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Home » Modello Atto Costitutivo e Statuto Associazione Word e PDF

Modello Atto Costitutivo e Statuto Associazione Word e PDF

Aggiornato il 24 Agosto 2026 da Luca Martini

Indice

  • Fac simile Atto Costitutivo e Statuto Associazione Non Riconosciuta Word
  • Fac simile Atto Costitutivo e Statuto Associazione Non Riconosciuta PDF
  • A cosa servono atto costitutivo e statuto
  • Per quale associazione è adatto il modello
  • Associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta
  • Come compilare l’Atto Costitutivo
  • Come compilare lo Statuto dell’Associazione
  • Esempio compilato di Atto Costitutivo e Statuto Associazione
  • Codice fiscale, registrazione e Partita IVA
  • Errori da evitare
  • Atto costitutivo e statuto devono essere registrati?
  • È obbligatorio iscrivere l’associazione al RUNTS?
  • Per costituire un’associazione non riconosciuta serve il notaio?

In questa pagina sono disponibili un fac simile Word e un PDF compilabile di atto costitutivo e statuto per un’associazione non riconosciuta. Il modello disciplina la costituzione, gli organi sociali, l’ammissione e la cessazione dei soci, il rendiconto, il patrimonio e lo scioglimento. Non è un modulo ufficiale e non è predisposto, senza modifiche, per ottenere la personalità giuridica o l’iscrizione al RUNTS come Ente del Terzo settore.

Fac simile Atto Costitutivo e Statuto Associazione Non Riconosciuta Word

Il modello Word è disponibile in formato DOC e può essere scaricato e personalizzato. Il testo riguarda specificamente un’associazione non riconosciuta e comprende sia l’atto costitutivo che uno statuto articolato.

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Fac simile atto costitutivo e statuto associazione
1 file(s)

Fac simile Atto Costitutivo e Statuto Associazione Non Riconosciuta PDF

Il PDF è compilabile e contiene campi nei quali inserire data di costituzione, denominazione, sede, componenti degli organi sociali e altre informazioni previste dal modello.

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Modello Atto Costitutivo e Statuto Associazione PDF
1 file(s)

A cosa servono atto costitutivo e statuto

L’atto costitutivo documenta la volontà dei fondatori di dare vita all’associazione e ne definisce gli elementi iniziali. Nel fac simile scaricabile vengono indicati denominazione, sede, rinvio allo scopo previsto dallo statuto, primi componenti del Consiglio direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario con funzioni di Tesoriere e Collegio dei revisori.

Lo statuto contiene invece le regole destinate a disciplinare stabilmente l’organizzazione. Il modello comprende 25 articoli dedicati a denominazione e sede, scopo, durata, ammissione e cessazione dei soci, organi sociali, assemblea, Consiglio direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario, revisori, esercizio finanziario, patrimonio, eventuali sezioni e scioglimento.

Per le associazioni non riconosciute, gli artt. 36 e seguenti del Codice Civile lasciano ampio spazio agli accordi degli associati nella disciplina dell’ordinamento interno. La mancanza della personalità giuridica comporta però un regime patrimoniale diverso da quello delle associazioni riconosciute: per le obbligazioni assunte risponde il fondo comune e rispondono inoltre personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Non rispondono automaticamente tutti i soci per il solo fatto di essere associati.

Per quale associazione è adatto il modello

Il documento scaricabile non è un modello neutro utilizzabile senza modifiche per qualsiasi associazione. L’art. 2 dello statuto contiene già uno scopo specifico: l’assistenza all’infanzia abbandonata o comunque in stato di bisogno, anche attraverso raccolte di indumenti, spettacoli di beneficenza e raccolte di fondi.

Chi intende costituire, per esempio, un’associazione culturale, musicale, ricreativa o con una finalità differente deve quindi riscrivere la clausola sullo scopo e controllare che anche le altre disposizioni siano coerenti con le attività effettivamente previste.

