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Per voltura della concessione edilizia si intende la possibilità di trasmettere il permesso di costruire, sempre sulla medesima area, ad un altro soggetto per svariate ragioni, secondo l’art. 11, 2° comma, del T.U. n. 380/2001.
In questa guida vediamo come funziona la voltura della concessione edilizia, qual è il percorso da seguire e quali sono i principali interventi giurisprudenziali in merito così da avere una comprensione più completa dell’argomento. Infine, mettiamo a disposizione un fac simile di voltura concessione edilizia.
Del resto, è abbastanza frequente la situazione in cui si acquista un terreno o un immobile che sia dotato di un permesso di costruire, non tutti però sanno come funzione però questo titolo edilizio, che infatti per produrre effetto deve seguire una procedura.
Come si Richiede la Voltura di Concessione Edilizia
Il punto di partenza è l’art. 11 del Dpr 380/2001 Testo Unico Edilizia, che disciplina in maniera chiara la materia.
Secondo tale articolo, il permesso di costruire lo si può rilasciare al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, si pensi per esempio, all’usufruttuario, al titolare di diritto di superficie o di diritto d’uso o di abitazione, al titolare in base a mandato o delega da parte del proprietario, al tutore o curatore ed altre situazioni ed è trasferibile, unitamente all’immobile, ai successori o aventi causa, vale a dire coloro a cui viene trasferita la titolarità dell’immobile per le ragioni che abbiamo illustrato poc’anzi.
C’è però da chiarire un punto fondamentale, vale a dire che il trasferimento del titolo edilizio non avviene automaticamente, ma occorre che il nuovo soggetto legittimato presenti una domanda che prende il nome di provvedimento di voltura.
La particolarità di questo provvedimento sta nel fatto che non si tratta di un atto avente natura costitutiva, bensì di un accertamento che avviene da parte dell’autorità comunale in merito al fatto oggettivo del subingresso di un nuovo soggetto nel rapporto giuridico posto in essere dall’originario permesso. Da ciò derivano due importanti considerazioni
-La voltura di concessione edilizia non origina un nuovo titolo abilitativo e non richiede o presuppone una nuova verifica in ordine alla compatibilità del progetto con la normativa urbanistico edilizia. Infatti, secondo la giurisprudenza se dopo il rilascio del permesso di costruire e l’inizio dei lavori cambia il quadro della normativa urbanistico-edilizia, il Comune a cui viene richiesta la voltura non può rifiutarla facendo riferimento al contrasto con la normativa sopravvenuta e la necessità di applicare le misure di salvaguardia (TAR Lazio, Latina, sez. I, 12/01/2010, n. 3).
-La voltura di concessione edilizia si limita ad accertare il cambiamento dell’intestazione dell’atto amministrativo che dev’essere già esistente e dunque non incide in alcuna maniera sul contenuto dello stesso, che di fatto resta identico ed invariato, proprio come restano immutati anche i termini di decadenza per la realizzazione delle opere autorizzate.
Vediamo ora come si richiede la voltura.
Per richiedere e ottenere la voltura si deve presentare al Comune in cui si trova l’immobile in questione l’apposita domanda, tenendo conto di quelle che sono le condizioni indicate della normativa locale e che possono leggermente variare come la presentazione atto di proprietà o altro titolo di legittimità del nuovo richiedente, il versamento diritti di segreteria, la marca da bollo.
Di contro, il comune deve poi rilasciare un provvedimento scritto, dal quale risulti effettuato l’accertamento in merito alla legittimità della nuova intestazione del titolo edilizio rilasciato in precedenza.
La giurisprudenza si è espressa più volte in merito all’argomento della voltura di concessione edilizia, vediamo quali sono le sentenze più significative.
L’atto di voltura della concessione edilizia a favore del successore, a titolo universale o particolare, dell’originario concessionario, sebbene si caratterizzi come atto dovuto e privo di contenuto discrezionale, deve necessariamente materializzarsi in un provvedimento scritto, dal quale risulti compiuto l’accertamento delle condizioni necessarie all’attuarsi della novazione soggettiva nel rapporto concessorio; in difetto del formale atto di volturazione, la vicenda successoria resta confinata, rispetto alla pubblica amministrazione, in un ambito privato tra il titolare originario della concessione ed il suo avente causa, con la conseguenza che quest’ultimo è privo di legittimazione in ordine alle azioni giudiziali relative al rapporto concessorio, risultando legittimato esclusivamente il titolare originario della concessione edilizia (Cass., sez. un. civ., 22 ottobre 2003, n. 15812).
La voltura della concessione edilizia in capo ad un nuovo soggetto, non comporta la liberazione dell’originario concessionario dagli adempimenti relativi all’obbligazione contributiva sorta con l’atto di concessione (T.a.r. Puglia, 7 novembre 2000, n. 3502, in Finanza loc., 2001, 915).
Tenendo conto di queste informazioni diventa semplice richiedere la voltura di concessione edilizia.
Modello Voltura Concessione Edilizia Editabile
Di seguito si trova un fac simile voltura concessione edilizia che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.