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Home » Dichiarazione di Conformità Sostituzione Caldaia – Fac Simile Word e PDF e Guida alla Compilazione

Dichiarazione di Conformità Sostituzione Caldaia – Fac Simile Word e PDF e Guida alla Compilazione

Aggiornato il 22 Ottobre 2025 da Luca Martini

Indice

  • Dichiarazione di Conformità Sostituzione Caldaia
  • Fac Simile Dichiarazione di Conformità Sostituzione Caldaia PDF

In questa guida spieghiamo come scrivere una dichiarazione di conformità sostituzione caldaia e proponiamo un fac simile dichiarazione di conformità sostituzione caldaia Word e PDF editabile da utilizzare come esempio.

Dichiarazione di Conformità Sostituzione Caldaia

L’idea di fondo è semplice: la caldaia non è un elettrodomestico qualsiasi, ma il cuore di un “impianto” soggetto a regole di sicurezza, efficienza e tracciabilità. Quando si sostituisce il generatore di calore, anche se si interviene su un impianto esistente, si entra nel perimetro del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, del D.P.R. 74/2013 e dei modelli ministeriali di libretto e rapporti di controllo introdotti dal decreto 10 febbraio 2014. Queste tre colonne, integrate dalle norme tecniche UNI e dalle regole sui prodotti a gas dell’Unione europea, spiegano cosa deve rilasciare l’installatore, quali documenti deve conservare il proprietario o utilizzatore e quali adempimenti vanno curati verso Comune e catasti regionali degli impianti termici.

Il primo riferimento da tenere a mente è l’articolo 7 del D.M. 37/2008, che impone all’impresa abilitata di rilasciare, al termine dei lavori e dopo le verifiche previste, la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato “a regola d’arte”. Questo non vale solo per le installazioni ex novo, ma anche per le trasformazioni e, di fatto, per le sostituzioni dei generatori quando comportano interventi sull’impianto termico o gas e sui relativi sistemi di scarico fumi, ventilazione e adduzione. La sostituzione della caldaia, nella prassi e nelle indicazioni delle agenzie regionali, rientra tra i casi in cui la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata al committente. È l’atto che attesta che il lavoro eseguito rispetta la normativa tecnica applicabile e che l’apparecchio è stato messo in servizio in sicurezza.

La dichiarazione di conformità non è un foglio generico: ha un modello ministeriale e comprende allegati tecnici obbligatori. La legge chiede che facciano parte della dichiarazione almeno la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati, lo schema dell’impianto realmente eseguito e, quando richiesto, il progetto ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 37/08. Esistono indicazioni ufficiali e linee guida che illustrano nel dettaglio il contenuto degli allegati, ricordando che per i prodotti normati vanno citate le norme di riferimento e gli eventuali certificati di prova; inoltre, il modello aggiornato con il D.M. 19/05/2010 è quello da utilizzare. Tutto ciò non è un formalismo: è il “dossier” tecnico che consente a chi controllerà in futuro di verificare cosa è stato fatto, con quali materiali e con quali criteri di sicurezza.

Nel caso della sostituzione, esiste un profilo particolarmente delicato, spesso trascurato: la compatibilità tecnica tra l’apparecchio nuovo e le condizioni preesistenti dell’impianto. Il responsabile tecnico dell’impresa deve dichiarare, nel progetto e nella documentazione che sorregge la Di.Co., che il generatore installato è compatibile con la rete gas esistente, con la ventilazione e aerazione dei locali, con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione e con le portate e le pressioni di esercizio. Questo obbligo discende dal combinato disposto del D.M. 37/08 sulla progettazione e dalla prassi amministrativa, che richiamano espressamente, per i rifacimenti parziali, l’indicazione della compatibilità con le condizioni preesistenti. In termini pratici, se si sostituisce una caldaia tradizionale con una a condensazione, bisogna verificare e adeguare lo scarico fumi e la gestione delle condense, oltre a controllare che le prese d’aria e i terminali rispettino distanze e configurazioni previste dalle UNI