Il fac simile non è inoltre predisposto come statuto di APS, ODV o altro Ente del Terzo settore. L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non riguarda automaticamente tutte le associazioni: serve per acquisire la qualifica di ETS o una delle qualifiche specifiche previste dal Codice del Terzo settore. In quel caso atto costitutivo e statuto devono rispettare anche il D.Lgs. 117/2017 e le disposizioni previste per la particolare categoria scelta.

Associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta

La distinzione incide direttamente sulla possibilità di utilizzare questo modello. Un’associazione non riconosciuta può essere costituita senza ricorrere necessariamente all’atto pubblico, salvo che la natura dei beni conferiti o altre circostanze richiedano una forma particolare.

Per costituire un’associazione riconosciuta, invece, l’art. 14 del Codice Civile richiede l’atto pubblico. Il riconoscimento secondo il D.P.R. 361/2000 avviene mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura oppure, nei casi di competenza regionale e con finalità che si esauriscono nell’ambito di una sola Regione, nel registro regionale. La procedura prefettizia per il riconoscimento delle persone giuridiche mostra anche la documentazione e i controlli previsti dal D.P.R. 361/2000.

Per le associazioni che intendono diventare ETS con personalità giuridica esiste inoltre la procedura dell’art. 22 del Codice del Terzo settore. In questo caso è richiesto l’atto pubblico e, per le associazioni, il patrimonio minimo previsto dalla norma è di 15.000 euro. Il fac simile scaricabile da questa pagina non è predisposto per questa procedura.

Come compilare l’Atto Costitutivo

La prima parte del documento richiede anno, giorno e mese della costituzione. Il modello fa riferimento ai “sottoscritti”, per cui nell’atto effettivamente utilizzato è opportuno identificare chiaramente tutti i fondatori e raccoglierne le sottoscrizioni.

Nel punto 1 devono essere inserite denominazione e sede dell’associazione. Il punto 2 rinvia allo scopo descritto nell’art. 2 dello statuto. Il punto 3 stabilisce che lo statuto è allegato all’atto costitutivo e ne forma parte integrante.

Nel punto 4 vengono nominati i primi organi sociali per quattro anni. Devono essere indicati i componenti del Consiglio direttivo e, tra questi, Presidente, Vicepresidente e Segretario con funzioni di Tesoriere. Il modello prevede anche la nomina del Collegio dei revisori contabili.

Il punto 5 attribuisce al Presidente, come legale rappresentante, il potere di impegnare il nome dell’associazione negli atti e nelle operazioni. Il punto 6 stabilisce che gli effetti della costituzione decorrono dalla data dell’atto. Seguono luogo e sottoscrizioni.

Come compilare lo Statuto dell’Associazione

Gli artt. 1 e 2 richiedono particolare attenzione perché identificano l’associazione e ne definiscono lo scopo. Denominazione, sede e finalità devono essere identiche o comunque coerenti con quelle indicate nell’atto costitutivo.

Gli artt. da 4 a 6 disciplinano l’ingresso e l’uscita dei soci. Il modello prevede una domanda di ammissione decisa dal Consiglio direttivo, la possibilità di ricorrere all’assemblea in caso di rigetto, i diritti dei soci maggiorenni e i casi di cessazione della qualità di associato.

Gli artt. da 7 a 12 disciplinano l’assemblea. Sono previste assemblee ordinarie e straordinarie, delega scritta a un altro associato, convocazione almeno annuale per il rendiconto e quorum differenti in prima e seconda convocazione.

Gli artt. da 13 a 21 regolano Consiglio direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario e Collegio dei revisori. Gli incarichi del Consiglio sono indicati come gratuiti, pur consentendo il pagamento di specifiche attività professionali svolte a favore dell’associazione quando ricorrono le condizioni indicate nello statuto.

Gli ultimi articoli riguardano esercizio finanziario, fonti del patrimonio, eventuali sezioni territoriali e scioglimento. Per predisporre il documento contabile annuale può essere utile il fac simile di rendiconto economico finanziario dell’associazione.

