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In questa guida spieghiamo come scrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e proponiamo un fac simile Word da utilizzare come esempio.
Come Scrivere una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio
Regolata dal D.P.R. numero 445 del 2000, il quale contiene il testo unico relativo ai documenti amministrativi, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è quell’atto con cui, appunto, si sostituisce il documento notorio avente la finalità di convalidare fatti, stati, oppure qualità di tipo personale e soggettivo, conosciute dal diretto interessato. Quest’ultimo, infatti, sarà tenuto a sottoscrivere detto atto sulla base dell’articolo 38 del D.P.R. numero 445 del 2000.
In ogni caso e linea generale, è bene tener presente che la norma di riferimento dell’atto in esame è l’articolo 47 del sopracitato Decreto.
Quando un cittadino è tenuto a stabilire un contatto con la P.A., cioè Pubblica Amministrazione, e quindi con coloro che si occupano dei numerosi servizi di tipo pubblico, egli potrà avvalersi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Come appena accennato, detto atto può agilmente essere usato da ogni cittadino italiano e da cloro che fanno parte dell’Unione Europea. Parlando invece dei soggetti extracomunitari, questi potranno usufruirne della dichiarazione sostitutiva di atto notorio qualora siano possessori della residenza italiana e nel caso in cui la dichiarazione dei fatti, delle qualità soggettive e degli stati siano “certificabili” da soggetti italiani, sia essi di genere pubblico o privato.
Nel caso in cui sussistano tutti i presupposti per l’accoglimento della dichiarazione e il Pubblico Ufficiale incaricato non provveda con la dovuta accettazione, questo risponderà senz’altro della violazione dei propri doveri d’ufficio.
Sulla base dell’articolo 46 del D.P.R. numero 445 del 2000, possono costituire oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tutta la documentazione differente rispetto a quella che, invece, può essere autocertificata.
La dichiarazione dovrà essere presentata ad uno degli organi della P.A. oppure ai relativi gestori. E ciò dovrà avvenire: di persona, ad opera del diretto interessato; su foglio su cui dovrà essere apposta una marca da bollo; alla presenza dell’addetto pubblico; in via telematica o tramite la carta d’identità di tipo elettronico; oppure mediante l’utilizzo del fax.
L’articolo 48 del D.P.R. numero 445 del 2000 prescrive invece che la dichiarazione in oggetto detiene la medesima validità temporale di quegli atti che andrà a sostituire. Inoltre, gli interessati hanno la facoltà di avvalersi di un’apposita modulistica già predisposta dalla Pubblica Amministrazione, che renderà indubbiamente più agevole la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Riguardo infine all’eventuale autentica delle dichiarazioni, questa sarà necessaria unicamente se utilizzata nei rapporti”tra cittadini privati.
I soggetti che invece non hanno la possibilità di apporre la propria firma sulla dichiarazione, dovranno renderla di fronte ad un Pubblico Ufficiale incaricato. Per coloro che, in alternativa, per ragioni fisiche o di salute non possono firmare, potranno espletare la dichiarazione tramite l’aiuto di un parente: coniuge, figli, o altri parenti in linea retta oppure collaterale.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio incontra delle limitazioni. Esso sono: i certificati di natura sanitaria, veterinaria, quelli di brevetti, marchi, ed infine i certificati di “origine e conformità” Comunità Europea.
Parlando invece degli obblighi che gravano in capo al cittadino, questo sarà tenuto a rendere dichiarazioni che corrispondano al vero. In caso contrario, egli riceverà una notifica volta ad attestare le eventuali incongruenze tra le dichiarazioni rese e la realtà dei fatti, in conseguenza della quale dovrà provvedere a correggere o integrare la sopracitata dichiarazione.
Tra le possibili conseguenze di dichiarazioni false vi sono i reati disciplinati dal codice penale, oltre alla decadenza dei benefici ottenuti.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e autocertificazione – Quali sono le differenze
Innanzitutto, l’autocertificazione, a differenza della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, viene stipulata e sottoscritta dal soggetto direttamente interessato. Egli si assumerà, pertanto, la completa responsabilità relativamente a ciò che viene dichiarato (fatti, qualità soggettive oppure stati) in sostituzione dei “certificati” domandati dalla Pubblica Amministrazione e dai relativi gestori.
L’articolo 46 del D.P.R. numero 445 del 2000, stabilisce che, tramite l’autocertificazione, è possibile provare il luogo di residenza, quello di nascita e la data, la cittadinanza, lo status di famiglia, i diritti di natura civile e politica, lo status di celibe, vedovo e così via, una nascita, il decesso di un parente, l’appartenenza ad uno specifico ordine professionale, un titolo o una qualifica, lo stato reddituale, l’assenza di condanne penali, ecc.
Detto documento dev’essere redatto su foglio semplice, grazie alla compilazione della modulistica preimpostata e disponibile presso gli uffici del Comune. La dichiarazione può anche essere predisposta in forma libera, a cui dovrà però essere necessariamente apposta la firma del diretto interessato.
Essa dev’essere presentata o personalmente, oppure mediante fax o lettera raccomandata, a cui dovrà essere allegata la carta d’identità del soggetto che l’ha sottoscritta.
