttività può riguardare sia la coltivazione del fondo che il suo utilizzo tramite il pascolo del bestiame, ad ogni modo foriero di altri prodotti.
I contratti di locazione urbana non sono differenti nella sostanza dai contratti ordinari di locazione. Il Codice Civile prevede una disciplina diversa e specifica per quanto riguarda la locazione dei fondi urbani. Innanzitutto, l’articolo 1607 del Codice Civile stabilisce che la durata della locazione di una casa destinata all’abitazione possa essere convenuta perfino per tutta la durata della vita oltre due anni dopo la morte dell’inquilino. La garanzia posta a favore del locatore riguarda la possibilità per il conduttore di fornire la casa di mobili qualora la stessa ne risultasse sprovvista fin dall’origine del contratto. In alternativa, è possibile per il conduttore prestare garanzie di diversa natura, purché in grado di assicurare il pagamento della pigione medesima. Per quanto riguarda, invece, le questioni relative alla manutenzione e alle riparazioni, quelle che si presentino come di piccola entità o qualora siano dipendenti dal normale uso e deterioramento delle parti dell’immobile, queste sono a carico dell’inquilino, invece le riparazioni dipendenti da vetustà o caso fortuito e che siano di maggiore rilievo, queste possono essere poste a carico del locatore, anche in dipendenza di pregressa specifica pattuizione. Anche nei contratti relativi alla locazione urbana la sublocazione rappresenta una facoltà concedibile all’inquilino a meno che la stessa non venga vietata nella precedente pattuizione.
La disciplina delle locazioni di immobili urbani fa riferimento in maniera più dettagliata alla Legge n. 392 del 1978. Tale normativa regolamenta in modo più specifico le condizioni contrattuali cui le parti devono attenersi per legge, nei limiti dell’autonomia contrattuale loro consentita. Le questioni legate alla facoltà di recedere dal contratto e l’eventuale inadempimento delle parti sono tra le prime questioni ad essere regolamentate in tale normativa. Nello specifico, è previsto che il conduttore possa recedere dal contratto in qualsiasi momento purché ne dia avviso al locatore almeno sei mesi prima, preavviso da comunicarsi con lettera raccomandata. L’inadempimento del conduttore, inoltre, consistente nel mancato pagamento del canone, qualora si protragga per venti giorni dalla scadenza prevista per il versamento del canone pattuito, permette al locatore di chiedere la risoluzione del contratto. Parimenti, il mancato pagamento degli oneri accessori oltre le due mensilità dal termine previsto consente al locatore di risolvere il contratto con il conduttore. La normativa in questione disciplina, inoltre, la durata legale dei contratti di locazione, sia per quelli adibiti ad uso abitativo che per quelli adibiti ad uso diverso da quello abitativo.
Ogni contratto di locazione prevede il pagamento del canone locatizio. Si parla più propriamente di locazione e non di affitto, nonostante volgarmente sia in uso definire affitto anche la locazione di immobili urbani. Il pagamento avviene, generalmente, tramite mezzi tracciabili, che consentano di documentare l’avvenuto versamento del canone al locatore da parte del conduttore o locatario. Esso può avvenire anche tramite denaro contante che viene consegnato direttamente nelle mani del locatore, il quale si adopera a rilasciare una ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento. La funzione probatoria della ricevuta prevede che la forma prediletta sia quella scritta, accompagnata, dunque, dal pagamento del canone locatizio stesso.
Il pagamento del canone di affitto o di locazione urbana prevede, laddove non vengano utilizzati mezzi tracciabili di versamento della relativa quota, la consegna di un’apposita ricevuta di pagamento che attesti l’avvenuto adempimento dell’obbligazione da parte del conduttore o locatario. In considerazione del limite stabilito al trasferimento del denaro contante ogni anno dalla legislazione in vigore, il pagamento in contanti non potrà superare quella determinata soglia. La ricevuta di affitto può riguardare, dunque, molteplici tipologie di contratti: contratti ad uso abitativo quattro più quattro, oppure tre più due con cedolare secca, oppure ancora contratti ad uso diverso da quello abitativo.
La ricevuta di affitto deve contenere degli elementi inequivocabili che identificano correttamente gli importi e i soggetti coinvolti nel documento stesso. Tra questi elementi emergono i dati anagrafici sia del locatore che del conduttore o locatario, nonché i relativi indirizzi e documenti di identità. Anche l’individuazione del contratto di riferimento, per il quale si effettua il pagamento, è importante. Tale riferimento comprende anche la data relativa alla predetta pattuizione, oltre il richiamo alla somma previamente convenuta. La somma rappresenta, infatti, l’oggetto principale della ricevuta di affitto o di locazione, rispetto alla quale è necessario indicare l’avvenuto pagamento o comunque il saldo effettuato. Quando il pagamento viene ricevuto in contanti è fatto obbligo al locatore di emettere la ricevuta di affitto, oltre all’eventuale pagamento della relativa marca da bollo laddove dovuta in base all’importo pattuito.
Fac Simile Ricevuta Affitto Word
Di seguito si trova un fac simile ricevuta per affitto che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.
Modulo Ricevuta Affitto PDF Editabile
Il modulo ricevuta affitto PDF editabile può essere scaricato e compilato inserendo i dati richiesti al suo interno.