Fac simile atto costitutivo e statuto associazione
Fac simile atto costitutivo e statuto associazione

Esempio compilato di Atto Costitutivo e Statuto Associazione

I dati utilizzati nell’esempio sono inventati e servono soltanto a mostrare come può essere compilato il fac simile. Il contenuto deve essere adattato al caso concreto.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

L’anno 2026, il giorno 24 del mese di agosto, tra i sottoscritti Andrea Bianchi, Laura Verdi, Marco Neri, Sara Blu, Paolo Rossi, Elena Gialli e Luca Viola, si conviene e si stipula quanto segue.

  1. È costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Piccoli Passi Esempio”. La sede dell’associazione è stabilita in Bologna, Via Esempio n. 12.
  2. Lo scopo dell’associazione è quello dettagliatamente indicato nell’art. 2 dello statuto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
  3. L’associazione è retta dallo statuto composto da 25 articoli e allegato al presente atto di costituzione.
  4. Le persone sopra indicate costituiscono il primo nucleo di soci fondatori e, riunite in assemblea, eleggono gli organi dell’associazione per i primi quattro anni. Il Consiglio direttivo è formato da Andrea Bianchi, Laura Verdi, Marco Neri e Sara Blu. I consiglieri eleggono Presidente Andrea Bianchi, Vicepresidente Laura Verdi e Segretario con funzioni di Tesoriere Marco Neri, che accettano le rispettive cariche. Il Collegio dei revisori contabili è formato da Paolo Rossi, Elena Gialli e Luca Viola. Tutti gli eletti accettano la nomina.
  5. Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’associazione, è autorizzato a impegnare il nome dell’associazione negli atti e nelle operazioni compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni.
  6. Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto a Bologna il 24 agosto 2026.

Andrea Bianchi
Laura Verdi
Marco Neri
Sara Blu
Paolo Rossi
Elena Gialli
Luca Viola

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita in Bologna, Via Esempio n. 12, l’associazione denominata “Associazione Piccoli Passi Esempio”.

Art. 2 – Scopo
L’associazione non ha scopo di lucro e durante la sua vita non distribuisce, neppure indirettamente, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’associazione persegue finalità di assistenza all’infanzia abbandonata o comunque in stato di bisogno materiale, economico, sociale o di altro genere.

Le finalità vengono perseguite attraverso l’attività dei soci, anche mediante raccolta di indumenti usati, iniziative e spettacoli di beneficenza e altre attività coerenti con lo scopo associativo. L’associazione può inoltre raccogliere fondi destinati all’assistenza dell’infanzia bisognosa, anche attraverso la distribuzione di oggettistica. Per garantire la trasparenza delle raccolte, provvede al riconoscimento dei soci incaricati, al rilascio delle ricevute e alla predisposizione dei rendiconti richiesti. Il ricavato destinato a terzi viene devoluto ad altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell’assistenza all’infanzia bisognosa.

Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 4 – Domanda di ammissione
Possono diventare soci le persone fisiche, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività sociali e assistenziali e presentano domanda di ammissione. La domanda è esaminata dal Consiglio direttivo. L’eventuale rigetto deve essere motivato e può essere sottoposto all’assemblea generale.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. La qualità di associato non può essere trasferita a terzi per atto tra vivi.

Art. 5 – Diritti dei soci
I soci maggiorenni ammessi all’associazione hanno diritto di partecipare alle assemblee e di esercitare l’elettorato attivo e passivo secondo le regole statutarie.

Art. 6 – Decadenza dei soci
La qualità di socio viene meno per dimissioni volontarie, morosità protratta per oltre 30 giorni dalla scadenza della quota associativa richiesta oppure per radiazione deliberata dal Consiglio direttivo nei casi previsti dallo statuto. Il provvedimento di radiazione deve essere sottoposto alla ratifica dell’assemblea ordinaria, alla quale il socio interessato viene convocato per esporre le proprie ragioni.

Art. 7 – Organi
Sono organi sociali l’assemblea generale dei soci, il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori contabili.

