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In questa guida spieghiamo a cosa serve la dichiarazione Art. 90 DPR 207/10 e proponiamo un fac simile dichiarazione Art. 90 DPR 207/10 Word e PDF da utilizzare come esempio.
Dichiarazione Art. 90 DPR 207/10
La partecipazione a una gara di lavori pubblici richiede sempre un’accurata preparazione da parte dell’impresa, che deve potere dimostrare il possesso di requisiti specifici non soltanto di carattere tecnico, ma anche economico, organizzativo e professionale. Questa complessità emerge con particolare evidenza nel sistema normativo italiano, dove il Codice degli appalti e il D.P.R. 207/2010 svolgono un ruolo complementare nella definizione dei parametri da rispettare. Malgrado una parte del D.P.R. 207/2010 sia stata abrogata dall’art. 217 del Codice, l’art. 90 di tale decreto rimane pienamente in vigore e continua a disciplinare i requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto nei casi di importo pari o inferiore a 150.000 euro. Le imprese che si muovono in questa fascia di importo devono porre particolare attenzione a dimostrare la propria idoneità sulla base dei criteri previsti dal legislatore, i quali mirano a garantire che solamente gli operatori seri e qualificati possano accedere all’affidamento di lavori pubblici.
La norma in questione richiede anzitutto che l’operatore economico abbia maturato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando un’esperienza in lavori analoghi di valore complessivo almeno pari all’importo del contratto che si intende eseguire. Tale criterio risponde all’esigenza di assicurare un adeguato bagaglio di competenze tecnico-operative, in modo che l’impresa sappia muoversi in situazioni il più possibile vicine al progetto oggetto di gara. Il riferimento al quinquennio antecedente sottolinea l’importanza di un’esperienza recente, perché i metodi e le tecnologie nel settore dei lavori pubblici possono evolversi con notevole rapidità, e la stazione appaltante deve avere la certezza che l’operatore si sia cimentato con interventi del medesimo tipo nel periodo più vicino possibile alla data di pubblicazione del bando. La seconda condizione fissata dall’art. 90 pone l’accento sul costo sostenuto per il personale dipendente, che deve raggiungere almeno il 15% dell’importo dei lavori complessivamente eseguiti durante gli ultimi cinque anni. Questa soglia intende incentivare l’impiego di manodopera qualificata e regolare, tenuto conto che un’impresa che si affida quasi esclusivamente a subappalti o a situazioni occasionali potrebbe non offrire garanzie sufficienti in termini di organizzazione e di solidità occupazionale. Se dovesse risultare un rapporto inferiore al 15%, la norma dispone che l’importo dei lavori dichiarati venga ridotto in modo proporzionale per ristabilire la percentuale richiesta. Tale meccanismo produce la conseguenza di considerare, ai fini della dimostrazione del requisito relativo ai lavori eseguiti, non già l’importo reale dei lavori compiuti, bensì il valore figurativamente corretto. Questa scelta tecnica rappresenta un modo per tutelare la competitività delle imprese che investono maggiormente nelle risorse umane e per promuovere la qualità del personale impiegato nelle opere pubbliche. L’altro requisito indicato dall’art. 90 riguarda la disponibilità di un’adeguata attrezzatura tecnica, aspetto particolarmente rilevante per garantire che le attività di cantiere vengano portate a termine secondo standard professionali elevati. Avere macchinari, strumentazioni e dispositivi appropriati permette di ridurre i rischi, ottimizzare i tempi di esecuzione e gestire correttamente ogni fase dei lavori. La normativa non specifica nel dettaglio quali attrezzature siano necessarie, dal momento che questa valutazione dipende dal tipo di intervento, ma spetta all’impresa dare evidenza di poter contare su tutto il necessario per affrontare la commessa senza interruzioni o ritardi dovuti a carenze strumentali. Le stazioni appaltanti, attraverso il bando o la lettera di invito, segnalano con chiarezza i requisiti richiesti, controllano la documentazione e in caso di difformità o inesattezze possono procedere con l’esclusione del concorrente.