Le norme tecniche di riferimento non sono opzionali. Per le installazioni domestiche fino a 35 kW, l’asse portante è la serie UNI 7129, che disciplina la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti a gas, compresi i requisiti dei locali, dell’aerazione, dei sistemi di evacuazione dei fumi e delle distanze dei terminali. Per potenze maggiori o per centrali termiche extradomestiche entrano in gioco norme come la UNI 11528, che copre gli impianti a gas con apparecchi singoli oltre 35 kW o configurazioni in batteria o in cascata con portata complessiva superiore a tale soglia. La scelta del riferimento corretto dipende dunque dalla taglia dell’impianto e dal contesto. L’aderenza a queste norme, riportata nella relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di Conformità, è parte integrante della dimostrazione che l’intervento è stato eseguito secondo “la regola dell’arte”.

Accanto alle regole di installazione ci sono quelle sui documenti di esercizio e controllo del generatore. Dal 2014 è in vigore il modello ministeriale unico di libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica. Il libretto sostituisce i vecchi libretti caldaia ed è obbligatorio per ogni impianto termico; va aggiornato in occasione di sostituzione del generatore e deve contenere i dati del nuovo apparecchio, del circuito e degli interventi di manutenzione. I rapporti di controllo, redatti sui modelli allegati al decreto del 10 febbraio 2014, documentano i controlli di efficienza energetica secondo le cadenze del D.P.R. 74/2013 e, nelle regioni che lo prevedono, vanno trasmessi ai catasti termici regionali con i relativi contributi. Anche la prima messa in servizio del nuovo generatore richiede l’inquadramento nel libretto e la compilazione del rapporto di prova di combustione sul modulo “gruppi termici”, perché non basta montare l’apparecchio: occorre verificarne il rendimento e la sicurezza della combustione in campo.

Molti si chiedono a chi spetti cosa. Il “responsabile dell’impianto” – che può essere il proprietario o l’utilizzatore a seconda dei casi, come chiarito dal D.P.R. 74/2013 – deve rivolgersi a un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/08 per l’installazione o la sostituzione della caldaia e deve conservare la Dichiarazione di Conformità e il libretto aggiornato. Le agenzie regionali per l’ambiente ricordano espressamente che installare o sostituire una caldaia senza impresa abilitata è fuori legge e che al termine dei lavori l’impresa deve rilasciare la Di.Co. corredata dagli allegati. Per gli impianti inferiori o uguali a 50 kW, la stessa impresa può curare la progettazione; oltre tale soglia, serve un progettista termotecnico abilitato. Il quadro è pensato per proteggere la sicurezza domestica e la tracciabilità degli interventi.
arpa.piemonte.it

C’è poi un adempimento spesso ignorato: il deposito della dichiarazione di conformità in Comune. L’articolo 11 del D.M. 37/08 prevede, nei casi e nei tempi indicati, il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. È una regola che molte amministrazioni richiamano nelle proprie pagine informative, talvolta con procedure telematiche obbligatorie; lo Sportello, a sua volta, inoltra copia alla Camera di Commercio per i riscontri di competenza. Conviene quindi verificare la procedura locale prima di programmare l’intervento, per evitare omissioni formali che in futuro possono creare problemi in caso di controlli o di pratiche edilizie e catastali.

Un capitolo a parte riguarda la componente “prodotto”. Le caldaie immesse sul mercato europeo devono essere conformi al Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano combustibili gassosi (GAR), con marcatura CE, indicazione della categoria di gas, istruzioni e manuali del fabbricante. È un profilo che non sostituisce la responsabilità dell’installatore, ma la completa: la Di.Co. certifica l’impianto e la corretta integrazione del generatore, mentre la marcatura CE e la documentazione del costruttore attestano la conformità dell’apparecchio ai requisiti essenziali di sicurezza e di uso razionale dell’energia. Nella relazione allegata alla Di.Co., l’impresa dovrebbe citare anche le norme di prodotto e gli estremi di conformità dell’apparecchio installato.