L’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentano un elemento in comune, in tutte e due l’interessato dovrà dichiarare fatti, stati soggettivi oppure atti e se ne dovrà assumere la responsabilità. Si differenziano, invece, per il tipo di atti, fatti e stati personali oggetto dell’autocertificazione.
Più nel dettaglio, relativamente all’autocertificazione “vera e propria” l’interessato dichiarerà quelli che sono espressamente elencati nei pubblici elenchi o registri.
Parlando invece della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il cittadino dovrà dichiarare fatti, stati e qualità che non fanno parte dei sopracitati registri.
Infine, e come già in precedenza argomentato, una divergenza tra i due atti riguarda altresì la procedura inerente alla presentazione della domanda.
Atto notorio e relativa dichiarazione
Per prima cosa è necessario dare una definizione di atto notorio. Esso è un atto pubblico che ha la finalità di certificare, e quindi dimostrare, stati, fatti oppure qualità di tipo personale. Trattasi, pertanto, di un atto scritto, che viene a formarsi di fronte ad un Pubblico Ufficiale (sia esso un cancelliere del Tribunale o, appunto, un notaio).
Per rendere la dichiarazione occorre un vero e proprio giuramento, ovverosia il ripetersi di una formula di rito specifica. Possono giurare tutti coloro che possiedono un interesse per l’atto in questione, a prescindere dal loro luogo di residenza.
Fulcro di detta dichiarazione sono quei fatti “estranei” all’ambito di interessi di tipo personale di coloro che effettuano il giuramento, i quali avranno il potere di provocare ulteriori effetti di natura giuridica verso soggetti terzi.
Tali fatti, inoltre, vengono definiti “notori” giacché entrano a far parte del “pubblico dominio” e sono reputati veri salvo che non venga effettuata querela “di falso” sulle dichiarazioni rese.
Essendo anch’essa un atto pubblico, è richiesta la forma scritta e deve essere ricevuta o da un cancelliere del Tribunale, o dal notaio, oppure dal Presidente del Tribunale (in quest’ultimo caso trattasi di ipotesi eccezionali). Fa prova “legale” sul titolare dell’atto, ma non sul contenuto delle dichiarazioni rese dinnanzi al Pubblico Ufficiale designato.
Come già accennato, l’atto notorio, essendo un documento scritto e redatto di fronte ad un Pubblico Ufficiale incaricato, può formarsi alla presenza di un notaio. Tale figura ha il compito di validare la presenza del soggetto che ha interesse alla sua stipula, ai fini della dichiarazione, nonché di due attestanti maggiorenni. Dopo di che egli apporrà sull’atto una dicitura ben precisa: trattasi di una formula standard che dovrà riportare, in forma scritta, di volta di in volta.
Non è possibile stabilire in via certa e definitiva quelli che sono generalmente i costi di un atto notorio, in quanto solitamente dipendono molto dal Pubblico Ufficiale designato. Per fare un esempio: affinché questo venga redatto da un notaio, sarà necessario prima fissare un appuntamento con il professionista scelto e domandare un preventivo.
Vi è tuttavia una spesa che è possibile considerare come obbligatoria e standard, ovverosia quella inerente ai costi di cancelleria che il notaio sarà tenuto a sostenere. Tra questi troviamo senz’altro le marche da bollo, la cui spesa aumenterà nelle ipotesi in cui l’atto sia voluto con una certa urgenza.
Entrando più nel dettaglio: per la redazione di detto atto occorrono necessariamente due marche della cifra di sedici euro ciascuna; il ritiro del documento richiesto con urgenza invece ha bisogno di tre marche da euro 11,63 per ogni copia; qualora, al contrario, non vi fosse urgenza, servirà una sola marca da bollo da euro 11,63 per copia (in questi casi è possibile prelevare l’atto decorsi tre giorni dalla domanda).
Tali spese si dimezzano dinnanzi al Giudice di Pace o in Tribunale, mentre non saranno dovute per quegli atti “per uso” divorzio, così come previsto dall’articolo 18 della legge del 1987 numero 74.
Atto notorio e concorsi – A cosa serve e quali sono le sue caratteristiche
L’atto notorio è molto utile anche per i concorsi, in quanto serve ad attestare che l’intera documentazione obbligatoria ai fini della presentazione della domanda sia conforme ai relativi atti in originale.
Per far ciò è necessario elencare i documenti, le qualifiche personali e i titoli di vario genere. Tale elenco dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto dall’interessato, ma la firma non dovrà essere sottoposta all’autentica di un apposito Pubblico Ufficiale. Questo perché basterà allegare una “copia non autenticata” del documento d’identità e siglare la dichiarazione dinnanzi ad un dipendente incaricato.
Essenziale è rendere una dichiarazione veritiera, onde evitare di incorrere in eventuali reati.
È altresì consigliato aggiungere tutti quegli atti che potrebbero agevolare la valutazione.
È possibile inoltre inviare la sopracitata documentazione via Pec o telematicamente. A tal proposito, gli atti dovranno essere scansionati in un solo file pdf.
In altre parole, per la partecipazione ad un concorso, sarà opportuno inserire: la domanda, l’atto di notorietà, il curriculum vitae (comprensivo di data e firma), l’elenco della documentazione e la relativa autocertificazione, nonché una copia della carta d’identità.
Modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio
Di seguito si trova un fac simile dichiarazione sostitutiva di atto notorio che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.