Un particolare rilievo assume il comma 2 dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, che disciplina i lavori rientranti nella categoria OG13, ossia gli interventi riconducibili all’ingegneria naturalistica e al recupero o alla tutela di ambiti naturalistici e paesaggistici sensibili. All’interno di questa categoria sono incluse tutte quelle opere finalizzate alla conservazione del suolo in cave, torbiere e bacini idrografici, alla stabilizzazione dei pendii, all’eliminazione del dissesto idrogeologico attraverso piantumazioni e all’eventuale riforestazione, nonché ai lavori di sistemazione agraria e alla rivegetazione di scarpate stradali e ferroviarie. Poiché questi interventi comportano spesso un impatto su ambienti protetti o di particolare valore naturalistico, l’art. 90 richiede alle imprese, oltre ai requisiti generali, un attestato di buon esito dei lavori già eseguiti, rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni in questione. Questo documento certifica che le precedenti opere sono state portate a termine correttamente e nel rispetto delle peculiarità dei luoghi, offrendo garanzie aggiuntive alla stazione appaltante sulla competenza professionale dell’operatore.
Per la comprova dei requisiti, il comma 3 dell’art. 90 stabilisce che in sede di domanda di partecipazione l’impresa presenti una dichiarazione specifica denominata “Dichiarazione requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010”. Con questo atto, l’operatore economico autocertifica il possesso di tutte le caratteristiche richieste dalla normativa e si assume la responsabilità di quanto dichiarato, garantendo di poter esibire, su richiesta, ogni elemento documentale necessario a dimostrare la veridicità di ciò che è stato affermato. Questa procedura semplifica notevolmente i passaggi da affrontare nella fase iniziale di gara, poiché evita la necessità di trasmettere fin da subito la corposa documentazione che attesti, in modo puntuale, le esperienze pregresse, le spese per il personale e il dettaglio dell’attrezzatura tecnica. L’impresa ha comunque l’obbligo di conservare tali evidenze e di metterle a disposizione dell’amministrazione qualora si renda necessario un controllo più approfondito prima dell’aggiudicazione.
Va sottolineato che, secondo quanto previsto dall’art. 90, la dimostrazione dei requisiti attraverso l’apposita dichiarazione è soltanto una delle possibilità messe a disposizione dell’impresa. Se un operatore economico è già in possesso dell’attestazione SOA, che è un documento rilasciato da appositi organismi autorizzati a verificare il possesso dei requisiti per gli appalti pubblici, non è tenuto a presentare la certificazione derivante dalla dichiarazione. In altre parole, l’attestazione SOA può essere utilizzata in alternativa alla dichiarazione art. 90 per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro. Qualora, invece, l’importo dei lavori superi tale limite, l’attestazione SOA diviene obbligatoria e rappresenta la sola via per assicurare alla stazione appaltante la corrispondenza dell’impresa ai requisiti richiesti, sia sotto il profilo economico sia sotto quello tecnico organizzativo. Tutto ciò conferma come l’art. 90 del D.P.R. 207/2010 ricopra un ruolo centrale nelle gare di minore entità, mantenendo una procedura pensata per chi non si è dotato di un’attestazione SOA o preferisce non utilizzarla per commesse di importo modesto. In questo contesto, la dichiarazione sostituisce, in sede di offerta, la presentazione di un dossier ampio e articolato, con un conseguente snellimento delle pratiche. Tale semplificazione non esonera tuttavia l’impresa dai necessari controlli successivi, poiché la normativa italiana prevede che, in caso di controlli o ispezioni, la documentazione attestante il reale possesso dei requisiti sia pronta per essere visionata dalla stazione appaltante, che in tal modo può verificare la veridicità di quanto dichiarato.
È evidente, dunque, che la “Dichiarazione requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010” costituisce uno strumento utile per facilitare l’accesso delle imprese alle gare pubbliche di lavori di entità inferiore, senza tuttavia ridurre le garanzie di qualità e professionalità richieste dalla Pubblica Amministrazione. Le informazioni fornite dal modulo di autodichiarazione consentono di semplificare la fase iniziale della gara, mentre l’impresa dovrà sempre prestare molta attenzione a conservare e poter esibire le prove documentali relative alle esperienze pregresse, alle risorse umane e alle attrezzature tecniche. L’esistenza del meccanismo di riduzione figurativa per la voce dedicata al personale rappresenta un ulteriore elemento di attenzione, poiché spinge le imprese ad assumere e mantenere una quota minima di dipendenti in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti, stimolando così politiche di impiego più virtuose.

Fac Simile Dichiarazione Art. 90 DPR 207/10 Word
Di seguito si trova un fac simile dichiarazione Art. 90 DPR 207/10 Word che è possibile utilizzare come bozza. Il documento di esempio è in formato DOC, può di conseguenza essere aperto e compilato con Word, convertito in PDF o stampato.
Modulo Dichiarazione Art. 90 DPR 207/10 PDF Editabile
Il fac simile dichiarazione Art. 90 DPR 207/10 PDF editabile può essere scaricato e compilato con i dati mancanti.