Art. 8 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è l’organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 9 – Diritti di partecipazione
Possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni socio può rappresentare mediante delega scritta non più di un altro associato.

Art. 10 – Compiti dell’assemblea
L’assemblea ordinaria viene convocata con almeno otto giorni di preavviso mediante avviso presso la sede dell’associazione e comunicazione agli associati con uno dei mezzi previsti dallo statuto. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno per approvare il rendiconto economico e finanziario e programmare le attività future. Delibera inoltre sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti e sulla nomina degli organi associativi.

Art. 11 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti. Ogni socio dispone di un voto.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, trascorsa un’ora dalla prima, le assemblee sono costituite secondo le regole stabilite dal presente statuto, fatti salvi i quorum specificamente previsti per lo scioglimento.

Art. 12 – Assemblea straordinaria
Le modifiche dello statuto possono essere discusse e deliberate dall’assemblea straordinaria soltanto quando siano inserite nell’ordine del giorno.

Art. 13 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri eletti dall’assemblea. Al proprio interno nomina Presidente, Vicepresidente e Segretario con funzioni di Tesoriere.

Gli incarichi sociali sono gratuiti. Qualora un consigliere, in ragione di specifiche competenze, svolga una distinta attività professionale a favore dell’associazione, tale prestazione può essere retribuita senza attribuire un compenso per la sola carica di consigliere.

Il Consiglio rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 14 – Dimissioni
Se durante l’esercizio viene meno uno o più consiglieri, i componenti rimasti convocano l’assemblea per la loro sostituzione. I nuovi consiglieri restano in carica fino alla scadenza di quelli sostituiti. Il Consiglio si considera sciolto quando perde la maggioranza dei propri componenti.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario oppure quando ne faccia richiesta almeno un consigliere, secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 16 – Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio delibera sulle domande di ammissione, redige il rendiconto economico-finanziario da sottoporre agli organi competenti, stabilisce le date delle assemblee, convoca l’assemblea straordinaria quando necessario, predispone eventuali regolamenti interni, adotta i provvedimenti riguardanti i soci nei casi previsti e dà esecuzione alle finalità statutarie e alle decisioni dell’assemblea.

Art. 17 – Bilancio e rendiconto
Il Consiglio direttivo redige il bilancio o rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile richiesta dalla legge o dalle deliberazioni dell’assemblea.

Art. 18 – Presidente
Il Presidente dirige l’associazione secondo le attribuzioni previste dal presente statuto e ne assume la rappresentanza legale.

Art. 19 – Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e svolge le ulteriori funzioni che gli vengono espressamente delegate.

Art. 20 – Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali, cura la corrispondenza e, nelle funzioni di Tesoriere, segue l’amministrazione, la documentazione contabile, le riscossioni e i pagamenti autorizzati dal Consiglio.

Art. 21 – Collegio dei revisori contabili
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dall’assemblea, che nominano al proprio interno il Presidente. Il Collegio verifica la gestione economico-finanziaria e le operazioni dell’associazione ed esprime il proprio parere sul rendiconto annuale e sugli altri documenti contabili prima della loro presentazione all’assemblea. I revisori restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 22 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 – Patrimonio e mezzi finanziari
Le risorse dell’associazione sono costituite dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi delle attività organizzate e dalle raccolte di fondi.

Per documentare eventuali liberalità in denaro può essere utile, quando appropriato, il fac simile di ricevuta per erogazione liberale.

Art. 24 – Sezioni
L’associazione può costituire sezioni in altri luoghi quando ciò risulti utile al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 25 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione viene deliberato dall’assemblea generale riunita in seduta straordinaria con l’approvazione di almeno quattro quinti dei soci, sia in prima sia in seconda convocazione, con voto personale e senza deleghe. Anche la richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento deve provenire da almeno quattro quinti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l’assemblea delibera sulla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo nel rispetto della normativa applicabile. Il patrimonio viene destinato a un’altra associazione con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, salvo una diversa destinazione imposta dalla legge.