Dal punto di vista pratico, cosa deve arrivare al committente a fine lavori? La risposta è duplice: da un lato la Dichiarazione di Conformità completa dei suoi allegati, dall’altro il libretto di impianto aggiornato e il rapporto di controllo di efficienza energetica della prima messa in servizio quando previsto. Alcuni catasti regionali, come quelli della Lombardia, forniscono indicazioni puntuali su responsabilità e documenti, ribadendo che la Di.Co. va sempre rilasciata dall’installatore e che il responsabile dell’impianto deve custodirla insieme al libretto. Questo pacchetto documentale è indispensabile anche per accedere a molti incentivi o per interagire con i catasti e i sistemi di ispezione regionale.

Uno dei punti che generano più fraintendimenti è la differenza tra dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza. La Di.Ri. è un rimedio eccezionale per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08 quando la dichiarazione originaria non esiste o non è più reperibile; viene rilasciata da un professionista con determinati requisiti e non sostituisce la Di.Co. per i lavori eseguiti oggi. Nel contesto della sostituzione di una caldaia, se l’impianto è oggetto di intervento oggi, l’impresa deve rilasciare la Di.Co. per la parte di impianto interessata; la Di.Ri. può avere senso solo per la parte preesistente non toccata e priva di documentazione, secondo i casi previsti. Questa distinzione evita di confondere la regolarizzazione di un vecchio stato di fatto con la certificazione di un intervento attuale.

Le conseguenze del mancato rispetto delle regole non sono trascurabili. Il D.M. 37/08 prevede sanzioni amministrative a carico dell’impresa che ometta il rilascio della dichiarazione o che violi altri obblighi; prevede inoltre obblighi specifici a carico del committente, come l’affidamento dei lavori a imprese abilitate e la cura della manutenzione. Un’ultima attenzione pratica riguarda le condizioni di installazione. La sostituzione della caldaia può comportare l’adeguamento del camino, della canna fumaria o del terminale a parete, con distanze minime e soluzioni tecniche dettate dalle norme UNI. Per le domestiche fino a 35 kW, la UNI 7129 detta le condizioni per l’evacuazione dei fumi e per la ventilazione dei locali, mentre per le taglie superiori si guarda alla UNI 11528. In alcune situazioni, specie in edifici storici o con canne collettive ramificate, l’adeguamento richiede un progetto consapevole e talvolta soluzioni dedicate. La conformità non si limita al generatore: coinvolge l’intero sistema asservito. Il richiamo puntuale a queste norme nel fascicolo allegato alla Di.Co. è dunque il modo corretto per dimostrare che la sostituzione è stata gestita come trasformazione dell’impianto nel rispetto dello stato dell’arte.

Fac Simile Dichiarazione di Conformità Sostituzione Caldaia
Fac Simile Dichiarazione di Conformità Sostituzione Caldaia

Fac Simile Dichiarazione di Conformità Sostituzione Caldaia Word

Di seguito si trova un fac simile dichiarazione di conformità sostituzione caldaia Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.

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Fac Simile Dichiarazione di Conformità Sostituzione Caldaia Word

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Fac Simile Dichiarazione di Conformità Sostituzione Caldaia PDF

Il modello dichiarazione di conformità sostituzione caldaia PDF editabile può essere scaricato e compilato.

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Luca Martini ha una consolidata esperienza collaborativa al fianco delle principali associazioni per i consumatori. Negli anni, Luca ha sviluppato una profonda conoscenza delle sfide e delle problematiche che i consumatori affrontano quotidianamente, ed è stato testimone diretto della necessità di avere strumenti chiari e accessibili per navigare nel complicato mondo dei diritti dei consumatori.

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