Per documentare la decisione di cessare l’attività è disponibile anche il fac simile di verbale di scioglimento dell’associazione.

Il presente statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo redatto in pari data.

Letto, approvato e sottoscritto a Bologna il 24 agosto 2026.

Andrea Bianchi
Laura Verdi
Marco Neri
Sara Blu
Paolo Rossi
Elena Gialli
Luca Viola

Codice fiscale, registrazione e Partita IVA

La costituzione civilistica di un’associazione non riconosciuta non deve essere confusa con gli adempimenti fiscali successivi. Per operare nei rapporti con banche, amministrazioni e altri soggetti, l’associazione richiede normalmente un proprio codice fiscale. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello AA5/6 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e le relative indicazioni per l’attribuzione del codice fiscale.

L’eventuale registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate non attribuisce la personalità giuridica e non equivale all’iscrizione al RUNTS. Può tuttavia essere richiesta o risultare necessaria in relazione al regime fiscale, alle agevolazioni che si intendono utilizzare o ad altri adempimenti.

Non è neppure corretto affermare che qualsiasi attività economica svolta da un’associazione comporti automaticamente l’obbligo di aprire una Partita IVA. La necessità dipende dalla natura e dalle modalità con cui vengono svolte le attività commercialmente rilevanti e deve essere verificata in base alla situazione concreta.

Errori da evitare

  • Usare il modello per un’associazione riconosciuta: il documento scaricabile è espressamente destinato a un’associazione non riconosciuta.
  • Presentarlo al RUNTS senza adattamenti: il fac simile non è costruito secondo i requisiti specifici del Codice del Terzo settore.
  • Lasciare invariato lo scopo: l’art. 2 riguarda specificamente uno scopo determinato
  • Non coordinare atto e statuto: numero degli articoli, composizione degli organi, durata delle cariche e denominazione devono coincidere.
  • Confondere registrazione fiscale e riconoscimento: registrare una scrittura privata presso l’Agenzia delle Entrate non trasforma l’associazione in una persona giuridica.
  • Considerare obbligatorio il Collegio dei revisori in ogni associazione: nel fac simile è previsto per scelta statutaria, ma non è un organo imposto in via generale a tutte le associazioni non riconosciute.

Atto costitutivo e statuto devono essere registrati?

Non esiste un obbligo civilistico generale di registrare presso l’Agenzia delle Entrate ogni atto costitutivo di una normale associazione non riconosciuta per il solo fatto della sua costituzione. La registrazione può però diventare necessaria o utile per specifiche finalità fiscali, agevolazioni, rapporti con enti o altre esigenze. Va quindi verificata in relazione alle attività che l’associazione intende svolgere.

È obbligatorio iscrivere l’associazione al RUNTS?

No. L’iscrizione al RUNTS è necessaria per acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore o una delle qualifiche specifiche disciplinate dal D.Lgs. 117/2017. Una normale associazione non riconosciuta può esistere anche senza iscrizione al RUNTS.

Per costituire un’associazione non riconosciuta serve il notaio?

Non in via generale. Per l’associazione non riconosciuta la costituzione può avvenire mediante accordo degli associati senza atto pubblico, salvo i casi in cui la natura dell’operazione o dei beni coinvolti richieda una forma particolare. Il notaio diventa invece necessario quando si intende costituire un’associazione riconosciuta mediante la procedura che richiede l’atto pubblico.

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Luca Martini ha una consolidata esperienza collaborativa al fianco delle principali associazioni per i consumatori. Negli anni, Luca ha sviluppato una profonda conoscenza delle sfide e delle problematiche che i consumatori affrontano quotidianamente, ed è stato testimone diretto della necessità di avere strumenti chiari e accessibili per navigare nel complicato mondo dei diritti dei consumatori.

Attraverso la sua piattaforma, mette a disposizione di cittadini e consumatori una serie di moduli pronti all'uso, guide e altre risorse informative per aiutare le persone a difendere i propri diritti e a navigare con sicurezza nel mare delle normative.

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